Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2351 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 02/02/2010), n.2351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO

13, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLERI MARIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

AURORA ASSIC SPA, M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18950/2004 del TRIBUNALE di ROMA, Sez. TREDICI

Civile, emessa il 10/06/2004, depositata il 16/06/2004; R.G.N.

92271/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per la

inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.F.E., nella veste di danneggiato da incidente stradale, conveniva dinanzi al giudice di Pace di Roma il danneggiante M.C., conducente di una auto ford, (che uscendo dalla rampa di un garage aveva urtato la moto dell’attore), e l’assicuratrice Meieaurora e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni. Il giudice di Pace, nel contraddittorio tra le parti, accoglieva la domanda e condannava i convenuti al risarcimento dei danni ed alle spese di lite. Contro la decisione proponevano appello il D.F. ed il suo difensore avv. Mario Cappelleri per la miglior liquidazione del danno patrimoniale e delle spese processuali. Resisteva l’assicuratrice chiedendo il rigetto del gravame.

2. Il tribunale di Roma, con sentenza del 16 giugno 2004 cosi’ decideva: in parziale riforma della sentenza del giudice di pace riconosce al D.F. il lucro cessante (v. amplius in parte motiva); accorda al difensore il rimborso forfetario delle spese nella misura del 10% degli onorari e dei diritti liquidati; compensa per giusti motivi le spese del grado del giudizio, conferma la sentenza in ogni altra parte.

3. Contro la decisione ricorre il D.F., deducendo due motivi di censura; le controparti non hanno svolto difese. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso (not. 23 giugno 2005).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.

Per chiarezza espositiva i motivi vengono cosi’ riassunti:

nel primo motivo si denuncia congiuntamente il vizio della motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) e l’error in iudicando per la violazione delle leggi che regolano le spese processuali in relazione alla inderogabilita’ dei loro minimi a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 e dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Nel secondo motivo si denuncia ancora congiuntamente vizio della motivazione e error in iudicando sempre in punto di liquidazione delle spese di primo grado e di compensazione di quelle di secondo grado.

In senso contrario si osserva che esattamente il Procuratore generale ha dedotto la inammissibilita’ del ricorso rilevando:

a. che e’ inammissibile la denuncia di un error in iudicando come vizio della motivazione, posto che la motivazione, esistente e congrua, illustra le ragioni della liquidazione;

b. che e’ inammissibile per difetto di specificita’ ed autosufficienza la deduzione degli errore in iudicando, per entrambi i motivi; in particolare, quanto al primo si osserva che la Corte di appello ha motivato confermando la valutazione del primo giudice rilevando che il deposito della nota spese nel giudizio di primo grado non risultava formalizzato. Sul punto il ricorrente deduce ora, la ritualita’ del deposito, ma come fatto storico, senza tuttavia indicare, gli atti, i luoghi ed i tempi di tale deposito, e se tale omissione venne denunciata in appello.

Il ricorso sul punto e’ dunque privo di autosufficienza e rende improponibile in questa sede la riproduzione dei calcoli minuzioni che andavano proposti nelle sedi del merito.

Quanto al secondo motivo, si osserva che esso e’ inammissibile per la insindacabilita’ in questa sede dell’apprezzamento delle giuste cause di compensazione, mentre difetta di specificita’ nel punto in cui il secondo giudice ritiene corretta la misura della liquidazione delle spese di lite effettuata dal giudice di primo grado, in quanto commisurata alle spese sostenute dall’attore e da questi provate.

Il ricorso per le ragioni dette deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto difese le controparti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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