Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23505 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 27/10/2020), n.23505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15512-2012 proposto da:

ELECTA SRL, FINEDIL SPA, G.V., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI,

rappresentati e difesi dagli avvocati MARCO MICCINESI, FRANCESCO

PISTOLESI giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE

depositata il 05/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 53, depositata il 5/5/2011, la CTR della Toscana ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti di FINEDIL s.r.l., ELECTA s.r.l., G.V., per la riforma della sentenza della CTP di Lucca, che aveva, su ricorso dei contribuenti, annullato l’avviso di liquidazione, notificato il 23/3/2008, con il quale l’Ufficio, in relazione ad operazione consistita nella costituzione, con atto registrato il (OMISSIS), di una società di capitali (ELECTA s.r.l.) mediante conferimento di beni immobili di proprietà del conferente, oggetto di un pregresso contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sui predetti immobili, giusta atto registrato il (OMISSIS), e nella successiva cessione, con atto registrato il (OMISSIS), alla società FINEDIL, della partecipazione sociale, per un valore tassabile che scontava la presenza della iscrizione ipotecaria, aveva rideterminato la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro, al lordo della passività, recuperando a tassazione la maggiore imposta dovuta.

L’Ufficio, ad avviso del giudice di appello, ha operato legittimamente in quanto quello che rileva è “l’eventuale nesso esistente tra contratto di mutuo fondiario, che sottrae valore ai beni gravati dalla correlata ipoteca, costituzione della società di capitali in cui i beni vengo conferiti e cessione delle quote sociali” e, nel caso di specie, “l’accensione del mutuo ipotecario da parte di colui che sarebbe stato successivamente venditore, il conferimento dei singoli beni in un’unica persona giuridica, infine la vendita, costituiscono negozi intrinsecamente collegati tra di loro, il primo dei quali del tutto ingiustificato se non nell’ottica finale di trasferire beni di valore diminuito in quanto gravati dalla garanzia ipotecaria”.

Avverso la pronuncia i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio avendo provveduto all’integrale pagamento rateizzato delle somme iscritte a ruolo (cfr. accoglimento della istanza di rateizzazione protocollo n. (OMISSIS) del 16/12/2011 presentata dal C.F. (OMISSIS), nonchè documentazione versata in atti);

Disposto rinvio a nuovo ruolo per consentire all’Agenzia delle Entrate di far pervenire alla cancelleria di questa Corte attestazione di intervenuta definizione del carico tributario oggetto di causa, al fine di consentire l’adozione delle conseguenti statuizioni, la controricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata del carico tributario in contestazione, come da allegata documentazione.

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese processuali, poichè causa della definizione della lite è il sopravvenire di nuova normativa.

In considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La corte, dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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