Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2351 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29829-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DEL DIABETE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.D., MA.OR.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DONATELLO n. 71, presso lo

studio dell’Avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentati e difesi

dall’Avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA;

– controricorrenti –

contro

A.M., Z.F., D.C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4314/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che aveva rigettato l’appello di A.M., Z.F., Istituto per lo studio e la cura del diabete, M.D. e Ma.Or., in relazione ad avvisi di accertamento per Irpef e Irap anno 2006.

In data 24 maggio 2019 i contribuenti hanno depositato istanza di sospensione del processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, e in data 7 aprile 2020 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio, preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che aveva verificato la regolarità della definizione agevolata.

La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara l’estinzione del processo.

Alla declaratoria di estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarle prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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