Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23512 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 18/11/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 18/11/2016), n.23512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2012-2012 proposto da:

F.A., FU M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso l’avvocato GOVANNI PETRILLO

(C/0 STUDIO TRAMONTI), rappresentato e difeso dagli avvocati LEONIDA

MARIA GABRIELI, MARIA CARMELA PICARIELLO;

– ricorrente –

contro

EDIL DI R.F. E C SNC, IN PERSONA DELL’AMM.RE LEGALE RAPP.TE

P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO

SIVIGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA RUGGIERO;

– controricorrente –

Nonchè da:

F.M.C., IN C. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avv. GIOVANNI GALLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.A. FU M. C.F.(OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MORDINI 14 presso l’avvocato GIOVANNI PETRILLO (C/0 STUDIO

TRAMONTI), rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA CARMELA

PICARIELLO, LEONIDA MARIA GABRIELI;

EDIL DI ROMANO FILIPPO E C SNC P.I.(OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE

LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO

SIVIGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA RUGGIERO;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

V.C., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 888/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, per

l’accoglimento del secondo ed il terzo motivo, per l’assorbimento

del quarto motivo del ricorso principale, e per l’assorbimento del

ricorso incidentale ove ritenuto inammissibile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con scrittura privata del 1.10.1994 la Edil di Romano Filippo e C. s.n.c. stipulava con M. e F.M.C. e con M.S. un contratto preliminare di permuta. Oggetto dello scambio un terreno sito in comune di (OMISSIS) e parte delle unità immobiliari che la predetta società avrebbe dovuto edificale sul medesimo fondo. Tale contratto era sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio della concessione edilizia. Sorto contrasto fra le parti sia sull’avverarsi della condizione sia sulla stipula del definitivo, per la mancata presenza di F.M. innanzi al notaio designato per rogare l’atto, la Edil di Romano Filippo s.n.c. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno F.A., quale erede di F.M., nelle more deceduto, nonchè V.C., F.M.C. e M.S., chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno. Nel resistere in giudizio F.A. proponeva domanda riconvenzionale volta, in tesi, ad annullare il contratto per incapacità naturale del suo dante causa, e in ipotesi a dichiararne l’inefficacia per il mancato avverarsi della condizione; in ulteriore subordine, ne chiedeva la risoluzione per inadempimento della società attrice. Anche F.M.C. e M.S. si costituivano, proponendo domanda di risarcimento dei danni nei confronti di F.A., al cui dante causa addebitavano la mancata stipulazione del contratto definitivo.

V.C., infine, protestava la propria estraneità alla lite, non essendo erede di F.M..

Con sentenza n. 740/05 il Tribunale, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di V.C., rigettava tutte le domande ad eccezione di quella riconvenzionale, dichiarando l’inefficacia del contratto preliminare di permuta.

Sull’impugnazione principale della predetta società e incidentale di A. e F.M.C., tale sentenza era ribaltata dalla Corte d’appello di Salerno, che con sentenza n. 888/11 condannava quest’ultimo al risarcimento dei danni nella misura di Euro 808.181,00. Respinto l’appello incidentale sul rigetto della domanda d’annullamento del contratto ex art. 428 c.c., la Corte territoriale riteneva che la condizione sospensiva non si fosse verificata per fatto imputabile alla parte permutante, che non aveva provveduto a ritirare la concessione edilizia. Quest’ultima aveva previsto delle modifiche rispetto al progetto presentato, modifiche che tuttavia avrebbero inciso solo su 15,40 mq. di superficie convenzionale, ininfluenti nella complessiva economia del rapporto contrattuale. Osservava, quindi, che al netto degli oneri fiscali, la differenza tra il valore del fabbricato che sarebbe stato realizzato e i costi di produzione era, appunto, di Euro 808.181,00, al cui pagamento condannava F.A.. Respingeva, poi, la domanda di risarcimento dei danni proposta da F.M.C. verso quest’ultimo poichè tutti gli appellati erano stati parti del contratto preliminare e pur aderendo formalmente alla stipulazione del definitivo erano stati inadempienti nel non aver consentito la definizione della pratica edilizia di rilascio della concessione.

Per la cassazione di detta sentenza F.A. propone ricorso affidato a quattro motivi. Propongono controricorso la Edil di Romano Filippo e C. s.n.c. e F.M.C., la quale ultima propone anche ricorso incidentale, affidato a sei motivi. Sia F.A. che la Edil di Romano Filippo e C. s.n.c. hanno presentato controricorso al ricorso incidentale.

V.C. e M.S. sono rimasti intimati.

La soc. Edil e F.M.C. hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il primo motivo del ricorso principale deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 428 c.p.c. e il vizio d’omessa, inefficiente o contraddittoria motivazione. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, sostiene parte ricorrente, ai fini dell’accertamento dello stato d’incapacità naturale non è richiesta la prova certa della sussistenza di tale condizione. Inoltre la Corte territoriale non ha valutato che il preliminare di permuta fu sottoscritto anche dai figli e dalla moglie di F.M., ancorchè non titolari dei diritti oggetto del contratto, a dimostrazione del tentativo dei futuri eredi di quest’ultimo di conferire validità ad un contratto concluso da un soggetto incapace; che la firma di F.M. fu cancellata con un tratto di penna e due parentesi dai soggetti intervenuti, proprio perchè resisi conto dell’incapacità di lui; e che F.M. era sordo. Il motivo prosegue riportando le deposizioni di vari testi sulle condizioni di salute di quest’ultimo e sul disorientamento spazio-temporale che presentava in epoca sia anteriore che coeva alla conclusione del contratto.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

In disparte che è tutt’altro che esatto che l’incapacità naturale, ai fini dell’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 428 c.c., non richieda una prova certa (al contrario, v. Cass. n. 4677/09, secondo cui “la prova dell’incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto”), va rilevato che la censura svolta mira a provocare una diversa ricostruzione dei fatti storici dedotti in causa, il che è inammissibile in questa sede di legittimità.

E’ noto e costante l’orientamento di questa Corte Suprema in base al quale il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (così e per tutte, Cass. n. 27197/11).Pertanto, non compete alla Corte di legittimità nè di stabilire se l’accertamento sui fatti compiuto dal giudice di merito sia il migliore possibile a stregua del materiale probatorio raccolto; nè di sindacarne la maggiore o minore tenuta rispetto all’apprezzamento alternativo proposto dalla parte ricorrente. La motivazione della sentenza è illegittima, in base al parametro dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012) non quando la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito sia meno persuasiva di quella proposta dalla parte ricorrente, ma solo ove all’interno della motivazione siano isolabili momenti di criticità per omissione, incongruità o contraddittorietà. Criticità che per il suo carattere intrinseco deve essere enucleabile dalla semplice lettura della motivazione e non può essere riferita a parametri valutativi esterni (cfr. Cass. nn. 1605/00, 3615/99 e 2498/94). Ricavarla dal confronto con atti di causa di segno (realmente o asseritamente) opposto, equivale a rinnovare, sotto mentite spoglie, un accertamento di puro merito incompatibile con la struttura processuale che connota e con la funzione ordinamentale che svolge il giudizio di legittimità.E, ancora, omessa ai sensi della norma citata è la motivazione su di un fatto storico o normativo (cfr. Cass. n. 16655/11), ossia su di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 21152/14). Ne resta esclusa la mancata considerazione degli elementi di carattere istruttorio – diversi da quelli apprezzati dal giudice o che questi abbia diversamente apprezzato – che la parte ricorrente giudichi favorevoli alla propria ricostruzione dei fatti.Nello specifico, deve ritenersi pertanto sufficiente e non contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto non raggiunta la prova dell’incapacità naturale del soggetto. Ha osservato in merito, infatti, la Corte territoriale che la teste P.F., medico curante di F.M., ha riferito che nel 1994 il suo paziente gli sembrava vigile e che solo negli ultimi mesi di vita nel 1995 questi aveva cominciato ad alternare momenti di lucidità e momenti di confusione mentale; che non era rilevante che detto sanitario si fosse rifiutato di certificare le condizioni mentali del suo assistito, poichè data l’età di lui sarebbe stata necessaria una verifica specialistica; che anche il teste Sorrentino, nel riferire che negli ultimi mesi di vita il F. aveva perso progressivamente lucidità, aveva evidenziato una valutazione probabilistica e non in termini di certezza; che altri testi avevano, invece, avevano riferito di una sicura capacità di discernimento di F.M.; che era risibile la circostanza che su di una della copie del preliminare vi fosse un segno d’interlineatura sulla firma del F., atteso che sulle altre copie tale anomalia non era rinvenibile; e che era veramente determinante la circostanza che il contratto era stato sottoscritto sia da F.A. che dalla madre, il che dimostrava che il contratto fu voluto sotto il controllo di costoro.

2. – Il secondo motivo allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 1358 e 1359 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c. e L. n. 10 del 1977, artt. 4 e 11 in connessione col vizio motivazionale, perchè la soc. attrice non ha nè provato il fatto obiettivo del mancato avverarsi della condizione, nè ha mai allegato che fosse stata l’altra parte ad impedire con il suo comportamento il rilascio della concessione. Inoltre la mera comunicazione del parere della commissione edilizia non equivale a rilascio della concessione, il quale ultimo è mancato per il fatto che non fu redatta la modifica strutturale del progetto richiesta dalla commissione.

2.1. – Il motivo è da assorbire nell’esame del terzo mezzo, per le ragioni che seguono. E’ vero che ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 1 applicabile alla fattispecie catione temporis, il rilascio della concessione edilizia si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabili affinchè l’area acquisti attitudine a recepire l’insediamento del tipo assentito (cfr. fra le tante, Cons. di Stato, nn. 159/06, 2258/06 e 7565/10). Tuttavia, la sola comunicazione del parere favorevole della commissione edilizia non equivale a rilascio della concessione, poichè a differenza del previgente ordinamento ove vigeva il principio di libertà delle forme della licenza edilizia, con l’entrata in vigore della L. n. 10 del 1977 la comunicazione del parere favorevole della commissione non è più equiparabile al provvedimento di assenso (cfr. Cons. di Stato nn. 3608/05, 359/05, 209/99 e 1368/98), trattandosi, semmai, solo di un mero atto informativo dell’esaurirsi di una fase subprocedimentale (cfr. Cons. di Stato nn. 5732/13, 2424/00, 4325/03 e 193/89).Ed è vero, altresì, che nella sentenza impugnata tali passaggi non siano stati ricostruiti in maniera del tutto chiara nell’ambito della ricostruzione fattuale. Ma il punto decisivo è un altro, ed è oggetto del motivo che segue. Si tratta, infatti, di stabilire in qual misura la prescrizione imposta dalla P.A. concedente incidesse sul progetto, poichè nei rapporti interni tra le parti del contratto preliminare ciò avrebbe potuto rendere legittimo o meno il rifiuto di ritirare la concessione e di procedere alla stipula del definitivo, il cui contenuto non fosse più conforme a quanto negoziato.

3. – Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1358, 1359, 1346 e 1418 c.c., in connessione col vizio d’illogicità motivazionale sull’eccepita impossibilità dell’oggetto del preliminare. Si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha escluso che la riduzione della superficie edificabile, implicita nel parere della commissione edilizia, incidesse solo per 15,40 mq. convenzionali e che, dunque, in sostanza non avesse influenza concreta nell’economia del rapporto, imponendo una compensazione economica di rilievo irrisorio. Come rilevato dallo stesso c.t.u., detto parere subordinava la concessione alla mancata realizzazione del piano interrato limitatamente al corpo di fabbrica “A” previsto in permuta in favore di F.M., determinando una riduzione della superficie edificabile di effettivi 1:4,60 mq., corrispondenti, al netto dei muri perimetrali, a 102,65 mq. Dunque era quest’ultima la superficie da eliminare riguardo al progetto e non quella “convenzionale”, che riguarda balconi, cantine e locali di scarso valore economico e commerciale.

3.1. – Il motivo è fondato, con riguardo ai parametri della logicità e della sufficienza della motivazione.

La superficie convenzionale è definita dalla L. n. 392 del 1978, art. 13 ai fini del computo del valore locativo dell’immobile soggetto ad equo canone. Essa è data dall’intera superficie dell’immobile e dalla somma di altri elementi coperti o scoperti (di carattere accessorio o pertinenziale) calcolati al suddetto fine soltanto in una data percentuale della loro superficie effettiva.

Di superficie convenzionale si parla anche in altri provvedimenti normativi, per l’ammissione ad agevolazioni edilizie, procedure d’accertamento catastale o determinazione dei canoni dovuti per alloggi di servizio destinati a dipendenti pubblici. Il carattere virtuale e non effettivo di tale superficie richiede che la relativa applicazione sia mediata o da un provvedimento normativo che la disciplini ovvero da un atto negoziale che la recepisca tal quale o la (ri)configuri in maniera autonoma. In difetto, nulla accredita il farvi ricorso, non essendo dato al giudice di sostituire una nozione di comune esperienza – quella di superficie immobiliare – con una non stabilita dalle parti e per di più diretta a differenti scopi pratici. Nel caso che qui ne occupa, la Corte territoriale non ha motivato per quale ragione dovesse farsi ricorso al concetto di superficie convenzionale; nè ha chiarito perchè la ricaduta nei rapporti interni tra le parti di una prescrizione riduttiva, che attraverso l’indicazione di misure precise eliminava uno dei due locali di deposito del corpo “A”, dovesse essere valutata in base ad un criterio di genere diverso, come quello di superficie convenzionale. Non solo, ma nel giudicare di rilievo irrisorio la “compensazione economica” imposta dalla prescrizione amministrativa, ha genericamente “tenuto conto della natura del rapporto”, senza considerare che, per come interpretato dalla stessa Corte distrettuale, il contratto preliminare mirava ad attribuire a ciascun promittente (e non alla comunione tra tutti loro) una o più unità immobiliari (circostanza che, peraltro, appare del tutto pacifica in causa, stando ai rispettivi atti difensivi delle parti). Dunque, è illogico valutare l’incidenza delle variazioni richieste dall’autorità comunale sul complessivo intervento edilizio progettato, piuttosto che sul solo compendio immobiliare da attribuire a F.M. su cui, soltanto e in definitiva, sarebbe andata a gravare la modalità esecutiva imposta dall’amministrazione.

4. – L’accoglimento della suddetta censura assorbe anche l’esame del quarto motivo del ricorso principale (concernente il calcolo del danno, che il ricorrente assume non essere stato provato) e del ricorso incidentale (che a sua volta mira a confutare la ritenuta corresponsabilità di F.M.C. nell’inadempimento che la Corte distrettuale ha ascritto all’erede di F.M. e il conseguente rigetto della domanda proposta dalla prima nei confronti del secondo).

5. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che provvederà ad un nuovo esame di merito e a regolare anche le spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il quarto, respinto il primo, ed assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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