Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23510 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 03/11/2016, dep. 18/11/2016), n.23510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13986-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO POLISI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

Nonchè da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 7, presso

lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIORGIO SAGLIOCCO giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 415/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i

ricorsi.

Fatto

IN FATTO

Equitalia Sud s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 415/28/2011, pronunciata 14/11/2011 e depositata il 12/12/2011, che ha respinto l’appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, favorevole al contribuente, M.C., inerente l’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, su immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS), per complessivi Euro 65.179,45, in forza della cartella di pagamento n. (OMISSIS), in tesi, non ritualmente notificata.

La CTR, che aveva accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva, quanto all’appello principale osservava che la notifica della cartella di pagamento prodromica alla iscrizione di ipoteca non era stata notificata ritualmente, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto, dopo la ricezione della raccomandata del 21/7/2008, il M. aveva provveduto, in data 25/7/2008, al ritiro del plico postale depositato presso il Comune di Capua che conteneva altra cartella di pagamento (la n. (OMISSIS)), come da dichiarazione, datata 16/4/2009, resa dal funzionario responsabile degli AA.GG. del predetto Comune campano.

Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Diritto

IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente Equitalia Sud s.p.a. deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., giacchè la decisione del giudice di appello si basa sull’erroneo presupposto che il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. non si fosse perfezionato pur essendo decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, diretta al destinatario, contenente l’avviso di deposito dell’atto, a nulla rilevando gli adempimenti successivi, in quanto estranei a detto procedimento.

Con il secondo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, giacchè il giudice di appello, sulla base della mera dichiarazione di persona qualificatasi come funzionario comunale, ha dato rilievo alla riferita circostanza che al contribuente venne consegnata una cartella piuttosto di un’altra, senza neppure considerare che la notifica della cartella esattoriale si era già in precedenza perfezionata.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il M. deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alì eccezione di decadenza della pretesa erariale, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, traendo origine, l’iscrizione di ipoteca, da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 1998, non notificato all’interessato nel termine di cui al citato art. 43, comma 2 ovvero entro il 31/12/2003, nonchè di prescrizione del diritto dato il tempo trascorso, non essendo stato notificato alcun atto interruttivo prima della comunicazione di iscrizione di ipoteca effettuata il (OMISSIS).

Con il secondo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla eccezione concernente la preclusione di ulteriori attività di accertamento, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 per effetto del c.d. condono tombale, avendo il contribuente inteso definire in modo automatico la propria posizione fiscale, ai fini delle imposte dirette, per gli anni dal 1997 al 2001.

Con il terzo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 19, comma 3, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con le sentenze n. 16412/2007 e n. 5791/2008, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, giacchè il giudice di appello ha dichiarato l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate pur risultando contestata dal contribuente sia l’esistenza della pretesa tributaria, sia la regolarità, sotto il profilo formale, della procedura seguita, stante l’omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta e, prima ancora, dell’avviso di accertamento, senza considerare che il ricorso introduttivo conteneva l’impugnazione cumulativa dell’atto consequenziale e dell’atto presupposto (non notificato), contestando in radice il debito.

I due motivi del ricorso principale, che possono essere scrutinati congiuntamente, attesa l’omogeneità delle censure, sono fondati.

La decisione impugnata è errata atteso che il giudice di appello, dopo aver dato atto che la raccomandata del 21/7/2008, contenente l’avviso di deposito della cartella di pagamento in oggetto, venne ricevuta dal M., tant’è che lo stesso si era recato presso la casa comunale, in data 25/7/2008, per provvedere al ritiro del plico postale ivi depositato, ha contraddittoriamente ritenuto che la notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non si fosse perfezionata per essere stata consegnata al contribuente una diversa cartella di pagamento.

Va infatti, considerato che i tre adempimenti all’uopo prescritti dalla sopra citata disposizione (il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale; l’affissione alla porta dell’abitazione, ufficio, od azienda, dell’avviso di deposito; l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito) erano stati tutti compiuti e che, pertanto, il procedimento di notificazione si era concluso positivamente sia per il notificante, che per il destinatario dell’atto.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 specifica che con il ricevimento della raccomandata informativa (cfr. ultime due righe della motivazione) si concreta la conoscibilità dell’atto, che comunque si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, sicchè il perfezionamento della notifica trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, rileva soltanto nell’ipotesi in cui la raccomandata non sia stata ricevuta (diversamente dal caso di specie in cui è stata ricevuta).

E’ da detto momento, infatti, che il contribuente è stato posto in condizione di conoscere la cartella esattoriale prodromica alla iscrizione di ipoteca, e tanto basta ai fini qui considerati, per cui diventa ininfluente la prospettata consegna di diversa cartella, nè il M. ha inteso specificare di quale cartella di pagamento l’avviso dell’avvenuto deposito ricevuto contenesse gli estremi.

Quanto alle questioni di merito oggetto del ricorso incidentale condizionato del contribuente, è appena il caso di ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, “è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio, dovevano essere esaminate nel merito” (Cass. n. 547/2016; n. 413072012; n. 6572/1988).

Al giudice di rinvio, che provvederà a nuovo esame della causa, è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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