Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23508 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/10/2017),  n. 23508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 721/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/08/2010 R.G.N. 721/2009.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 721/2009, depositata il 3 agosto 2010, la Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame di Poste Italiane S.p.A. e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Belluno aveva dichiarato, con le pronunce conseguenti, la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalla società con F.C., per il periodo dal 5/2/2002 al 30/4/2002, ai sensi della vigente disciplina legale e a norma dell’art. 25 del CCNL 11 gennaio 2001, per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”;

– che con la medesima sentenza la Corte di appello ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro, sul rilievo che il lavoratore, non avendo preso servizio nonostante l’invito di Poste Italiane, era stato licenziato con preavviso in data 6/6/2007 e tale licenziamento non era stato impugnato;

– che, a sostegno della propria decisione, la Corte ha osservato, in primo luogo, che il CCNL 11 gennaio 2001 era scaduto il 31/12/2001 e che il contratto stipulato il 4 febbraio 2002 (per il periodo 5/2/2002 – 30/4/2002) doveva considerarsi soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 368/2001, al pari di altro contratto stipulato nel 2003 “per ragioni di carattere sostitutivo”;

– che, alla stregua di tale disciplina, e a differenza del sistema delineato dalla precedente L. n. 56 del 1987 (che considerava la valutazione operata dalle parti sociali sufficiente garanzia di legittimità del contratto a tempo determinato), doveva ritenersi non più consentita la genericità della causale, realizzandosi il controllo delle esigenze poste a base dell’assunzione a termine attraverso la specificazione delle stesse nel testo contrattuale: specificazione che peraltro non risultava presente nei contratti individuali stipulati a partire dall’1 gennaio 2002, secondo ciò che univocamente emergeva dalla lettura dei relativi atti negoziali;

– che nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Poste Italiane con cinque motivi, assistiti da memoria, in subordine chiedendo l’applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 in tema di conseguenze economiche della conversione del contratto a termine in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; – che il lavoratore è rimasto intimato;

rilevato che: 1) con il primo motivo viene dedotta la nullità del procedimento per violazione del principio di extra/ultra petita (art. 112 cod. proc. civ.), avendo la Corte ritenuto non più applicabile nel caso di specie l’art. 25 CCNL per i dipendenti di Poste Italiane, nonostante il difetto di contestazione, da parte del lavoratore, circa la perdurante efficacia della norma collettiva anche dopo il 31 dicembre 2001 e al tempo della stipula del contratto dichiarato illegittimo; 2) con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 nonchè dell’art. 25 CCNL 11 gennaio 2001, non avendo la Corte di appello valutato che, con vari accordi successivi (anche del 2002), i contraenti collettivi, in attuazione della procedura di confronto prevista dalla norma, avevano concordato sulla necessità del ricorso ad assunzioni a termine per far fronte alle esigenze aziendali connesse al processo di riorganizzazione e ristrutturazione in corso, ed inoltre non avendo valutato che l’art. 25 CCNL 11/1/2001, nel prevedere, quale causale, la presenza di “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione”, non è affetto da genericità, ma costituisce come precisato anche dalla Corte di legittimità in diverse pronunce – legittima espressione della cosiddetta “delega in bianco” demandata alla contrattazione collettiva dalla L. n. 56 del 1987, art. 23; 3) con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche in relazione all’art. 12 preleggi e agli artt. 1362 ss. e 2697 cod. civ., avendo la Corte erroneamente ritenuto che le causali poste alla base dei due contratti a termine stipulati successivamente al 31/12/2001 fossero generiche alla luce della normativa di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 pur in presenza di dati testuali che avrebbero dovuto determinare conclusioni opposte, e avendo altresì erroneamente ritenuto la illegittimità dei contratti per effetto della contestuale indicazione di una pluralità di ragioni sottese all’assunzione; 4) con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 cod. civ. per avere la Corte dichiarato la nullità della clausola e non dell’intero contratto; 5) con il quinto motivo viene dedotta la violazione ed erronea applicazione di varie norme del Codice civile in tema di messa in mora (artt. 1206, 1207, 1217 e 1219) e di corrispettività delle prestazioni (artt. 2094 e 2099), oltre che di onere della prova, per avere la Corte fatto decorrere il diritto alle retribuzioni dalla data di costituzione in mora, identificata nella richiesta di tentativo di conciliazione, anzichè da quella dell’effettiva ripresa del servizio;

osservato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati;

– che infatti, come precisato da questa Corte, “in materia di assunzioni a termine dei dipendenti postali, i contratti a termine stipulati successivamente alla data di scadenza (31 dicembre 2001) del CCNL 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane S.p.A. non rientrano nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e sono interamente assoggettati al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti” (Cass. n. 20441/2015; conforme Cass. n. 16424/2010);

– che il terzo motivo è inammissibile, là dove denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 non specificando le ragioni per le quali il rilievo del giudice di appello, secondo il quale, ai sensi della nuova disciplina del contratto a termine, “non è più consentita la genericità della causale ed il controllo delle esigenze si attua attraverso la specificazione delle medesime nel testo contrattuale” (cfr. sentenza, pag. 12), si porrebbe in contrasto con la norma regolatrice della fattispecie (Cass. n. 16038/2013); e altresì inammissibile, per difetto di riferibilità alla decisione impugnata, là dove denuncia la ritenuta illegittimità del contratto per indicazione di plurime ragioni di assunzione, il contratto stipulato per il periodo dal 5/2/2002 al 30/4/2002, già dichiarato illegittimo con la (confermata) sentenza di primo grado, presentando una causale unica (quella delle “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione”), nè la Corte avendo, in proposito, formulato conclusioni diverse;

– che, d’altra parte, il motivo in esame risulta inammissibile anche nella parte in cui deduce la violazione degli artt. 1362 ss. cod. civ.;

– che, infatti, è consolidato l’orientamento, per il quale la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 25728/2013 e numerose conformi);

– che il quarto motivo di ricorso è infondato, essendosi la sentenza conformata al costante orientamento, per il quale “il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria anche nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Ne deriva che, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative, e pur in assenza di una norma che ne sanzioni espressamente la mancanza, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, all’illegittimità del termine, ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola, pur se eventualmente dichiarata essenziale, e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” (Cass. n. 7244/2014; conforme Cass. n. 12985/2008);

– che il quinto motivo rimane assorbito nella richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 in tema di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore in conseguenza della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato;

– che in proposito deve richiamarsi la recente sentenza delle Sezioni Unite 27 ottobre 2016 n. 21691, la quale ha precisato che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”;

ritenuto, pertanto, che – accolto il ricorso nei sensi anzidetti – l’impugnata sentenza della Corte di appello di Venezia n. 721/2009 deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale provvederà a determinare l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, secondo i criteri indicati dalla norma, accertando l’esistenza di eventuali contratti o accordi collettivi ai sensi del comma 6 e facendo applicazione, ove necessario, delle disposizioni di natura processuale fissate nel comma 7 della stessa legge.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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