Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23510 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 20/09/2019), n.23510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24657/2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

15, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VENTURI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CARLSBERG HORECA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, CESARE

POZZOLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 54/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 19/05/2015 r.g.n. 198/2013.

LA CORTE, esaminali gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVA

che:

la controversia di cui è causa fu promossa con ricorso depositato il 16 luglio 2009, relativamente all’accertamento del credito di 21.968,96 Euro vantato da T&C CARLSBERG Centro Italia S.r.l. verso l’agente C.M. per indebito trattenimento, da parte di costui, di somme pagate dai clienti della società, per cui la società chiese, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento del danno all’immagine causatole dalla sua condotta;

il C. si costituì in giudizio, resistendo alle pretese avversarie e spiegando, inoltre, domanda riconvenzionale, con la quale chiese l’accertamento del rapporto di lavoro, subordinato, da lui intrattenuto con la parte attrice, instando quindi per la condanna di quest’ultima al pagamento di differenze retributive, quantificate, previa compensazione con il credito vantato della società in ragione di Euro 43.232,94;

la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 54 in data 18 marzo – 19 maggio 2015, riformò la pronuncia resa dal giudice di primo grado in data 25 gennaio – 18 marzo 2013 (che aveva accettato la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti con la condanna della società al pagamento, in favore del convenuto, della differenza tra Euro 31mila88,62 spettanti al convenuto, e quanto preteso dalla società, oltre interessi legali), mediante il rigetto della suddetta domanda riconvenzionale, con la condanna dell’appellato al pagamento dell’importo di 21968,96 Euro, oltre interessi legali dalla data di incasso delle singole componenti. Condannò, inoltre, l’appellato al rimborso delle spese relative a doppio grado del giudizio, all’uopo liquidate, unitamente a quelle di c.t.u., già determinate in primo grado. Infatti, il capo della sentenza appellata, che aveva accertato il credito vantato dalla società attrice, non era stato impugnato dal convenuto, con conseguente formazione del giudicato sul punto;

la sentenza di appello è stata, quindi impugnata da C.M. con due motivi mediante ricorso per cassazione in data 14 – 16 ottobre 2015, cui ha resistito CARLSBERG HORECA S.r.l. (incorporante la società T&C Carlsberg Centro-Italia S.r.l. a seguito di fusione) mediante controricorso del 23 novembre 2015.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è stato denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti (sin dall’inizio del rapporto di lavoro risalente al gennaio 2001 e fino a che la sede di Orvieto della società era rimasta operante – marzo 2003, esso C. vi aveva svolto mansioni di gestore del magazzino – negozio, provvedendo a stoccare la merce destinata a rifornire clienti, a caricare gli automezzi in partenza per le consegne, ad intrattenere tutti i rapporti commerciali con gli stessi clienti, che egli ricercava e trovava, ricevendo dando esecuzione relativi ordini di acquisto, ad effettuare le consegna della merce e coordinare i dipendenti in forza dell’unità locale di (OMISSIS). Il tutto nel rispetto delle direttive del potere disciplinare organizzativo della società, con l’inserimento di esso esponente nell’organizzazione aziendale di quest’ultima. Egli, inoltre, era anche l’unico ad avere le chiavi del magazzino – negozio, che provvedeva direttamente ed in modo esclusivo ad aprire e chiudere. Le suddette circostanze erano state puntualmente confermate dall’istruttoria espletata, alla luce delle testimonianze rese dai testimoni escussi, e non erano state in alcun modo contestato da controparte. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva completamente ribaltato la decisione di primo grado, rigettando le domande del lavoratore, con motivazione e argomentazioni assolutamente erronee e censurabili);

con il secondo motivo è stata denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2709,2729,2730 e 2697 c.c.. Infatti, esso C., oltre ad aver chiesto che fosse accertata la reale ed effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società attrice, con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive dovute, aveva altresì chiesto il pagamento delle somme spettantigli per retribuzioni relative ai mesi di febbraio e marzo 2004, mai percepite. A tal fine aveva chiesto la corresponsione della complessiva somma di Euro 4131,66 (Euro 2665,83 per ciascuna delle due mensilità), oltre accessori. Tale domanda, accolta in primo grado, era stata rigettata in appello, argomentandosi nel senso che i documenti prodotti dalla società dimostravano che l’appellato aveva percepito il compenso pattuito anche nei mesi di aprile e maggio 2004, nonostante il rapporto fosse cessato il 31 marzo dello stesso anno. Di conseguenza, le somme erogate coprivano anche le due ultime mensilità del rapporto, ossia appunto i mesi di febbraio e marzo. Detto pagamento era stato già contestato e negato per tutto il giudizio di primo grado, giacchè mai le anzidette somme erano state corrisposte dalla società. Di conseguenza, era stata ribadita la richiesta di condanna della società al pagamento sia in primo che in secondo grado. Ad ogni modo, risultava illegittima la sentenza impugnata, laddove aveva giudicato provata l’avvenuta corresponsione delle somme de quibus alla luce della sola documentazione sul punto prodotto dalla società. Infatti, tale documentazione consisteva in semplici copie delle buste-paga formate unilateralmente dalla controparte, non firmate in alcun modo, nè per ricevuta, nè tantomeno per quietanza dal C., ragion per cui nessun valore probatorio potevano avere in merito all’effettivo avvenuto pagamento di quanto ivi riportato. Ad ogni modo, detta documentazione era stata irritualmente prodotta da controparte, con conseguente sua inammissibilità, durante il giudizio di primo grado, e non già con il ricorso introduttivo, ancorchè riferita all’anno 2004. Dunque, la tardiva produzione documentale, avvenuta senza previa autorizzazione del giudice, aveva violato l’art. 414 c.p.c., comma 1, n. 5, di modo che non se ne poteva tener conto. In ogni caso, i documenti in questione risultavano irrilevanti ai fini della decisione, giacchè emessi dalla T&C, che nulla attestavano in merito alla effettiva corresponsione delle somme richieste in pagamento da esso ricorrente, avuto pure riguardo alla disciplina dettata dalla L. n. 4 del 1953, in tema di buste paga. Per altro verso, la produzione delle buste paga per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2004 avrebbe potuto al più dimostrare la protrazione del rapporto sino a maggio, ma non anche dimostrare che fino a tale epoca l’intervenuto pagamento delle retribuzioni in questione;

tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese, perchè involgenti valutazioni di stretto merito, insindacabili in questa sede di legittimità, già ampiamente operate dalla Corte distrettuale mediante esauriente, adeguato e complessivo esame delle acquisite risultanze istruttorie, laddove non è stata pretermessa alcuna rilevante e decisiva circostanza fattuale;

invero, la Corte di merito ha accertato che il rapporto fu instaurato nel 2001 con apposito mandato di agenzia (dalla T&C Carlsberg Viterbo S.r.l., poi fusa per incorporazione nella T&C Carlsberg Centro S.r.l., in seguito denominata Carlsberg Centro-Italia), con l’incarico di promuovere la conclusione di contratti di fornitura di bevande nella zona del centro Italia, in particolare di (OMISSIS), nonchè pagamenti in favore del C. fino a tutto maggio 2004, mentre il rapporto era cessato pacificamente alla fine di marzo 2004, di modo che comunque i pagamenti di maggio e aprile coprivano quelli reclamati per i mesi di febbraio e marzo;

la Corte territoriale, richiamati i principi di diritto in materia di lavoro subordinato, ha dato atto di aver esaminato le deposizioni rese all’udienza del 20 maggio 2011 dai testi P.M. e S.S., osservando che nessuna delle dichiarazioni appariva decisiva per affermare la pretesa natura subordinata del rapporto in questione, laddove del resto l’appellato risultava agente della T&C, di modo che nel relativo rapporto il preponente ha la facoltà d’impartire direttive al collaboratore autonomo al fine di coordinarne e indirizzarne l’attività onde pervenire al conseguimento degli obiettivi dell’impresa. Non era emerso, invece, che la direzione aziendale esercitasse un potere direttivo, mancando specifiche disposizioni occorrenti per l’esecuzione della prestazione lavorativa ed il controllo successivo richiesto per la configurabilità della subordinazione. Doveva, quindi, ritenersi che il dedotto rapporto contrattuale si fosse atteggiato, nella fase esecutiva, conformemente al mandato d’agenzia, di guisa che le pretese creditorie azionate dal convenuto – che presupponevano invece l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato – erano infondate. Parimenti, infondata risultava la domanda volta ad ottenere il pagamento dei compensi per i mesi di febbraio e marzo 2004, poichè i documenti prodotti dalla società dimostravano che il C. aveva percepito il compenso pattuito anche nei mesi di aprile e maggio 2004, nonostante il rapporto fosse cessato il 31 marzo 2004, sicchè le ulteriori somme erogate coprivano anche le due ultime mensilità del rapporto. Di conseguenza, la Corte perugina rigettava la domanda riconvenzionale, in parziale riforma della gravata pronuncia, che però non era stata impugnata per la parte concernente l’accertamento del credito vantato dalla società attrice;

pertanto, appaiono evidenti le inammissibili pretese di parte ricorrente di riesaminare, diversamente, in questa sede di legittimità, quanto apprezzato e deciso dalla competente Corte di merito, laddove poi le allegazioni del ricorso appaiono anche alquanto carenti, in relazione alle prescrizioni dovute a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, soprattutto per ciò che attiene al secondo motivo, visto in particolare che non è stato precisato come, quando e dove sarebbe avvenuta la tardiva produzione della documentazione in parola, nè le obiezioni eventualmente sollevate al riguardo, specialmente poi in appello, tanto più che la sentenza qui impugnata non riporta alcun cenno della questione, con conseguente novità della doglianza lamentata mediante ricorso per cassazione;

per giunta, il secondo motivo nella sua illustrazione deduce, in effetti, errores in procedendo, ipotizzando alcune violazioni dell’art. 414 c.p., n. 5, artt. 416 e 437 c.p.c., però del tutto irritualmente, avendo fatto riferimento in rubrica all’art. 360 c.p.c., n. 3 (non già comma 1, n. 4), e soprattutto senza alcuna univoca censura in termini di nullità ai sensi di detto art. 360, n. 4;

per il resto, valgono dunque i consolidati principi in tema di ricorso per cassazione, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui in particolare, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. V civ. n. 19547 del 04/08/2017, che quindi nella specie ivi esaminata giudicava inammissibile il prospettato motivo di ricorso, evidenziando che i ricorrenti non avevano indicato alcun “fatto”, dedotto e non adeguatamente valutato nella sentenza impugnata, idoneo a giustificare una decisione diversa da quella assunta, limitandosi a denunciare in blocco la valutazione compiuta dai giudice e a proporne una diversa. Conforme tra le altre Cass. 17477 del 2007: V. parimenti Cass. civ. sez. 6-5, n. 29404 del 07/12/2017, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità. In senso analogo, v. ancora Cass. sez. 6-5, n. 9097 del 07/04/2017: con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Conformi Cass. n. 7921 del 2011.

Cass. lav. n. 18665 del 27/07/2017: in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, non possono riguardare apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, poichè, a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita davanti alla S.C., neanche quando il giudice di merito abbia posto alla base del suo apprezzamento massime di esperienza, potendosi in tal caso esercitare il sindacato di legittimità solo qualora il ricorrente abbia evidenziato l’uso di massime di esperienza inesistenti o la violazione di regole inferenziali. Conforme Cass. n. 2090 del 2004.

Cfr. altresì Cass. civ. 6-5, n. 91 del 07/01/2014, secondo cui il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito.

Cass. III civ. n. 23940 del 12/10/2017: in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

Similmente, Cass. II civ. n. 24434 del 30/11/2016 ha rigettato il ricorso avverso sentenza pubblicata il 19/06/2012, affermando che in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Conforme Cass. n. 14267 del 2006 ed in senso analogo Cass. civ. sez. 6-L, n. 27000 del 27/12/2016, secondo la quale una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

V. ancora Cass. I civ. n. 16526 del 05/08/2016, secondo cui il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto. Parimenti, secondo Cass. sez. 6-5, n. 5024 del 28/03/2012, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione – ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Cass. lav. n. 16531 del 19/07/2006: la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di fornire un diversa interpretazione delle norme contrattuali, nè di procedere alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e delle coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

E già le Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza n. 5802 – 11/06/1998, avevano affermato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Più recentemente, inoltre, Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016, ha pure chiarito che anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio – nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Conforme Cass. I civ. n. 23153 del 26/09/2018.

In senso analogo cfr. ancora Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 80954 del 2014.

D’altro canto, come altresì ben puntualizzato da Cass. I civ. n. 7772 del 17/05/2012, il ricorso per cassazione, fondato sull’affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 – Conformi, tra le altre, al riguardo Cass. nn. 1195 del 2000 e 885 del 2002);

atteso l’esito negativo dell’impugnazione, la parte rimasta soccombente va condannata alle relative spese, risultando peraltro anche in presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore della società controricorrente in complessivi Euro 4000,00 per compensi professionali ed in Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in relazione a questo giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuti per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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