Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23508 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (OMISSIS) in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

28, presso io studio dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO, che lo

rappresenta e difende, giusta deliberazione di conferimento

d’incarico di G.C. n. 102 del 23.9.09 e giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA in

persona del suo legale rappresentante pro tempore il Commissario

Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

19, presso lo studio dell’avvocato LANIA ALDO LUCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONUCCI MARIA, giusta Delib. Commissario

Straordinario 22 ottobre 2009, n. 225 e giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/26/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI – Sezione Staccata di FOGGIA del 17.4.09,

depositata il 05/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pietro di Benedetto che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso; in subordine

chiede la compensazione spese;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Il Comune di San Ferdinando di Puglia ricorre contro lo IACP di Foggia per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dal Comune ad una istanza di rimborso per ICI relativa agli anni 1995 e 1996.

Il ricorso del Comune si fonda su un solo motivo, con il quale si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi che regolano la ripartizione dell’onere della prova e si censura la sentenza gravata perchè avrebbe accolto la domanda di ripetizione, pur non avendo lo IACP offerto la prova dei relativi fatti costitutivi.

Il motivo va giudicato inammissibile, perchè il quesito di diritto che lo correda (“Dica la Suprema Corte di Cassazione se l’onere di provare la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda di rimborso di un indebito faceva capo al soggetto richiedente ovvero alla parte asseritamente debitrice”) non è conforme al paradigma fissato dall’art. 366 bis c.p.c., per due ragioni.

In primo luogo, i termini di formulazione del quesito sono intrinsecamente contraddittori, giacchè il secondo polo dell’alternativa proposta (“se l’onere di provare la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda …faceva capo…alla parte asseritamente debitrice) indica una ipotesi (che il convenuto sia onerato di provare i fatti costitutivi della domanda dell’attore) logicamente incompatibile con il concetto di onere probatorio. In secondo luogo – anche interpretando il quesito nel senso di attribuire al secondo polo dell’alternativa ivi proposta il senso di ritenere il convenuto gravato dell’onere della prova negativa del credito restitutorio azionato dall’attore (vale dire, la prova di fatti incompatibili con i fatti costitutivi del credito azionato dall’attore, oppure di fatti modificativi o estintivi di tale credito) – egualmente il quesito risulterebbe inammissibile, giacchè esso si risolverebbe in una tautologica ripetizione del testo dell’art. 2697 c.c., in palese contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 28536/08) secondo cui “L’inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice”.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.”;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che il resistente IACP della provincia di Foggia si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che solo il contro ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2;

che le argomentazioni spese dal procuratore del ricorrente in sede di discussione orale non hanno introdotto elementi in grado di orientare il Collegio verso conclusioni diverse da quelle proposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va rigettato, per l’inammissibilità dei relativi motivi, con condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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