Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23511 del 26/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/08/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 26/08/2021), n.23511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27363-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente-

contro

TRENITALIA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI

2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA in fallimento;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1147/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di F.M., confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, dipendente della (OMISSIS) spa, volta al riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Trenitalia spa, sul presupposto di una somministrazione irregolare per interposizione fittizia di manodopera, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27;

2. la Corte territoriale ha accertato che le attività svolte dal F. rientravano nell’oggetto dell’appalto endoaziendale, comprensivo, oltre che dei servizi di pulizia, dei “servizi accessori con il servizio ferroviario”, tra cui le “prestazioni legate alla micromanutenzione e al decoro”; che al responsabile di impianto di Trenitalia competeva il coordinamento, anche orario, con l’attività dell’appaltatore nonché “la supervisione ed il controllo della corretta esecuzione del servizio”, caratteristiche “perfettamente coerent(i) con l’esecuzione di un appalto lecito”;

3. avverso tale sentenza F.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Trenitalia spa; il Fallimento (OMISSIS) srl non ha svolto difese; entrambe le parti hanno depositato memoria;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. col primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 1369 del 1960, art. 1; del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e artt. da 20 a 28;

6. si afferma che dall’esame dei testi e dalla documentazione in atti era emersa la evidente ingerenza della committente Trenitalia nell’organizzazione della prestazione dei dipendenti (OMISSIS) spa, nonché nella direzione e formazione dei medesimi; in particolare, era stato accertato, tramite i testi G. e S., che “il F. non faceva pulizia, ma si occupava di micro manutenzione, ossia di smontaggio e rimontaggio arredo, bonifica dei condizionatori; che “era il responsabile di Trenitalia ad indicare su quali convogli provvedere alla manutenzione”; che i documenti prodotti attestavano inoltre che il F. aveva partecipato a corsi di formazione e addestramento organizzati da Trenitalia e relativi a “manovra e conduzione di carrelli elevatori a forche negli impianti”;

7. si critica la sentenza d’appello per non avere dato rilievo alla ingerenza della committente nell’organizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti (OMISSIS) spa, né al rischio di impresa posto esclusivamente a carico di Trenitalia, così omettendo di sussumere la fattispecie concreta in quella astratta di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 29 e 27;

8. col secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

9. si sostiene che la Corte di merito abbia dato risalto al contenuto delle mansioni svolte dal F. ed alla riconduzione delle stesse all’oggetto del contratto di appalto, ma abbia trascurato l’aspetto, pure emerso dalle prove raccolte, attinente alla gestione del personale dipendente dall’appaltatore e al rischio di impresa; così omettendo di verificare la sussistenza degli indici indicativi della interposizione fittizia di manodopera;

10. i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi, non possono trovare accoglimento;

11. questa Corte ha affermato (Cass. n. 27213 del 2018; n. 7898 del 2011; n. 15693 del 2009; in. 17049 del 2008) che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “encloaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo;

12. la Corte d’appello ha escluso che ricorresse la prova di un fenomeno interpositorio sulla base dei seguenti elementi: le mansioni svolte dall’appellante rientravano nell’oggetto dell’appalto, comprensivo anche dei lavori di micro manutenzione; il ruolo svolto dai responsabili di Trenitalia rispetto ai dipendenti dell’appaltatore era limitato ad aspetti di coordinamento organizzativo, quanto all’orario e ai vagoni su cui operare, nonché alla verifica e al controllo finale della corretta esecuzione del servizio appaltato; ha ritenuto che nella specie fosse dimostrata l’autonomia gestionale dell’appaltatore nella conduzione aziendale e nella direzione del proprio personale;

13. in tal modo, i giudici di appello si sono uniformati ai principi di diritto espressi da questa S.C. e le censure mosse si risolvono in una critica alla valutazione degli elementi di prova, che non solo si colloca al di fuori del vizio denunciato di violazione di legge (v. Cass. n. 640 del 2019; n. 6035 del 2018; n. 23847 del 2017; n. 195 del 2016; n. 18782 del 2005), ma che è preclusa al di là dei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

14. nella specie, neppure è ravvisabile l’omesso esame di un fatto storico decisivo, in quanto gli aspetti denunciati col secondo motivo di ricorso investono plurimi elementi fattuali e valutativi, risolvendosi, come scritto nello stesso ricorso, nella deduzione di un “non convincente esercizio del potere di ponderazione delle risultanze istruttorie” che non ha accesso in questa sede di legittimità;

15. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

16. le spese del giudizio di legittimità nei confronti di Trenitalia spa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; non luogo a provvedere sulle spese nei confronti di (OMISSIS) srl che non ha svolto difese;

17. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

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