Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23511 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.09/10/2017),  n. 23511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18508/2012 proposto da:

LA PULIBELLO DI A.A. E A. & C. P.IVA

(OMISSIS), A.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo

studio dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. S.P.A. –

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/03/2012, R.G.N. 63/2009.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RITENUTO:

che La Pulibello di A.A. e A. C. snc ha convenuto in giudizio l’INPS deducendo che l’Istituto aveva disconosciuto sin dall’origine la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il sig. A.A. socio e marito della contitolare M.T., iscrivendolo d’ufficio alla gestione commercianti;

che veniva chiamato in causa il sig. A., il quale con distinti ricorsi proponeva pure opposizione contro le cartelle di pagamento relative ai pretesi contributi derivanti dall’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti;

che riunite le cause, le domande venivano accolte in primo grado; proposta impugnazione dall’INPS la Corte d’Appello di Trieste (sentenza 27.3.2012) accoglieva il gravame, rigettava tutte le domande e compensava le spese dei due giudizi, in particolare osservando che mancasse la prova dell’asserita subordinazione, mentre l’attività lavorativa espletata da A. era stata effettuata in adempimento al contratto sociale;

che propongono ricorso per cassazione La Pulibello di A.A. e A. C. snc ed A.A. con cinque motivi, illustrati da memoria, deducendo: 1) la violazione dell’art. 416 c.p.c., perchè l’INPS non aveva specificamente contestato le circostanze allegate in ricorso dalla società da cui risultava la subordinazione di A.; 2) la violazione dell’art. 2094 c.c., perchè per la prestazione di lavoro intellettuale non occorre prova dell’assoggettamento alle direttive e dell’inserimento nell’organizzazione; 3) la carenza di motivazione perchè la sentenza non specifica il concetto di subordinazione dal quale prende le mosse; 4) la carenza di motivazione per non aver considerato alcune testimonianze pur decisive ai fini della decisione; 5) la carenza di motivazione in ordine alla scelta operata dalle parti di costituire un rapporto di lavoro subordinato;

che l’INPS è rimasto intimato;

CONSIDERATO:

che i motivi di ricorso sono infondati atteso che, quanto alla violazione dell’art. 416 c.p.c., il ricorso non riproduce per intero, nè allega, come era invece necessario, la memoria dell’INPS da cui risulterebbe la non contestazione; mentre risulta pure sulla base dell’affermazioni riprodotte a stralcio, che l’INPS abbia negato l’assoggettamento dell’ A. al potere direttivo, disciplinare e di controllo della di lui moglie e l’assunzione di un ruolo sovraordinato all’interno dell’azienda da parte di questa (la quale “è sempre stata alle dipendenze di altre ditte occupandosi nei ritagli di tempo della contabilità della società ricorrente”); per contro sostenendo pure che era il primo ad occuparsi di svolgere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tutte le operazioni occorrenti per il raggiungimento dell’oggetto sociale e della rappresentanza della società di fronte ai terzi;

che neppure sussiste la violazione dell’art. 2094 c.c., in quanto, se è vero che il concetto di subordinazione può assumere differenti sfumature in relazione alle diverse tipologie di attività lavorative, è pur vero che ai fini di affermare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è sempre necessario dare la prova dell’assoggettamento alle direttive, al potere disciplinare e di controllo di un datore; tanto più quando lo stesso rapporto venga dedotto come esistente all’interno di una società di persone di cui si è soci ed amministratori (ed altresì tenuti a conferire la propria attività lavorativa); ed ancor di più quando la stessa subordinazione venga dedotta con rifermento al proprio coniuge;

che in considerazione della natura indisponibile che assume la configurazione del rapporto di lavoro nel nostro ordinamento, l’accertamento in ordine all’esistenza o meno della subordinazione deve essere effettuata eminentemente in relazione alle concrete modalità di esecuzione del rapporto, mentre non può essere dato un rilievo preponderante alla qualificazione ad esso attribuita dalle parti;

che pure infondati sono gli altri motivi i quali svolgono censure che mirano ad un riesame del merito delle prove già compiuto, senza violazioni logiche nè giuridiche, dalla corte territoriale alla quale è pure dato il compito di individuare le premesse di fatto occorrenti ai fini della decisione;

che pertanto il ricorso deve essere respinto; mentre nulla deve essere disposto sulle spese processuali essendo l’INPS rimasto intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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