Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23507 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di ALESSANDRIA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso

lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SACCHETTO CLAUDIO giusta Delib.

Giunta Comunale n. 153/091x-399 del 20/05/09 e giusta delega al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FRANCESCO CAVANNA SPA, CAVANNA AUTO SPA;

– Intimate –

avverso la sentenza n. 34/2/08/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 03/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Il Comune di Alessandria ricorre contro le società Francesco Cavanna spa e Cavanna Auto spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, confermando sul punto la decisione di primo grado, ha annullato le riprese fiscali effettuate dal Comune con tre avvisi di accertamento notificati nel 2006 e relativi all’ICI 2001 (richiesta nei confronti della Francesco Cavanna spa) e all’ICI 2002 e 2003 (richiesta nei confronti della Cavanna Auto spa), conseguenti all’attribuzione ad un immobile di categoria D/8 della rendita definitiva richiesta fin dal 1989 e attribuita, mediante procedura DOCFA, nel 2004.

Il ricorso del Comune si fonda su due motivi, entrambi riferiti al vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, e si censura la statuizione della sentenza gravata secondo cui detta disposizione impedirebbe di riliquidare l’ICI per gli anni antecedenti l’attribuzione della rendita catastale dell’immobile tassato e, conseguentemente, di recuperare per tali anni la maggior imposta eventualmente derivante dalla liquidazione effettuata in base alla rendita catastale invece che in base al valore di contabilizzazione dell’immobile nelle scritture aziendali. Col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 e si censura la statuizione della sentenza gravata secondo cui tale statuizione precluderebbe la possibilità di applicare retroattivamente la rendita catastale.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, perchè entrambe le questioni di diritto dagli stessi proposte sono state recentemente risolte dalla Sezioni Unite di questa Corte, le quali con la sentenza n. 3160 del 2011, componendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno statuito:

In ordine al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 che “In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.”; In ordine alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 che In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1 nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. La decisione della sentenza gravata non è conforme a tali principi e pertanto si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso”;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alla ricorrente;

che le società resistenti non si sono costituite.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis, comma 2;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio delle parti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in altra composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in altra composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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