Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23511 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 20/09/2019), n.23511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20547/2016 proposto da:

CINI SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso

lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO ZIVERI;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA

COSTANZA 35, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA PALUMBO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERO PALOPOLI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso il provvedimento n. 554/2016 della CORTE D’APPELLO di

BOLOGNA, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 1045/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha accertato che tra F.S. e la Cini Servizi s.r.l. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 30 aprile 2007 ed inefficace il recesso intimato dalla società il 23 dicembre 2011. Ha condannato la società a ripristinare il rapporto e ad erogare al F. a titolo risarcitorio le retribuzioni maturate dalla messa in mora del 20 dicembre 2012 alla sentenza, detratto l’aliunde perceptum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda del F. di condanna della società al pagamento dell’indennità di trasferta chiesta avendone escluso l’esistenza dei presupposti. Ha rigettato poi la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive ritenendo al pari del primo giudice che non fossero state allegate

sufficienti circostanze di fatto che consentissero di accertarne la spettanza. Ha condannato infine la società al pagamento di due terzi delle spese di primo e secondo grado compensandole per il restante terzo tra le parti.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre la Cini Servizi s.r.l. con un unico motivo. Resiste con controricorso F.S. che propone altresì ricorso incidentale con il quale censura il capo della decisione relativo alle spese del giudizio. La ricorrente Cini Servizi s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Con il ricorso principale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 3,44,101 e 104 Cost. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene la ricorrente che per i contratti di collaborazione a progetto stipulati, come quelli intercorsi tra le parti, prima dell’entrata in vigore della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 24, non trovi applicazione la presunzione prevista dalla norma di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in caso di mancanza di progetto con la conseguenza che è consentito al datore di lavoro dare la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo per vincere la presunzione iuris tantum in base alla quale, mancando il progetto, il contratto va ritenuto subordinato a tempo indeterminato. Sottolinea che inoltre la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei fatti allegati e di quanto era emerso nel corso dell’istruttoria in primo grado con riguardo alle modalità di svolgimento del rapporto, alle peculiarità del servizio (OMISSIS) al quale il F. era stato addetto, alla mancanza di prova dell’adibizione continuativa all’accompagnamento dei tifosi del (OMISSIS) nelle trasferte o a servizi di linea o fuori linea diversi da quelli indicati nei contratti. Al contrario era risultata provata una autonomia di gestione ed organizzazione dell’attività e l’assenza di controlli da parte della Cini Servizi quanto all’inizio ed alla fine dell’attività giornaliera. Inoltre rammenta che nel giudizio di accertamento negativo tra la società e l’Inps era risultata esclusa l’esistenza di rapporti in regime di subordinazione, con annullamento del verbale ispettivo dell’Istituto, e la Corte di merito, diversamente dal Tribunale non ne aveva tenuto conto così come invece avrebbe potuto.

4. Il ricorso è infondato.

4.1. In tema di lavoro a progetto, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 (“ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, come nel caso di specie è accaduto, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (cfr. Cass. 17/08/2016 n. 17127, 21/06/2016n. 12820 e recentemente n. 12647 del 2019).

4.2. Ne consegue che correttamente la Corte di merito verificata nello specifico e sulla base delle puntuali censure formulate dall’appellante la totale assenza di progetto nei due contratti ha disposto la conversione senza ulteriormente indagare la natura del rapporto.

5. Il ricorso incidentale con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. 31 dicembre 2007, n. 247, art. 13, art. 132 c.p.c. e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4,5,11,27,28 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è fondato.

5.1. Va rammentato che in tema di spese processuali i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga, come nel caso in esame, in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorchè la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purchè a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. 10/12/2018 n. 31884 e Sez. U. 12/10/2012 n. 17405).

5.2. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale ha trascurato di considerare che il giudizio di primo grado si era concluso il 6 novembre 2014 e dunque dopo che il decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 – “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6 “- pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, era entrato in vigore. Ne consegue che anche le spese di primo grado dovevano essere liquidate tenendone conto.

5.3. A ciò si aggiunga che se è vero che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale, tuttavia il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi ed il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 15/12/2017 n. 30286).

5.4. Inoltre, dalla nota spese, riprodotta in ricorso in ossequio al principio di specificità delle censure, si evince che le somme chieste, e non liquidate per spese di trasferta erano state documentate e non è chiarito perchè non siano state riconosciute.

6. Per le ragioni sopra esposte la sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte e va rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della sola Cini Servizi s.r.l. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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