Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2351 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2351 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: AMBROSI IRENE

congiunti –

ORDINANZA

In genere

sul ricorso 29166-2014 proposto da:

R.G.N. 29166/2014

PLLANA MIRJANA, PLLANA HANA entrambi in proprio

quali cron.

uniche successori del congiunto JANUZ PLLANA marito

R ei,.

di Mirjana e padre di Hana e della defunta MELITA

Ud.

PLLANA deceduta, elettivamente domiciliati in ROMA, cc

V.F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell’avvocato
PIER

PAOLO

POLESE,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato CARLO ZAULI giusta procura speciale a
2017

margine del ricorso;
– ricorrenti –

2271
contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del suo
procuratore

speciale

Dott.

ROBERTO

1

Data pubblicazione: 31/01/2018

GARAVAGLIA,

„23

22/11/2017

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI
76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta procura
,

speciale in calce al controricorso;
E

– controricorrente-

avverso

la

sentenza

n.

1672/2014

della

CORTE

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. IRENE
AMBROSI;

2

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/07/2014;

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

FATTI DI CAUSA

Pllana Mirjana e Pllana Januz e Pllana Hana, in proprio e quali eredi di
Melita Pllana (rispettivamente, madre, padre e sorella) convennero in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Ravenna, Enrica Fantini, Stefano Mazzavillani
e la compagnia assicuratrice SAI, chiedendo il risarcimento dei danni patiti

cagionato dalla Fantini la quale, alla guida della autovettura di proprietà di
Mazzavillani, aveva investito la giovane mentre ella camminava in senso
opposto all’auto tenendosi sul lato destro della carreggiata.
Il giudice di primo grado respinse la domanda con sentenza n. 1084 del
2003.
La corte di appello di Bologna con sentenza n. 1586 del 2008, in
accoglimento del gravame proposto da Mirjiana ed Hana Pllana anche nella
qualità di eredi di Pllana Januz, ritenne provata nell’an la responsabilità
esclusiva di Enrica Fantini, conducente dell’autovettura, limitando nel
quantum il risarcimento.

Questa corte con sentenza n. 12273 del 2011 cassò con rinvio
quest’ultima sentenza.
La corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1672 del 2014,
pronunciando nel giudizio di rinvio promosso in riassunzione da Pllana
Mirjana e Pllana Hana, in proprio e quali eredi di Pllana Januz, ferme
restando le statuizioni di cui alla precedente sentenza e per quanto ancora
rileva, ritenne la sussistenza del danno patrimoniale, derivante a Pllana
Mirjana e Pllana Hana, dal decesso di Pllana Melita (rispettivamente figlia e
sorella delle ricorrenti) occorso a seguito dell’investimento

de quo,

osservando che «a seguito della sentenza della Suprema Corte non è più in
discussione che in vita la vittima del sinistro, svolgesse attività lavorativa
lecita e destinasse alla famiglia una parte dei propri guadagni» e condannò

nel seguente ordine:

I.A

rosi est.

3

per la morte della loro congiunta in conseguenza di un incidente stradale

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

Fantini Erica, Mazzavillani Stefano e la società Fondiaria-Sai s.p.a., in
solido tra loro, al pagamento, a favore delle odierne ricorrenti delle somme
ulteriori, rispettivamente, di euro 23.637,26 e di euro 4.467,35; a favore di
entrambe, quali eredi di Pllana Januz, della somma ulteriore di euro
21.123,08, oltre rivalutazione monetaria dal 24 gennaio 1998 alla data di

sull’importo annualmente rivalutato;
Fantini Erica,

Mazzavillani Stefano e la Fondiaria-Sai s.p.a.,

solidalmente, al rimborso, a favore di Pllana Mirjana e di Pllana Hana, delle
spese del giudizio di primo grado liquidate in euro 13.163,00 (di cui euro
1.098,00 per esborsi, euro 3.665,00 per diritti di procuratore, euro 8.400,00
per onorari di avvocato), in euro 10.040,48 (di cui euro 986,48 per esborsi,
euro 2.054,00 per diritti ed euro 7.000,00 per onorari di avvocato) del
giudizio di appello, in euro 5.400,00 (di cui euro 348,00 per esborsi ed euro
5.400,00 per onorari di avvocato) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
del giudizio di Cassazione;
Fantini Erica, Mazzavillani Stefano e la Fondiaria-Sai s.p.a., in via tra
loro solidale, al rimborso, a favore delle odierne ricorrenti delle spese del
giudizio di rinvio, che ha liquidato in euro 1.150,00 per esborsi e in euro
10.000 per compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Avverso quest’ultima pronuncia Mirjana Pllana e Hana Pllana in proprio e
quali eredi del congiunto Januz Pllana, hanno proposto ricorso per
cassazione articolato in quarantacinque motivi. Ha resistito con controricorso
la Unipol-Sai Assicurazioni S.p.a. Entrambe le parti hanno depositato
memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
I. I primi dieci motivi volti a criticare la sentenza impugnata sotto
molteplici profili in punto di erronea quantificazione del danno patrimoniale,
possono essere congiuntamente esaminati per la reciproca e oggettiva
connessione tra di essi sussistente.
I..Am rosi est.

4

pubblicazione della sentenza e interessi con la medesima decorrenza

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

1.1. Con il primo motivo [Violazione e/o falsa applicazione degli artt.

1223, 1226, 2056 c.c. nonché 116 c.p.c per l’erronea quantificazione dei
danni patrimoniali da lucro cessante per la perdita della congiunta quindi e
quindi vulnerazione dell’ art. 360 n. 3 c.p.c.”]

le ricorrenti lamentano la

mancata liquidazione da parte della corte di appello delle somme richieste a

di appello avrebbe errato nella quantificazione del quantum dell’apporto
economico fornito dalla deceduta ai genitori e alla sorella in quanto: – non
avrebbe considerato che la somma dichiarata in Lire dalla madre avrebbe
dovuto essere raddoppiata “sono infatti raddoppiati tutti i costi
dall’introduzione dell’euro ad oggi” e determinata in Euro 250,00 mensili e
che sarebbe potuta essere inviata per lungo tempo ancora così da
giustificare la richiesta complessiva di Euro 60.000,00 in favore della madre,
di Euro 30.000,00 in favore del padre e quella di Euro 15.000,00 per la
sorella minorenne; – avrebbe, quanto a quest’ultima, erroneamente
affermato che «una volta raggiunta la maggiore età avrebbe trovato una
propria occupazione lavorativa così da essere in grado di provvedere alle
proprie esigenze di vita»

invece di tenere conto del corretto diverso

parametro dell’età media per il conseguimento dell’indipendenza economica
individuabile verosimilmente nell’età di ventisei anni; – quanto al prematuro
decesso del padre della vittima -deceduto dopo solo nove mesi dopo il
sinistro mortale della figlia-, erroneamente la corte territoriale avrebbe
ritenuto il venir meno dell’esigenza della figlia di contribuire al
mantenimento del padre, tento conto che la famiglia di origine dopo il
decesso di questi sarebbe stata ancor più bisognosa).
1.2. Con il secondo motivo [“Omesso esame di un fatto decisivo per il

giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione al mancato rilievo
della circostanza che la maggiore età non è di per sé parametro
dell’indipendenza economica e quindi ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento
alla posizione della sorella della defunta e cioè Hana Pllana”] le ricorrenti
I.A

rosi est.

5

titolo di danno patrimoniale in violazione delle risultanze istruttorie (la corte

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

lamentano l’omesso l’esame di un fatto, discusso e decisivo, costituito dalla
circostanza che il raggiungimento della maggiore età non è di per se
parametro di valutazione dell’indipendenza economica.
1.3. Con il terzo motivo [Violazione e/o falsa applicazione di norma di

legge in riferimento all’art. 2729 c.c. in relazione all’erronea presunzione che

economica e, quindi, ex art. 360, n. 3 c.p.c.”]

le ricorrenti contestano

l’asserzione “semplicistica” e non conforme al regime probatorio presuntivo
utilizzata dalla Corte di appello secondo la quale la Hana Pllana, raggiunta la
maggiore età, avrebbe trovato lavoro al pari della sorella.
1.4. Con il quarto motivo [“Omesso esame di un fatto decisivo per il

giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla circostanza che la
morte del padre e la dedotta scarsa redditività della madre non avrebbero
fatto che acuire le difficoltà della famiglia e quindi ex art. 360 c.p.c. n. 57

le

ricorrenti si dolgono, sotto altro profilo, dell’omessa considerazione della
circostanza secondo cui, essendo esse rimaste da sole, dopo la prematura
scomparsa di Januz Pllana (coniuge di Mirjana Pllana e padre di Hana
Pllana), avrebbero avuto bisogno ancora di più dell’aiuto della loro
congiunta. In proposito, osservano che la morte del padre, malato, non
avrebbe comportato una diminuzione della contribuzione versata dalla
vittima alla famiglia di origine, ma piuttosto un aggravamento dello stato di
bisogno della famiglia tenuto conto “delle instabili entrate di un’ infermiera
dell’est [madre della vittima n.d.r.] dove gli stipendi sono notoriamente
bassi”.
1.5. Con il quinto motivo [‘Omesso esame di un fatto decisivo per il

giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla circostanza che
con la morte del padre il contributo della figlia sarebbe stato comunque
versato alla madre e alla sorella per l’intensificazione dei bisogni della
famiglia e quindi ex art. 360 n. 5 c.p.c.”]

le ricorrenti rilevano l’omesso

esame della circostanza che la differenza tra l’importo relativo al solo

la maggiore età potesse comportare il raggiungimento dell’indipendenza

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rei. I. Ambrosi

mantenimento del padre sarebbe stato comunque corrisposto dalla
congiunta in favore della famiglia superstite in ragione dell’intensificazione
dei bisogni della famiglia a seguito della morte del padre.

1.6. Con il sesto motivo [“Violazione e/o falsa applicazione di norma di
legge in riferimento all’art. 2729 c.c. in relazione all’erronea presunzione che

versato da Melita Pllana e, quindi, ex art. 360 n. 3 c.p.c.”]

le ricorrenti

contestano altresì come del tutto erronea e priva di logica l’affermazione
della corte di merito secondo la quale dalla data del decesso del padre
l’importo del contributo versato dalla congiunta deceduta in favore della
famiglia sarebbe diminuito.

1.7. Con i motivi settimo, ottavo, nono [“Nullità della sentenza per
violazione di norme processuali ex artt. 113 e 116 c.p.c. in relazione
all’erronea valutazione delle prove in merito al danno patrimoniale
risarcibile” a ciascuno dei prossimi congiunti di Melita Pllana “(…) quindi ex
art. 360 n. 4 c.p.c.”] le ricorrenti contestano che la quantificazione del danno
patrimoniale sia stata operata in violazione delle risultanze istruttorie.

1.8. Con il decimo motivo [“Nullità della sentenza per violazione di
norme processuali ex artt. 113 e 116 c.p.c. in relazione all’erronea
valutazione delle prove in merito alla somma spettante a titolo di danno
patrimoniale a seguito e come conseguenza della morte del padre da Hana
Pllana e Mirjana Pllana e quindi ex art. 360 n. 4 c.p.c.”]

le ricorrenti

contestano la mancata considerazione della circostanza che l’importo
mensilmente e complessivamente inviato dalla vittima alla famiglia sarebbe
sempre stato il medesimo anche dopo la morte del padre ed il
raggiungimento della maggiore età della sorella.

II. I motivi, per quanto sopra è sembrato potersi in sintesi riassumere,
sono tutti inammissibili.
II. 1. Le diverse censure mosse con riferimento alle paventate plurime
violazioni di legge possono essere subito dichiarate inammissibili, in quanto
TA r brost est.

7

la morte del padre comportasse la diminuzione dell’importo del contributo

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AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosí

contenenti una serie di conteggi e di considerazioni in fatto attraverso le
quali si pretende che la Corte di legittimità desuma determinate circostanze
attinenti al merito della causa ed, in definitiva, pervenga ad una diversa
liquidazione del danno patrimoniale. I temi posti sono stati già affrontati dal
giudice dell’appello che ha in proposito fornito una logica ed esauriente

vittima alla famiglia in patria così come emerso dalla esperita istruttoria sia
con riguardo al raggiungimento della maggiore età della sorella e al decesso
del padre.
11.2. Sono altresì inammissibili le censure con le quali si lamentano
svariati profili di omesso esame.
In via generale, giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte
hanno chiarito che la riformulazione dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o
dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti
e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia). Ai sensi della nuova
formulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. – applicabile alle sentenze pubblicate
dopo 1’11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia
impugnata con il ricorso in esame, depositata 1’11 luglio 2014 – il controllo
sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al
parametro dell’esistenza e della coerenza e, per l’altro, solo con riferimento
all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia
costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Le ricorrenti, sebbene denuncino formalmente l’omesso esame di
diversi fatti che avevano costituito oggetto di discussione, tuttavia nella
I.Am osi est.

8

motivazione sia con riferimento all’apporto monetario inviato in vita dalla

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

sostanza lamentano l’omesso esame di elementi istruttori da parte del
giudice di appello dolendosi, in particolare, della mancata considerazione
delle seguenti circostanze: -raggiungimento della maggiore età quale non
parametro di valutazione dell’indipendenza economica quanto alla sorella
della vittima, -difficoltà della famiglia acuite dalla morte del padre e dalla

del padre, del contributo della figlia in considerazione dell’intensificarsi dei
bisogni del nucleo familiare, per giungere ad un accertamento del fatto
diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito. Una
simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del
vecchio testo dell’art.360 n.5 c.p.c., lo è a più forte ragione alla luce della
vigente formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione
delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute
più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto
riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a
fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di
prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale
a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni
del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e
discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi
deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori
non è di per sé sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per
ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Cass, Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054,; v. anche Cass.,
Sez. 6-3, 8/10/2014 n. 21257).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti,
la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente esaminato le risultanze
probatorie emergenti dall’istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna
e

I.Am rosi est.

9

scarsa redditività della madre della vittima, -continuazione, dopo la morte

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AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto
comportare una decisione diversa. In particolare, la Corte di merito ha
esaminato la questione relativa al danno patrimoniale subìto dai congiunti
della vittima motivando del tutto adeguatamente: – quanto alla sorella
minorenne (all’epoca quattordicenne), che una volta raggiunta la maggiore

grado di provvedere alle proprie esigenze di vita; – quanto al padre,
deceduto nell’ottobre 1998, che da quella data sarebbe venuta meno
l’esigenza di contribuire al suo mantenimento; – quanto alla madre, all’epoca
impiegata, in Patria, stabilmente come infermiera, che ragionevolmente al
raggiungimento della maggiore età della figlia minore avrebbe potuto fare a
meno del contributo economico della primogenita. Le ricorrenti, nel dedurre
la diversità del giudizio di fatto posto a fondamento della sentenza di merito,
continuano piuttosto a dolersi dell’omessa considerazione di elementi
istruttori decisivi ad una diversa ricostruzione del fatto secondo la loro
prospettazione.
11.3. Manifestamente inammissibili sono le censure con le quali è

dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c.
Come sopra meglio illustrato, le ricorrenti insistono nel ritenere erronea la
liquidazione del danno patrimoniale in favore di ciascuno dei familiari della
vittima ed in relazione alla mancata considerazione che “le somme versate a
favore del padre sarebbero state corrisposte a vantaggio della madre e della
sorella e, poi, quando questa fosse divenuta autonoma, a favore della sola
madre per il resto della vita”. In proposito è sufficiente evidenziare che in
realtà non si denuncia alcuna violazione dell’ambito applicativo delle norme
invocate, bensì si continua ad esprimere dissenso dalla valutazione delle
emergenze istruttorie (dalle quali risultava l’invio da parte della figlia di
somme di denaro alla madre e ai parenti) al fine di sollecitare una
riliquidazione della voce di danno patrimoniale, ma in tal modo si sollecita
sostanzialmente questa Corte ad una rivisitazione delle dette emergenze, del
I.Am 1osi est.

10

età, avrebbe trovato una propria occupazione lavorativa così da essere in

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AC. 22.11.2017
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rel. I. Ambrosi

tutto inammissibile. Questa Corte ha già affermato che la violazione dell’art.
116 c.p.c. in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.., è possibile soltanto: «a) se
il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza
probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di
valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di

attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di
prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo
prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola,
così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che
quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di
cui trattasi)». Al di fuori da tali casi, la circostanza che il giudice, invece,
abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile
solo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Sez. 3, 10 giugno 2016, n. 11892;
Sez. L., 19 giugno 2014 n. 13960; Sez. 3, 20 dicembre 2007 n. 26965).
Nel caso in esame, tenuto conto anche della riformulazione dell’art.
360, primo comma, n. 5 c.p.c. il lamentato cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non è prospettato
in conformità né del n. 4 (per come sopra meglio esposto), né del n. 5
dell’art. 360 primo comma, c.p.c. (per come meglio esposto nel punto 11.2 a
proposito della riformulazione della disposizione) atteso che l’omesso esame
di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un
fatto decisivo qualora, come nel caso in esame, il fatto storico, rilevante in
causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.
III. I motivi dal numero undici al numero ventisette, anch’essi da
esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono volti a criticare
la sentenza impugnata sotto molteplici profili in punto di quantificazione del
danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.
111.1. In particolare, con l’undicesimo motivo [‘Nullità della sentenza
per falsa applicazione delle norme di diritto processuali degli artt. 113 e 116
I.Am rosi est.

11

attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

c.p.c. e quindi ex art. 360 n. 4 c.p.c. in riferimento alla valutazione del più
probabile che non della morte del padre a causa del decesso della figlia”]

le

ricorrenti contestano l’affermazione della corte territoriale secondo la quale il
successivo decesso del padre della vittima era da ritenersi avvenuto «per
una causa che, in mancanza di riscontri in senso contrario, non può che

nesso di causalità materiale ed in particolare il criterio del “più probabile che
non” per non aver ritenuto come plausibile che l’aggravarsi delle condizioni
di salute e il decesso del padre fossero dovute alla morte della figlia
primogenita andata all’estero per aiutare la famiglia.
111.2. Con il dodicesimo motivo [“Violazione e/o falsa applicazione di

norma di legge in relazione agli artt. 1226, 2043 e 2059 c.c. in riferimento
all’erronea diminuzione dell’importo da liquidare all’erronea presunzione che
la morte del padre comportasse la diminuzione dell’importo da liquidare a
titolo di danno non patrimoniale da perdita definitiva del rapporto parentale
in conseguenza della mancata convivenza di Melita Pllana, quindi, ex art.
360 n. 3 c.p.c.”]

le ricorrenti contestano come del tutto ingiusta la

diminuzione dell’importo da liquidare a titolo di danno da perdita definitiva e
irreversibile del rapporto parentale (richieste nel giudizio in riassunzione
negli importi di Euro: 350.000,00 in favore della madre, 400.000,00 in
favore del padre e 130.000,00 in favore della sorella) sia in quanto non
avrebbe considerato “la realtà dei fatti per come si svolsero” sia perché, con
motivazione poco comprensibile, da un lato, avrebbe richiamato la forza del
rapporto parentale per il fatto che la vittima fosse andata all’estero per
aiutare la famiglia e, dall’altro, del tutto contraddittoriamente affermato che
proprio per la mancata convivenza il legame parentale si sarebbe affievolito.
111.3. Con il tredicesimo motivo [“Omesso esame di un fatto decisivo

per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla circostanza
che la mancata convivenza era dovuta al fatto che Melita Pllana si era
trasferita in Italia per poter lavorare ed inviare così un aiuto alla famiglia e
I.Amb osi est.

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ritenersi estranea al sinistro» e insistono nel ritenere violato il principio del

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rel. I. Ambrosi

quindi il vincolo particolare, lungi dall’essere affievolito era semmai
rafforzato e quindi ex art. 360 n. 5 c.p.c.”]

le ricorrenti insistono nel

riproporre la censura di cui al precedente motivo sotto il diverso profilo
dell’omesso esame. Contestano in particolare che sebbene la Corte
territoriale avesse ammesso espressamente che la vittima fosse legata da un

per trovare un lavoro che le consentisse di aiutarla economicamente, anche
in considerazione del fatto che il padre era malato, ne avesse tuttavia tratto
conseguenze in ordine alla riduzione della liquidazione.
111.4.

Con il quattordicesimo motivo

[“Violazione e/o falsa

applicazione di norma di legge in relazione all’art. 2729 per quanto concerne
l’erronea presunzione che dalla mancata convivenza derivasse un
affievolimento del vincolo parentale e, quindi, ex art. 360 n. 3 c.p.c. a fronte
di un quadro probatorio del tutto distinto”]

le ricorrenti insistono nel

riproporre la censura di cui al precedente motivo sotto il diverso profilo della
violazione di legge nell’uso di una presunzione del tutto infondata che
renderebbe la motivazione, sul punto, del tutto contraddittoria.
111.5. Con il quindicesimo motivo [“Violazione e/o falsa applicazione di

norma di legge in relazione agli artt. 1226, 2043 e 2056 e 2059 c.c. per
quanto riguarda il danno non patrimoniale da risarcire nei confronti dei
familiari e, quindi, ex art. 360 n. 3 c.p.c.”]

le ricorrenti lamentano che il

quantum del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sia
stato equitativamente liquidato in un quarto dell’importo già riconosciuto
dalla stessa corte per il ristoro del danno morale c.d. soggettivo, atteso che
non sussisterebbero ragioni per tale contenimento tenuto conto che già in
sede di rinvio avevano -al fine di assicurare l’integrale risarcimento del
danno- rivendicato importi superiori rispetto alle incongrue somme già
liquidate dalla corte di appello a titolo di danno morale (Euro 84.633,10 per
Mirjana Pllana, 12.911,42 per Hana Pllana ed Euro 82.633,00 per Januz
Pllana). Richiamano la giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri di
I.Amb osi est.

13

forte vincolo affettivo alla famiglia di origine dalla quale si era allontanata

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

uniformità delle liquidazione del danno alla persona sulla base del parametro
tabellare e sottolineano la mancata contestazione da parte della controparte
in ordine alla sussistenza del danno esistenziale come lesione del rapporto
parentale.
111.6.

Con il sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo motivo

1226, 2043 e 2056 e 2059 c.c.”]

le ricorrenti lamentano la violazione di

legge in ordine al

del danno liquidato nei confronti,

quantum

rispettivamente, della sorella Hana Pllana (Euro 3.227,85), della madre
Mirjana Pllana (Euro 21.158,27) e del padre Januz Pllana (Euro 20.658,27,
quest’ultimo importo rivendicato dalle ricorrenti

jure hereditatis).

In

particolare contestano l’erroneità della quantificazione operata dal giudice di
merito che non avrebbe operato un integrale e personalizzato risarcimento,
mancando di applicare il parametro di ristoro massimo previsto dalle tabelle.
111.7. Con il diciannovesimo motivo

[“Omesso esame di un fatto

decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla
circostanza che il decesso del padre nove mesi dopo quello della figlia renda
incontestabile che l’ultimo periodo della sua vita lo ha inevitabilmente
trascorso nella sofferenza per la perdita e, quindi, per tale ragione se anche
non ritenesse di collegare le tristi vicende per l’accadimento spazio
temporale si giustifica la liquidazione nel massimo per la perdita del rapporto
parentale e quindi con vulnerazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.”] le ricorrenti
insistono nel ritenere mancato l’uso del criterio “del più probabile del non”
già illustrato nel motivo undici sotto il profilo della nullità della sentenza.
111.8. Con il ventesimo motivo [“Nullità della sentenza per violazione

di norme di procedura ex artt. 113 e 116 c.p.c. in relazione alla valutazione
imprudente delle prove in merito al danno non patrimoniale e da perdita
parentale subito da lanuz Pllana e quindi ex art. 360 n. 4 c.p.c.”]

le

ricorrenti contestano altresì la quantificazione del danno non patrimoniale
liquidato in favore del padre della vittima perché operata in violazione delle
I.Amb osi est.

14

[‘Violazione e/o falsa applicazione di norma di legge in relazione agli artt.

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

risultanze istruttorie e perché secondo le ricorrenti la corte territoriale si
sarebbe limitata ad una liquidazione apparente, solo perché obbligata dalla
pronuncia della cassazione.
111.9. Con il ventunesimo motivo [“Violazione e/o falsa interpretazione
di norma di legge e cioè dell’art. 3 Cost., dell’art. 185 c.p., degli artt. 1226,
le ricorrenti lamentano che la quantificazione del

danno non patrimoniale sia avvenuta senza indicazione dei parametri
tabellari utilizzati, con valutazione non più equitativa, ma effettuata

ad

libitum, senza possibilità che la decisione fosse prevedibile e controllabile.
111.10. Con il ventiduesimo [“Omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio oggetto di discussione tra le parti”] con il ventitresimo motivo
[“Nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.
che è norma inerente allo svolgimento del giusto processo ex art. 111
Costituzione in merito all’applicazione delle tabelle di Milano richieste in sede
di rinvio e quindi ex art. 360 n. 4 c.p.c.”] e con il ventiquattresimo motivo
[“Violazione e/o falsa interpretazione di norma di legge in riferimento agli
artt. 1223 c.c. nonché all’art. 2059 c•c”] le ricorrenti insistono nel censurare
la motivazione sul quantum debeatur sotto il profilo dell’omessa pronuncia
sulla richiesta di applicazione delle tabelle di Milano, non avendo indicato il
giudice del merito i criteri, tabellari o meno, utilizzati nella quantificazione
del danno e, sotto altro profilo, per aver liquidato una somma inferiore ai
minimi tabellari e non riconoscendo l’integralità del danno.
111.1 1. Con il venticinquesimo motivo [“Omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”]

e con il

ventiseiesimo motivo [“Violazione e/o falsa applicazione di norma in ordine
agli artt. 1223, 1126, 2056 c.c.”] sotto un duplice profilo le ricorrenti si
dolgono della mancata valutazione dell’autonomia della voce del danno
morale rispetto a quella del danno esistenziale “all’interno del danno non
patrimoniale”.

LAm rosi est.

15

2043 e 2056 e 2059 c.c.”]

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

111.12.

Con il ventisettesimo motivo

[“Violazione e/o falsa

applicazione di norma in ordine agli artt. 1223, 1126, 2056 c.c.”]

le

ricorrenti contestano il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale
nella sua integralità effettiva.
IV. I motivi in sintesi riassunti, sono anch’essi tutti inammissibili.

danno non patrimoniale vanno dichiarate inammissibili in quanto, pur
movendo formalmente violazioni di norme di diritto, le ricorrenti continuano
a censurare il mancato accertamento dei fatti che avrebbe consentito secondo la loro prospettazione- una liquidazione del danno da lesione del
rapporto parentale più favorevole. In altri termini, pur denunciando
formalmente vizi di violazione di legge, propongono nella sostanza
un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere
dovute le somme richieste in riassunzione a titolo di danno subito da perdita
del rapporto parentale. Essa attiene dunque a profili di fatto e tende
inammissibilmente ad invocare, dinanzi alla Corte di legittimità, una
rivalutazione del merito della causa in contrapposizione a quella formulata
dalla Corte territoriale, la quale, con valutazione insindacabile perché
riservata al giudice di merito, ha motivatamente ed in modo adeguato
provveduto alla determinazione dell’importo da liquidare. I temi posti (e
sovrapposti) dalle ricorrenti sono stati già affrontati dal giudice dell’appello
che ha in proposito fornito una logica ed esauriente motivazione in ordine al
quantum debeatur sia in relazione alla circostanza del decesso del padre
della vittima, sia in relazione alla circostanza che la mancata convivenza lungi da determinare un affievolimento dello strettissimo vincolo parentale avesse però incidenza nella quantificazione del danno, da stabilirsi in via
equitativa nella misura di un quarto dell’importo già riconosciuto dalla
precedente statuizione della Corte territoriale e liquidato per il danno
morale, importo non toccato in alcun modo dalla pronuncia cassatoria da cui
ha avuto origine il giudizio di rinvio oggi in esame (Cass. Sez. 3 n.
I.Am ,rosi est.

16

IV.1. Le paventate plurime violazioni di legge sulla quantificazione del

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

12273/2011). Pure inammissibili, proprio in ragione di quest’ultimo profilo,
sono le doglianze formulate in relazione alla asserita mancata indicazione dei
parametri tabellari utilizzati, motivo già ritenuto “palesemente infondato” da
questa Corte con la citata pronuncia.
IV.2.

Manifestamente inammissibili sono le censure con le quali è

riferimento alla mancata valutazione del criterio del “più probabile che non”
sulla valutazione del nesso tra la morte del padre ed il decesso della figlia
nonché alla imprudente valutazione delle prove in merito alla quantificazione
del danno subito dallo stesso padre. Come già rammentato al punto 11.3,
questa Corte ha già delineato l’ambito entro il quale può farsi valere il vizio
connesso al mancato esercizio del potere di apprezzamento del giudice e, nel
caso in esame,

per le stesse ragioni sopra evidenziate, le doglianze

formulate non si inquadrano né nel paradigma del n. 5, né in quello del n. 4
dell’art. 360, comma 1, c.p.c.
IV.3.

Sono altresì inammissibili le censure con le quali si lamentano

svariati profili di omesso esame. Come già sopra meglio rilevato, le Sezioni
Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art.360, comma 1, n. 5,
c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge
7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o
dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti
e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia. Le stesse Sezioni Unite
hanno soggiunto che tale riformulazione va interpretata alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi come riduzione al “minimo
costituzionale-” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è
denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante e solo l’omesso esame di un
I.A.m osi est.

17

dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. in

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di
discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia (Cass, Sez. Un., 7/04/2014,
nn. 8053 e 8054,; v. anche Cass., Sez. 6-3, 8/10/2014 n. 21257).
Le ricorrenti, insistono nel lamentare formalmente l’omesso esame di

sostanza lamentano l’omesso esame di elementi istruttori da parte del
giudice di appello dolendosi, in particolare, della mancata considerazione
delle seguenti circostanze: -la mancata convivenza della vittima fosse
dovuta al trasferimento della stessa in Italia per poter lavorare e inviare un
aiuto alla famiglia; -liquidazione del danno parentale in rapporto a quello
morale; -mancato riconoscimento del danno non patrimoniale nella sua
integralità effettiva, per giungere ad un accertamento del fatto diverso da
quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito. Una simile
rivalutazione di fatti e circostanze, è del tutto inammissibile, specie se si
consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di
quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula
un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, a
maggior ragione se il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella specie, la Corte di merito ha esaminato adeguatamente le
risultanze probatorie emergenti dall’istruttoria esperita, non incorrendo in
alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto
comportare una decisione diversa. In particolare, la Corte di merito ha
mostrato di fare applicazione del principio già più volte affermato da questa
Corte per cui il danno da perdita del rapporto parentale deve essere risarcito
mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente
discrezionalità del giudice di merito, esplicitando le regole di equità applicate
(artt. 1226 e 2056 c.c.) e, nello specifico, tenendo conto dell’irreparabilità

diversi fatti che avevano costituito oggetto di discussione, mentre nella

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della
famiglia subita dai prossimi congiunti della vittima, ed operando un’attenta
considerazione di tutte le circostanze idonee a lumeggiare la pregnanza, in
concreto, dell’entità della lesione subita dai superstiti (cfr. tra tante: Sez. 3,
09/05/2011 n. 10107). Ciò è avvenuto nel caso in esame nel rispetto

del proprio potere discrezionale ha individuato un ragionevole criterio al fine
di pervenire ad un equo ristoro, ancorando la liquidazione “in un quarto” del
quantum già liquidato dalla stessa Corte territoriale per il danno morale
subiettivo, mostrando di aver compiuto un’adeguata personalizzazione in
considerazione dell’età della vittima, dell’attività da essa svolta e delle sue
condizioni personali e familiari.
V. I

motivi dal ventottesimo al quarantunesimo, da esaminare

congiuntamente per ragioni di reciproca connessione, sono volti a criticare la
sentenza impugnata sotto molteplici profili in punto di liquidazione delle
spese e con essi le ricorrenti censurano lo stesso capo di motivazione della
sentenza impugnata -riportandolo integralmente- per quattordici volte di
seguito, reiterando ed incrociando le censure così come di seguito si
riassume sommariamente.
V.1.

Nello specifico, con i motivi ventottesimo, ventinovesimo e

trentesimo [“Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di
discussione tra le partil le ricorrenti contestano, la mancata valutazione -ai
fini della liquidazione delle spese legali- della posizione differenziata dalle
stesse spiegata nel giudizio jure proprio e jure hereditario sia come coeredi
della Melita Pllana (figlia e sorella vittima del sinistro

de quo) sia come

coeredi di Januz Pllana (coniuge e padre deceduto nelle more del giudizio).
V.2. Con i motivi dal trentunesimo al trentaquattresimo e con quelli
trentasettesimo, trentanovesimo e quarantunesimo [“Violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 5 del D.M. giustizia n.
127/041
I.Amb osi est.

le ricorrenti lamentano (con riferimento alla loro posizione di
19

dell’orientamento richiamato. In particolare, il giudice di rinvio nell’esercizio

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

ricorrenti sia in proprio sia quali coeredi di Menta Pllana e di Januz Pllana): l’erronea liquidazione delle spese legali nei quattro gradi di giudizio, nonché
la difformità degli importi rispetto a quelli richiesti e contenuti nelle note
depositate nel corso del giudizio, pur in assenza di contestazione dei
medesimi importi riferiti ai tre gradi di giudizio, – la mancata considerazione

patrimoniali, per avere una pronuncia di accoglimento si è dovuto pervenire
alla cassazione della decisione” ed infine, – l’erronea individuazione dello
scaglione di riferimento e l’erronea quantificazione delle spese in relazione
alla opportunità di consentire la doppia nota, data “l’esistenza di due parti
con tre posizioni differenti”.
V.3.

Con il trentacinquesimo motivo le ricorrenti insistono, sotto il

profilo dell’omesso esame, in relazione alla stessa circostanza già denunciata
nel punto che precede secondo la quale le note depositate nei tre gradi non
erano state tempestivamente contestate da controparte.
V.4.

Con il trentaseiesimo motivo [“Violazione e/o falsa applicazione

dell’art. 91 c.p.c.”]

le ricorrenti reiterano le doglianze già formulate in

relazione alla mancata contestazione delle note spese, alla mancata
duplicazione delle posizioni a seconda delle differenti posizioni e alla erronea
individuazione dello scaglione.
V.5. Con il trentottesimo motivo le ricorrenti insistono in relazione alla
stessa circostanza indicata nel motivo trentasettesimo

(“mancata

valutazione della complessità della causa”) sotto il diverso profilo
dell’omesso esame.
V.6. Con il quarantesimo motivo le ricorrenti lamentano che il giudice
di merito abbia omesso l’esame del fatto secondo cui il valore liquidato della
causa fosse superiore a quello individuato per la liquidazione delle spese
legali.

I.Am

osi est.

20

della complessità della causa “visto che per alcune poste quali i danni

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

VI. I motivi sopra sinteticamente riassunti sono inammissibili con
riferimento ai profili di omesso esame e infondati con riferimento alle
violazioni di legge.
VIA. Questa Corte ha già più volte affermato che la determinazione
degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del

richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in
sede di legittimità se non quando l’interessato specifichi le singole voci della
tariffa che assume essere state violate (Sez. 2, 03/04/1999 n. 3267; Sez. 2,
22 giugno 2004, n. 11583, Sez.3, 24 ottobre 2007, n.22347, Sez. 1 2015
20289).
Nel caso in esame, le ricorrenti non denunciano la violazione dei
minimi tariffari, ma lamentano l’omesso esame delle loro posizioni
processuali che non sarebbero state adeguatamente e autonomamente
valutate nei quattro gradi di giudizio; censurano in particolare la mancata
differenziazione delle loro posizioni (quali attrici in proprio e in qualità di
eredi) ai fini di una liquidazione delle spese ben diversa in relazione alla
complessità della causa. Sennonché la Corte territoriale ha esplicitamente
precisato che gli onorari sono stati determinati in E. 8.400,00 (quanto al
primo grado) cioè in misura superiore al valore medio tariffario (pari a E.
6.000,00) con la maggiorazione del 40 per cento richiesta dalle medesime
parti ex art. 5 d.m. n. 127/2004, appunto in considerazione dell’entità delle
questioni trattate, dell’attività svolta e del risultato conseguito. Sicché, con i
motivi sopra meglio riassunti, le ricorrenti lamentano in definitiva una
liquidazione insufficiente ed inferiore a quella richiesta, deducendo quindi
una censura incompatibile con il giudizio di legittimità e come tale
inammissibile.
VI.2. La stessa doglianza dedotta quale violazione dell’art. 91 c.p.c. e
delle relative disposizioni tariffarie (in ordine alla asserita mancata
valutazione -ai fini della liquidazione delle spese legali- della posizione
I.Arnbr.si est.

21

giudice che, se contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

differenziata dalle ricorrenti rispetto alle domande spiegate nel giudizio sia in
proprio sia in qualità di eredi) risulta del tutto destituita di fondamento. La
Corte territoriale, contrariamente a quanto lamentato dalle odierne ricorrenti
e come sopra visto, ha tenuto conto adeguatamente della distinta posizione
assunta dalle stesse, oltre che di quella del loro congiunto deceduto nelle

dell’importo liquidato a titolo di spese, considerando un valore medio di
riferimento tenuto conto della natura della causa di risarcimento dei danni da
sinistro stradale (investimento di un pedone, risarcimento dei diritti
risarcitori degli stretti congiunti) come «non particolarmente complessa».
VI.3. Parimenti infondata è la complessa censura reiterata sotto vari
profili in merito alla difformità degli importi delle spese liquidate rispetto a
quelli richiesti con le note depositate nel corso del giudizio, pur in assenza di
contestazione dei medesimi importi riferiti ai tre gradi di giudizio, nonché in
merito alla mancata considerazione della complessità della causa, alla
erronea individuazione dello scaglione di riferimento e alla erronea
quantificazione delle spese in relazione alla opportunità di consentire la
doppia nota data l’esistenza di due parti con tre posizioni differenti.
Al riguardo, va, in primo luogo, rilevato che la Corte di merito ha
espressamente tenuto conto delle note depositate dalle ricorrenti in atti e ha
adeguatamente ed esplicitamente indicato lo scaglione di riferimento e
l’importo degli esborsi liquidati per ciascuno dei gradi di giudizio; quindi, per
un verso, del tutto irrilevante, è la questione della mancata contestazione
delle note da parte della odierna controricorrente e, per l’altro -per quanto
già sopra detto-, inammissibile è la richiesta di mutamento dello scaglione di
riferimento, nonché quella svolta in via subordinata volta ad ottenere la
liquidazione del “le anticipazioni, le spese generali, le competenze e gli
onorari” secondo le notule allegate dalle ricorrenti per ciascun grado di
giudizio, intendendo ancora una volta le ricorrenti sostituire il loro

more del giudizio, tanto da aver operato l’aumento del 40 per cento

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

apprezzamento sul valore della controversia a quello adeguatamente
esercitato dalla Corte di merito in proposito.
Va, in secondo luogo, evidenziato, come puntualmente dedotto anche
da controparte, che non conferente si appalesa il rinvio all’art. 6, comma 1,
Tariffa forense ed al principio di diritto indicato dalla pronuncia di questa

rapporti tra il difensore e il proprio cliente ad al valore probatorio attribuito
alla parcella del professionista ossia in un ambito affatto diverso da quello in
esame. Va, peraltro, rilevato che il giudice di appello ha tenuto conto della
natura della controversia per escluderne la rilevanza in termini di particolare
importanza, valutazione con la quale ha esercitato il proprio potere
discrezionale in tema di liquidazione delle spese, senza “banalizzare” la
controversia in oggetto, ma anzi incrementando la liquidazione così come
richiesta dalla difesa.
Infine, quanto alla invocata maggiorazione della liquidazione la quale,
ad avviso delle ricorrenti avrebbe dovuto essere addirittura superiore al 60
per cento trattandosi di due soggetti che agiscono “con tre posizioni distinte
e differenti tra loro”, va sottolineato che la Corte territoriale ha incrementato
l’onorario del 20 per cento secondo previsioni tariffarie ravvisando nella
fattispecie in esame un caso di assistenza e difesa di più parti aventi “la
stessa posizione processuale”, in conformità ai principi più volti espressi da
questa Corte in materia (Sez. 3, 14/05/1997 n. 4235).
VII. I motivi dal quarantaduesimo al quarantacinquesimo, in ragione
della intima reciproca connessione meritano un esame congiunto, sono volti
a criticare la sentenza impugnata sotto molteplici profili in relazione alla voce
di danno biologico e morale da morte spettante alla vittima e rivendicabile
jure successionis dalle ricorrenti.
VII.1. In particolare, con il quarantaduesimo motivo [“Nullità della
sentenza per violazione di norme di legge di cui all’art. 112 c.p.c. sulla
corrispondenza tra il chiesto e pronunciato in relazione alla pronuncia art.
I.A irosi est.

23

Corte n. 14999/2010 atteso che esso attiene alla regolamentazione dei

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rei. I. Ambrosi

185 c.p. per quanto concerne il danno biologico e morale da morte
spettante a Melita Pllana e rivendicabile jure ereditatis da Hana e Mjriana
Pllana e quindi ex art. 360 n. 4 c.p.c.”]

nonché con i successivi dal

quarantatreesimo al quarantacinquesimo [“Violazione e falsa applicazione
degli artt. 2, 3, 23, 24, 32, 101 e 111 Cost. 61 e 61 Costituzione europea

2056, 2059 c.c. art. 13 CEDU e dunque dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione
all’interpretazione della norma e nella qualificazione del giudicato esterno”]
le ricorrenti lamentano la violazione di legge in ordine ad un punto
specificatamente prospettato volto a riconoscere in capo a Melita Pllana il
danno da morte indipendentemente dallo stato di coscienza, segnalando in
proposito che, nelle more del presente processo, era mutato l’orientamento
della S.C. in ordine alla trasmissibilità jure successionis di siffatto danno.
Denunciano, in particolare, la violazione di diritti umani o, in subordine, la
falsa applicazione di diritti assoluti e costituzionali, enumerando, nell’ordine,
le seguenti omissioni di pronuncia: – sulla quantificazione e qualificazione del
risarcimento del danno non patrimoniale biologico e morale da morte
catastrofale e da agonia trasmesso jure successionis; – sulla mancata
quantificazione di un danno non patrimoniale da perdita parentale non
simbolico; – sulla violazione conseguente delle norme del giusto processo e
quelle poste a salvaguardia del principio di effettività del ricorso “per avere
costituito quello di rinvio un giudizio ingiusto e quasi vendicativo della
riforma di cui alla sentenza di cassazione con liquidazioni a prezzo vile della
sofferenza delle parti”; – sulle questioni prospettate, già accolte dalla
giurisprudenza italiana e europea, esponendo i danneggiati ad una ulteriore
frustrazione meritevole di essere risarcita in altre sedi, nonché lo Stato ad
un ingiusto danno erariale ed a censure per non aver applicato i principi
fondamentali posti dai Trattati internazionali (“processo di Norimberga” e
“Trattato di Parigi”).
VIII. Le censure così come sopra riassunte sono tutte inammissibili.
LAmb

si est.

24

e/o 101, 113, 116 c.p.c. in riferimento all’interpretazione degli artt. 2043,

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

VIII.1. In via preliminare va richiamato l’orientamento consolidato di
questa Corte secondo cui il giudizio di rinvio è un giudizio “aperto” quanto
all’attività del giudice di merito e “chiuso” quanto all’attività delle parti
(Cass. Sez. 3, 10/11/2015 n. 22885); difatti, la Suprema Corte ha affermato,
da un lato, che «qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del

(Cass. Sez. 3, 19/03/ 2007 n. 6470) e, dall’altro, che «nel giudizio di rinvio è inibito
alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano
conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi
della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale
preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero
potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili
d’ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili
della sentenza di cassazione e l’operatività del principio di diritto, che in essa
viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della
causa» (tra tante, Cass., Sez. 2, 12 gennaio 2010, n. 327).
Alla luce dei richiamati principi, sono inammissibili sia la doglianza volta a
sollecitare una pronuncia in ordine al danno biologico e morale subito dalla
vittima per perdita della vita richiesto jure successionis sia quella volta ad
ottenere il risarcimento del danno cd. tanatologico; invero, la prima si pone
fuori dal chiuso ambito del giudizio di rinvio così come sopra delineato e la
seconda costituisce domanda nuova anch’essa del tutto extravagante
rispetto allo stesso ambito.
Neppure condivisibile è l’assunto con cui -richiamando una pronuncia
di questa Corte in tema di danno da perdita della vita (Cass. Sez. 3
23/01/2014, n. 1361), le ricorrenti insistono nel voler giustificare la

I.Ambr si est.

25

giudice di merito (…) questi è pienamente libero nel riesame della controversia»

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rei. I. Ambrosi

proposizione di domande (inammissibili) quale conseguenza del mutamento
degli orientamenti di legittimità in materia.
La citata sentenza n. 12273/2011 di questa Corte, nell’accogliere i
primi cinque motivi del ricorso proposto dalle odierne ricorrenti avverso la
sentenza del 2008 della Corte di appello felsinea, osservò infatti che essa

guisa di categoria descrittiva, si come insegnato dalle sezioni unite) nel suo
aspetto relazionale, nel suo aspetto cioè della modificazione e dello
sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti della vittima»,

nel

rigettare i restanti motivi di doglianza, aggiunse, tra l’altro, che «sul danno
morale da morte» le ricorrenti riproponevano una questione di diritto quella della risarcibilità del danno da morte – già risolta dalle sezioni unite
con la sentenza n. 26972/2008, «dal cui insegnamento, la necessità, cioè,
che il paziente sia lucido e non in stato di incoscienza perché possa
realizzarsi il presupposto naturalistico per la configurabilità di un danno
morale inteso nella sua nuova ampia accezione – non vi è ragione, allo stato,
di discostarsi».
Ai principi di diritto così enunciati – si è attenuta la decisione ora
impugnata, e la pretesa dei ricorrenti, basata su un diverso e successivo
orientamento giurisprudenziale, è, come già accennato, inammissibile,
giacché, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio
di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi anche se
nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di
legittimità. Ugualmente la Corte di cassazione, nuovamente investita del
ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, deve giudicare
muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato e
applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo neppure sulla
base di un nuovo orientamento della stessa Corte (in tal senso: Cass., Sez. 3
16/11/1999 n. 12701; Cass. Sez. 3, 31/07/2006, n. 17442; Cass. Sez. 6-1,
15/11/2017 n. 27155), salvo che – ma tale profilo non viene nella specie in
I.Am rosi est.

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aveva errato nell’escludere la sussistenza del danno «(definito esistenziale in

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

considerazione – la norma da applicare in relazione al già enunciato principio
di diritto risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto
di jus superveniens, comprensivo sia dell’emanazione di una norma di
interpretazione autentica sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale
(Cass. Sez. 1, 27/09/2002 n. 14022; vedasi anche, da ultimo, Cass. Sez. 1 –

Va chiarito infine, per completezza, che l’orientamento di questa Corte
non è mutato in tema di risarcibilità del danno da perdita della vita; difatti le
sezioni unite hanno ritenuto che in materia di danno non patrimoniale, in
caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito
dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile
solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per
equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo
brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure
hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del
soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio
possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. Sez. U,
22/07/2015 n. 15350).
VIII.2. Parimenti inammissibili sono le pretese violazioni dei principi
del giusto processo e di quello di effettività del ricorso paventate in ambito
sia costituzionale sia eurounitario atteso che -contrariamente a quanto ex
adverso formalmente sostenuto- esse, per un verso, si risolvono in doglianze
ancora una volta formulate sul quantum liquidato dal giudice di rinvio e
come tali inammissibili e, per l’altro, si limitano a reiterare genericamente
censure già sollevate sotto altre vesti, non scalfendo in alcun modo
l’adeguata e conforme motivazione resa dal giudice del rinvio in proposito.
15. In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
16. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e
vengono liquidate come da dispositivo.
I.Am rosi est.

97

29/09/2017, n. 22934).

n. R.G. 29166/2014
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in
relazione agli altri intimati, atteso che gli stessi non hanno svolto attività
difensiva in questa sede.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si
deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso, e condanna le ricorrenti al rimborso delle
spese processuali del giudizio di legittimità in favore della controricorrente
che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per
esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile, il 22 novembre 2017.

della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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