Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23506 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MANCUSI GROUP SRL (OMISSIS), in persona del suo Amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato CUPPONE FABRIZIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LEBOTTI RAFFAELE giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di POTENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dagli avvocati MATERA CONCETTA, BRIGIDA PIGNATARI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 80/3/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA del 26/05/08, depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società Mancusi Group srl ricorre contro il Comune di Potenza per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha respinto l’appello contro la decisione di primo grado che aveva confermato, tranne che in punto di sanzioni, un avviso di accertamento ICI 2001.

Il Comune di Potenza si è costituito con controricorso. In data 23.8.2011 è stata depositata in cancelleria la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., regolarmente comunicata al P.M. e notificata alle parti. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Tanto premesso, la Corte.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso si fonda su due motivi.

Col primo motivo (art. 360 c.p.c., n. 3) si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 lamentando che, ancorchè la contribuente avesse “fatto presente al giudice di secondo grado….la mancata allegazione all’accertamento della relazione tecnica indicata nella motivazione dello stesso” (pag. 4, righi 6-9 del ricorso), la Commissione Tributaria Regionale, “pur riconoscendo che l’accertamento di cui si discute era sprovvisto dell’allegazione di detta relazione tecnica” (pag. 4, righi 16-17 del ricorso), ha ritenuto che la mancata allegazione all’avviso di accertamento degli atti del procedimento amministrativo sfociato nell’emanazione della delibera comunale di determinazione del valore delle aree edificabili D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, comma 1, lett. g) non determinasse la nullità dell’atto impositivo. La ricorrente lamenta che la sentenza gravata abbia ritenuto assolto l’onere di motivazione dell’atto impositivo, nonostante “la certezza della mancata allegazione allo stesso sia delle delibere municipali di Giunta, sia, e soprattutto, della relazione tecnica richiamata in motivazione” (pag. 5, righi 18-21 del ricorso) e pone alla Corte il quesito di diritto se l’obbligo di motivazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 possa ritenersi assolto col richiamo in motivazione di una consulenza tecnica non conosciuta nè ricevuta dal destinatario dell’accertamento.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui si duole che la Commissione Tributaria Regionale abbia ritenuto adeguatamente motivato l’impugnato avviso di accertamento “pur riconoscendo che l’accertamento di cui si discute era sprovvisto dell’allegazione di detta relazione tecnica” e, quindi, nonostante “la certezza della mancata allegazione allo stesso … della relazione tecnica richiamata in motivazione”, perchè la sentenza gravata, al contrario di quanto affermato nel ricorso, non contiene nessun accertamento in ordine alla circostanza di fatto se all’atto impositivo impugnato fosse o meno allegata una relazione tecnica (nè, peraltro, in ordine alla circostanza di fatto se l’atto impositivo richiamasse o meno una relazione: tanto che nella sentenza si legge, nel penultimo rigo della quarta pagina: “non si comprende quali siano gli atti diversi dalle delibere che sono richiamati nell’avviso di accertamento”). Il motivo dunque, in questa parte, risulta privo di pertinenza al decisimi, in quanto si fonda su un presupposto di fatto non accertato nella sentenza gravata.

Il primo motivo è poi infondato nella parte in cui si duole che la Commissione Tributaria Regionale abbia ritenuto adeguatamente motivato l’impugnato avviso di accertamento nonostante “la certezza della mancata allegazione allo stesso … delle delibere municipali di Giunta”, perchè la necessità dell’allegazione delle delibere municipali all’avviso di accertamento ICI è già stata esclusa da questa Corte con le sentenze 5755 del 2005, 21511 del 2006, 9216 del 2007.

Col secondo motivo (art. 360 c.p.c., n. 3) si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza gravata per aver ritenuto che le delibere municipali di determinazione del valore delle aree edificabili D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, comma 1, lett. g) potessero da sole costituire prova della congruità del predetto valore, pur non essendo stato prodotto in giudizio alcun atto di compravendita di suoli aventi le stesse caratteristiche e gli stessi vincoli di quelli sottoposti a tassazione.

Il secondo motivo è pur esso, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato.

E’ inammissibile perchè propone una censura di violazione di legge senza, tuttavia, indicare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che contrasterebbero con il disposto dell’art. 2697 c.c. (vedi Cass. 16132/05: “In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione”; conformi: 5076/07, 14832/07 e altre). Il motivo quindi, ancorchè proposto come denuncia di un vizio di violazione di legge, si risolve in effetti nel censurare non un errore nell’applicazione della regola di ripartizione dell’onere della prova fissata dall’art. 2697 c.c. (non individua, cioè, alcuna affermazione della sentenza gravata che, esplicitamente o implicitamente, neghi che l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria gravi sull’ente impositore), bensì l’apprezzamento di fatto (censurabile soltanto con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) operato dal giudice di merito in ordine all’efficacia probatoria – ai fini della determinazione del valore imponibile degli immobili sottoposti a tassazione – dei regolamenti municipali di determinazione del valore delle aree edificabili D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, comma 1, lett. g) approvati ai sensi dell’art. 52 dello stesso decreto legislativo.

Per altro verso, il motivo va giudicato infondato, perchè al quesito che lo conclude – ove si chiede se sussista violazione dell’art. 2697 c.c. nel caso in cui un Comune accerti la base imponibile ICI non provando l’esistenza degli elementi di valutazione indicati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 ed in particolare l’esistenza di atti comparativi di compravendita, ma limitandosi a richiamare le risultanze di una relazione tecnica posta a base delle delibere municipali di determinazione del valore delle aree edificabili D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, comma 1, lett. g), – va data risposta negativa. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, in tema di imposta comunale sugli immobili, i regolamenti di determinazione del valore delle aree edificabili D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, comma 1, lett. g) approvati ai sensi dell’art. 52 dello stesso decreto legislativo, integrano presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, assimilabili alle comuni presunzioni “hominis”, e costituiscono supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice con efficacia probatoria analoga a quella degli studi settore (vedi le sentenze 9135/2005, 11171/2010, 15555/2010 e altre); ne consegue che l’accertamento dell’imponibile ICI ben può fondarsi, in difetto di prova contraria da parte del contribuente, sulla base delle delibere di determinazione del valore delle aree edificabili D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, comma 1, lett. g).

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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