Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23506 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 11/04/2017, dep.09/10/2017),  n. 23506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8665-2012 proposto da:

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

VESCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GERMANO

DONDI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SICURITALIA SAI – SERVIZI AUSILIARI ALLE IMPRESE S.R.L. C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 36/B, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI GRANATO, giusta procura speciale

notarile in atti;

A.E. C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

OLIVETTI MULTISERVICES S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA,

MONICA GRASSI, che la rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 936/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/10/2011 R.G.N. 332/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per estinzione per rinuncia;

udito l’Avvocato LUIGI CACCIAPAGLIA per delega verbale Avvocato

GERARDO VESCI;

udito l’Avvocato MASSIMO SCARDIGLI;

udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 936 in data 20 settembre – 11 ottobre 2011, la Corte di Appello di TORINO, in parziale riforma della pronuncia impugnata da A.E. e dagli altri nove attori in via principale, nonchè da MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a. (che nelle more ha pure incorporato ALTARI già Pirelli C. Real Estate Facility Management S.p.a.), dichiarava l’illegittimità del ramo di azienda ceduto da PIRELLI & C. REAL ESTATE FACILITY MANAGEMENT a SICURITALIA SAI s.r.l. in data 16 febbraio 2006, nonchè per l’effetto la prosecuzione del rapporto di lavoro dei ricorrenti con l’anzidetta società cedente, poi incorporata dalla MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT, con la condanna di quest’ultima al pagamento, in favore degli appellanti principali, delle conseguenti differenze retributive da liquidarsi in separato giudizio, nonchè a reintegrare gli stessi appellanti nella qualifica posseduta e nelle mansioni effettivamente svolte al momento della fusione per incorporazione, oltre che al rimborso delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, così come ivi liquidate, spese invece compensate nei confronti delle altre parti (OLIVETTI MUILTISERVIZI spa e SICURITALIA SAI Servizi Ausiliari alle Imprese S.r.l.).

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la MANUNTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a., con atto del 4 aprile 2012, cui hanno fatto seguito i controricorsi per i lavoratori A.E., + ALTRI OMESSI

Tanto premesso, va dichiarata l’estinzione dell’instaurato processo di cassazione, ex artt. 390 e 391 c.p.c., per intervenuta tempestiva rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta da chi ne aveva titolo, nonchè ritualmente notificata a tutte le altre parti.

Ed invero, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poichè la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicchè, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., valendo comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso (Cass. 1 civ. n. 15980 del 14/07/2006 ed altre in senso conforme, tra cui Cass. 5 civ. n. 9857 del 05/05/2011, secondo cui l’art. 306 cod. proc. civ. – a norma del quale la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata – non si applica al giudizio di cassazione, laddove invece la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. Conforme Cass. sez. un. n. 7378 del 25/03/2013.

Parimenti, secondo Cass. 1 civ. n. 17187 del 29/07/2014: la rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio di quest’ultima, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese.

V. altresì Cass. 6 civ. – L, n. 3971 del 26/02/2015, laddove si conferma che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” – non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali – e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione).

Orbene, nella specie la richiesta di condanna alle spese della società ricorrente, nei termini in cui risulta formulata da parte di SICURITALIA – SAI, appare inammissibile, avendo in proposito detta ricorrente ritenuto necessaria la sua accettazione ex cit. art. 306, però come da citata giurisprudenza nella specie inapplicabile, sicchè detta accettazione, in qualche modo subordinata e condizionata al rimborso delle spese, non può ritenersi correttamente avanzata da parte controricorrente, che d’altro canto nemmeno ha diversamente allegato precisi e pertinenti riferimenti circa la possibilità di ottenere la condanna alle spese nei confronti “della parte che vi ha dato causa”, in base al testo dell’art. 391, comma 2, nella specie ratione temporis applicabile. Infatti, contrariamente alla formulazione della previgente disposizione di legge, modificata poi dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15 (e poi ancora da ulteriori provvedimenti, che qui però non interessano), secondo cui era pressochè automatica la dovuta condanna del rinunciante alle spese, invece l’attuale testo del secondo comma ne contempla la sola possibilità unitamente alla declaratoria di estinzione (… può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese), sicchè alla stregua di detta formulazione, l’eventuale condanna non riguarda nemmeno necessariamente la sola parte rinunciante, fermo restando peraltro che comunque nessuna condanna può essere pronunciata in caso di adesione (la legge ha infatti adoperato il verbo aderire, diverso perciò dall’accettare) alla rinuncia, giusta il richiamato art. 391, l’immodificato u.c..

Pertanto, ritiene la Corte di non dover emettere nel caso qui in esame alcun provvedimento in tema di spese, ai sensi del citato art. 391, tenuto altresì conto al riguardo dell’adesione manifestata espressamente dalla OLIVETTI MULTISERVICE nonchè della conciliazione intervenuta tra la società ricorrente ed i lavoratori controricorrenti, di guisa che opera anche la presunzione di compensazione fissata dall’art. 92 c.p.c., u.c. e per cui non occorre nemmeno un’apposita declaratoria in tal sensi da parte del giudicante, trattandosi di effetto direttamente previsto dalla legge, nulla emergendo in senso diverso dalle allegazioni in proposito delle parti direttamente interessate.

Infine, trattandosi peraltro declaratoria di estinzione, e non già di impugnazione risultata totalmente infondata, ovvero inammissibile o improcedibile, non ricorrono i presupposti di legge, nemmeno sotto il profilo temporale, relativamente al versamento dell’ulteriore contributo unificato, eventualmente dovuto.

PQM

 

la Corte dichiara ESTINTO il giudizio. NULLA per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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