Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23510 del 26/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/08/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 26/08/2021), n.23510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23311-2019 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 37/A,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CANINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato AMEDEO ROSBOCH;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA

MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello di P.R., confermando la decisione di primo grado, di rigetto della domanda volta al ripristino dell’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti (L. n. 406 del 1968 e L. n. 382 del 1960), riconosciuta a decorrere dal 1977 e poi sospesa (rectius, revocata) a far data dall’1.3.1997, in seguito al riconoscimento in favore della predetta, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, della pensione privilegiata di prima categoria dal 20.4.1988 e dell’assegno di super invalidità e accompagnamento di cui alla L. n. 656 del 1986;

2. la Corte territoriale ha ritenuto che la comunicazione della Prefettura di Torino del 17.2.1998, sebbene letteralmente riferita alla “sospensione” della indennità di cui la P. era titolare, avesse in realtà ad oggetto la “revoca” di tale prestazione, a decorrere dall’1.3.1997;

3. in tal senso deporrebbero, secondo i giudici di appello, la motivazione del decreto, che reputa l’indennità riconosciuta dal 1977 “incompatibile con l’erogazione di provvidenze erogate a diverso titolo per la stessa causa invalidante”; inoltre, la contestuale richiesta di rimborso delle somme indebitamente percepite nelle more del procedimento volto alla quantificazione e al recupero delle stesse;

4. secondo la Corte di merito, il fatto che l’INPS, subentrato alla Prefettura, avesse continuato, anche dopo la disposta “revoca”, a mettere in pagamento l’indennità di accompagnamento, non esclude l’incumulabilità delle prestazioni, dovendo considerarsi detti importi liquidati senza titolo;

5. la sentenza impugnata, per quanto ancora rileva, ha ritenuto la fattispecie oggetto di causa disciplinata dalla L. n. 508 del 1998, art. 1, comma 4, con conseguente incompatibilità tra le due indennità di accompagnamento; ha considerato applicabile la citata L. n. 508 del 1998, rilevando come la revoca della indennità di accompagnamento (riconosciuta dal 1977) a causa della ritenuta incumulabilità, fosse stata disposta con decorrenza 1.3.1997, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della legge medesima, dovendosi escludere ogni rischio di applicazione retroattiva;

6. avverso tale sentenza P.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’INPS ha resistito con controricorso;

7. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 508 del 1998, art. 1;

9. premesso che la P. era titolare delle due prestazioni prima dell’entrata in vigore della legge citata, si assume che la revoca della indennità di accompagnamento, in ragione del regime di incumulabilità dalla medesima legge introdotto, abbia comportato una applicazione retroattiva della stessa; dovendo quest’ultima, invece, trovare applicazione solo per le domande presentate dopo la sua entrata in vigore;

10. col secondo motivo di ricorso è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la sentenza impugnata considerato che l’INPS non ha mai revocato l’indennità di accompagnamento;

11. il primo motivo di ricorso è infondato;

12. la L. n. 508 del 1988, nel modificare la pregressa disciplina della indennità di accompagnamento, di cui alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed interazioni, ha riconosciuto detto beneficio ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti (art. 1, comma 2, lett. a), ribadendone tuttavia l’incompatibilità con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte “per causai di guerra, di lavoro o di servizio”. Detta incompatibilità si spiega per l’impossibilità di ricondurre ad una medesima infermità una pluralità di indennità ciascuna delle quali, da sola, idonea a soddisfare le esigenze imposte da quel tipo di invalidità; (v. Cass. n. 2367 del 1998, in motivazione);

13. nel caso di specie, l’incompatibilità tra le due prestazioni ha determinato la revoca della indennità di accompagnamento, ma con effetto dall’1.3.97, quindi da epoca successiva all’entrata in vigore della L. 508 del 1988, dovendosi escludere ognii rischio di applicazione retroattiva di quest’ultimo testo normativo (v. Cass. n. 2420 del 2016 e precedenti ivi citati);

14. parimenti infondato è il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte d’appello ha espressamente preso in esame il provvedimento INPS di “sospensione” ed ha qualificato lo stesso come “revoca”, sulla base di una interpretazione che costituisce accertamento in fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, applicabili agli atti unilaterali (Cass. n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007; n. 15471 del 2017; n. 19089 del 2018), violazione nella specie neanche dedotta;

15. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

16. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

17. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

 

 

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