Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23512 del 26/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/08/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 26/08/2021), n.23512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31711-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA

PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 101, presso lo studio dell’avvocato DINO CAUDULLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO GIRACELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 197/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, accogliendo l’appello di B.F. e in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda del predetto volta al conseguimento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui al D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2 e succ. mod.;

2. la Corte territoriale ha dato atto che, alla data di presentazione della domanda amministrativa (9.2.2015), il B. aveva più di 62 anni, aveva definitivamente cessato l’attività commerciale di cui era titolare e, all’epoca di tale cessazione, risultava essere stato iscritto per almeno 5 anni nella gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS;

3. ha ritenuto che la lettera e la ratio delle disposizioni normative applicabili (D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2; D.L. n. 185 del 2008, art. 19 ter, conv. dalla L. n. 2 del 2009, come modificato dalla L. n. 147 del 2013) non deponessero nel senso di richiedere la necessaria coesistenza temporale dei requisiti costitutivi ai fini della prestazione;

4. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; B.F. ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 19 ter, conv. dalla L. n. 2 del 2009, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 35 e dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 490, nonché del D.Lgs. n. 207 del 1996, artt. 1 e 2, per avere la Corte d’appello riconosciuto il diritto all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, avvenuta nel 2000, benché il requisito anagrafico fosse stato perfezionato solo nel 2014;

7. il ricorso è fondato;

8. Il D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, art. 1 dispone: “Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 43, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.”. L’art. 2 prevede i requisiti per l’accesso all’indennizzo: “1. L’indennizzo previsto dall’art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne; b) iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 2. L’erogazione dell’indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: a) cessazione

definitiva dell’attività commerciale; b) riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto; c) cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”;

9. la L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha, quindi, disposto (con l’art. 72, comma 1) che “L’indennizzo di cui al D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, art. 1, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui al predetto D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2 nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004”;

10. la L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto (con l’art. 1, comma 272) che “L’indennizzo di cui al D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, art. 1, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti cli cui al predetto D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2 nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007….omissis…Le domande di cui al citato D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, art. 7, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008”;

11. Il D.L. n. 185 del 2008, art. 19 ter, conv. dalla L. n. 2 del 2009 ha stabilito al comma 1: “L’indennizzo di cui al D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, art. 1, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui al medesimo D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2, nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011”;

12. la L. n. 183 del 2020, art. 35 ha sostituito il citato D.L. n. 185 del 2008, art. 19 ter prevedendo che: “L’indennizzo di cui al D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui al medesimo D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2 nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;

13. la L. 147 del 2013, art. 1, comma 490 ha ulteriormente modificato il citato D.L. n. 185 del 2008, art. 19 ter sostituendo alla data del 31.12.2011 la data del 31.12.2016;

14. il testo vigente all’epoca di presentazione della domanda amministrativa da parte del B. era del seguente tenore: “L’indennizzo di cui al D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui al medesimo D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2 nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016;

15. come già ritenuto da questa Corte (v. Cass. n. 10867 del 2019, in motivazione; Cass. n. 10867 del 2019), le condizioni richieste per accedere all’indennizzo in questione devono essere concomitanti nel periodo indicato; in tal senso depone, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, la lettera della disposizione laddove riconosce il diritto all’indennizzo “ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti…nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016”; tale formulazione sta a significare che il possesso dei requisiti deve avvenire all’interno dell’arco temporale di riferimento, cioè i requisiti devono essere maturati in tale spazio temporale (v. anche Cass. n. 25269 del 2011 che, se pure riferita ad una categoria diversa, concerne tuttavia disposizioni che recano la medesima tecnica redazionale rispetto a quella in esame);

16. nel caso di specie, è pacifico che i requisiti normativi non fossero maturati tutti nel periodo temporale di riferimento, in quanto la cessazione dell’attività commerciale risaliva all’anno 2000 mentre solo il requisito anagrafico rientrava nella citata finestra temporale, avendo il B. compiuto i 62 anni di età nel 2014; con la conseguenza che il predetto non poteva accedere all’indennizzo in questione;

17. per le ragioni esposte, il ricorso dell’INPS deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, rigettando la domanda proposta da B.F.;

18. la regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da B.F..

Condanna B.F. alla rifusione delle spese di lite in favore dell’INPS che liquida, quanto al primo grado, in Euro 1.400,00, quanto al secondo grado in Euro 1.800,00 e per il giudizio di legittimità, in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

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