Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23513 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23513

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13803/2012 proposto da:

C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II N 18, presso lo studio dell’avvocato

GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO

BARTOLINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 534/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/01/2012 R.G.N.459/10.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO:

Che la Corte di appello di Brescia ha rigettato il gravame proposto da C.A. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di Poste Italiane s.p.a. per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS) assente nel periodo dal 1.10.2004 al 15.1.2005. Il giudice di appello ha ritenuto che il contratto conteneva elementi sufficienti per comprendere le ragioni dell’apposizione del termine e della temporaneità dell’esigenza. Quanto poi al successivo contratto di somministrazione stipulato per Progetto (OMISSIS) dal 7.10.2005 al 31.1.2006 la Corte di merito ha verificato l’effettività del progetto e la temporaneità dell’esigenza in relazione ai quali si era proceduto alla stipula del contratto di somministrazione. Inoltre ha riscontrato l’avvenuto rispetto degli obblighi di comunicazione stabiliti dalla L. n. 276 del 2003, art. 21, comma 3.

Che per la cassazione della sentenza ricorre C.A. che articola due motivi cui resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a..

CONSIDERATO:

Che il primo motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e dell’art. 2697 c.c., e artt. 112,416 e 115 c.p.c., oltre che l’omessa insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio – è infondato. La Corte territoriale, con valutazione di merito del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio che in questa sede non può essere riesaminato, ha fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte in base ai quali “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”. (cfr. Cass. 26/01/2010 nn. 1576 e 1577 e numerose altre successive, si veda tra, le molte Cass. 01/03/2016 n. 4020, 04/07/2016 n. 13587, 23/06/2016n. 13055 e ord. sez. 6^-L 07/04/2017 n. 9134).

Che il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, e dell’art. 2697 c.c., artt. 112,416 e 115 c.p.c., oltre che l’omessa insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio in tema di prova delle ragioni giustificative della somministrazione è anch’esso infondato. In tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato all’accertamento della loro esistenza, non potendo esso estendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l’esigenza alla quale si ricollega l’assunzione del lavoratore, instaurandosi, ove tale onere non sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione (Cass. 15.7.2011 n. 15610, Cass. 9.9.2013 n. 20598). Tanto premesso, deve considerarsi che “la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore” (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4) e che l’articolo successivo, il 21, statuisce che il contratto di somministrazione di manodopera deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere una serie di elementi. Come già osservato in precedenti di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 15.7.2011 n. 15610, Cass. 8.5.2012 n. 6933, Cass. 9.9.2013 n. 20598, Cass. 1.8.2014 n. 17540, Cass. 27.10.2016 n. 21919) è necessario che venga esplicitato il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta. Nel caso concreto la Corte territoriale, con accertamento di fatto a lei riservato ed in questa sede incensurabile, ha verificato che il contratto di somministrazione era stato stipulato nel contesto di un progetto di ammodernamento dei centri di rete postale con l’installazione di nuove tecnologie e la centralizzazione ed automazione della rete di centri di smistamento la cui definizione operativa era stata oggetto di intese sindacali che, con riguardo alla regione Lombardia, era stato depositato in atti.

Che conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali ed in Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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