Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23511 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 03/11/2016, dep. 18/11/2016), n.23511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26915-2012 proposto da:

EDILIZIA SANORI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MONTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE NICOLETTA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 19/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Edilizia Sanori s.r.l. impugnava con distinti ricorsi, poi riuniti, le intimazioni di pagamento notificate il 25/1/2008, per somme iscritte a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento a propria volta notificate tra gli anni 2002 e 2004.

Il giudizio si svolgeva innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari che rigettava il ricorso sul rilievo che le prodromiche cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate alla società contribuente, all’indirizzo dell’amministratore e legale rappresentante, come da avvisi di ricevimento dei relativi plichi raccomandati prodotti in copia da Equitalia s.p.a..

La soccombente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia che, con sentenza pronunciata il 5/12/2011 e depositata il 19/4/2012, rigettava il gravame osservando che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 145, anche nel testo ratione temporis applicabile, e art. 139 c.p.c., “la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetto alla casa, ufficio o azienda,… alla persona fisica che rappresenta l’ente”.

Contro la sentenza di appello la società Edilizia Sanori propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste Equitalia Sud s.p.a. con controricorso.

Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. sia la società ricorrente che l’intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 138 c.p.c., art. 139 c.p.c. e ss., artt. 145, 156, 157 e 160 c.p.c., giacchè il giudice di appello ha ritenuto validamente eseguita la notifica delle cartelle di pagamento, a mezzo del servizio postale, nel luogo di residenza dell’amministratore e legale rappresentante della società, peraltro, non nominativamente indicato, pur in difetto di un preventivo tentativo presso la sede di quest’ultima. Ad avviso della ricorrente le notificazioni eseguite nei confronti della “Edilizia Sanori s.r.l. presso S.R. – amm.re unico – (OMISSIS)”, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 50, con consegna del plico in alcuni casi a persona diversa dal legale rappresentante, sono nulle e, consequenzialmente, sono nulle anche le successive intimazioni di pagamento.

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi del giudizio, giacchè il giudice di appello ha trascurato la doglianza concernente la mancata produzione delle cartelle asseritamente notificate alla società e, quindi, la mancata dimostrazione che le stesse recassero l’indicazione del nominativo del legale rappresentante della società, costituente il presupposto per eseguire la notifica ai sensi dell’art. 145 c.p.c. nel testo all’epoca vigente.

I suesposti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tra loro intimamente connessi, sono infondati e non meritano accoglimento.

La questione posta con i motivi di ricorso può trovare soluzione osservando che, in generale, la cartella esattoriale può essere notificata – com’è appunto accaduto nel caso in esame – ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 – applicabile ratione temporis – è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.

La notifica, in tal caso, si perfeziona con l’indicazione nell’avviso di ricevimento della data e della sottoscrizione della persona che ha ricevuto l’atto, conformemente alle disposizioni del D.M. Comunicazioni 9 aprile 2001 recante “approvazione delle condizioni generali dei servizio postale ” che all’art. 32, per gli invii di posta raccomandata, richiede che il plico venga consegnato “al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”.

E’ stato osservato che anche se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008).

Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012).

La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell’esaminato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, trova, invero, riscontro anche nella stessa L. n. 890 del 1982 che, all’art. 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l’impiego di plico sigillato, “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 45.

Com’è noto, la norma accomuna modalità procedimentali distinte per la notifica della cartella di pagamento in quanto accanto alla individuazione, nella prima parte, dei soggetti abilitati assimilati all’Ufficiale giudiziario, competenti ad eseguire la notifica della cartella nelle forme previste per la notifica degli atti giudiziari, come disciplinate dal Codice di rito e dalla L. n. 890 del 1982, ha previsto, nella seconda parte, una forma alternativa di notifica corrispondente a quella effettuata “direttamente” dagli Uffici finanziari a mezzo posta: L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 1 – che consente al Concessionario (Agente) di avvalersi “direttamente” del servizio postale ordinario, consegnando in plico sigillato la cartella all’ufficio postale per la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento.

Appare, dunque, evidente che tale forma speciale di notifica si colloca al di fuori delle attività di competenza degli Ufficiali giudiziari, e soggetti abilitati assimilati, esaurendosi nel compimento delle modalità richieste per la ordinaria spedizione postale in raccomandazione con avviso di ricevimento, rimanendo quindi estranea alla fattispecie notificatoria in questione la redazione della relata di notifica.

E’ stato, peraltro, escluso che la norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, con la disposizione dell’u.c. – che in via residuale rinvia al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 per quanto non diversamente prescritto – abbia inteso operare un generale richiamo anche alle forme di notifica degli atti giudiziari, e quindi anche all’obbligo di redazione della relazione di notifica, atteso che tale adempimento è funzionale a rendere edotta la parte richiedente della avvenuta consegna dell’atto notificando e, come è stato chiarito da questa Corte, la prova della notifica della cartella può risultare” o “dalla relazione di notificazione iscritta sulla cartella,” o “dall’avviso di ricevimento, dove l’utilizzo – nell’art. 26, comma 5 – della preposizione disgiuntiva (“aut….aut”) è sicuro indice della modalità alternativa della notifica speciale direttamente effettuata dal Concessionario (Agente) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, rispetto alla notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari ovvero ai sensi della L. n. 890 del 1982, artt. 1 – 3 (Cass. n. 6395/2014; n. 11708/2011; n. 14327/2009).

Ed allora, se l’art. 145 c.p.c., che viene impropriamente richiamato a sostegno della impugnata decisione, non è applicabile, stante l’opzione effettuata dal Concessionario della notificazione, tramite posta ordinaria, delle cartelle di pagamento propedeutiche alle impugnate intimazioni di pagamento, per le tutte ragioni sopra esposte, detta notificazione non andava indefettibilmente eseguita, e neppure tentata, nei confronti della società contribuente, alla sua sede legale ((OMISSIS)), come da visura camerale.

Su tale punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto trattandosi di notificazione rispettosa delle disposizioni di cui al D.M. Comunicazioni 9 aprile 2001 – che ha approvato le condizioni generali per l’espletamento del servizio postale – e, segnatamente, dell’art. 34 (“Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all’indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte”), dell’art. 39 (“Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”), e dell’art. 40 (“Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all’indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L’impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all’ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante”).

Attesa la peculiarità della questione trattata sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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