Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23505 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 18/11/2016), n.23505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12730/2012 proposto da:

CAFFE’ TROMBETTA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.Q. VISCONTI 103,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO AIELLO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 307/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASAMONTI per delega dell’Avvocato

AIELLO che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. La Caffè Trombetta spa propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 307/22/11 del 16 novembre 2011, con la quale la commissione tributaria regionale di Roma, in riforma della prima decisione, ha affermato la legittimità sia della cartella di pagamento opposta per ILOR 1997 – che la ricorrente assume di avere casualmente conosciuto in un secondo momento, durante un accesso presso gli uffici del concessionario; e che, invece, l’ufficio ha affermato esserle stata regolarmente notificata da Equitalia Gerit spa – sia l’iscrizione dell’ipoteca eseguita, per l’importo di Euro 7250,02, sulla base di tale cartella (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77).

Le parti intimate agenzia delle entrate ed Equitalia Sud spa non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso la Caffè Trombetta lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

Ciò per avere la commissione tributaria regionale apoditticamente ritenuto provata la regolare notificazione della cartella di pagamento mediante avviso di ricevimento, nonostante che quest’ultimo facesse riferimento alla consegna del plico ad un n. civico in (OMISSIS) diverso da quello dove la società aveva la propria sede (n. (OMISSIS)), e privo di alcun collegamento con quest’ultima. Nè era dato identificare, stante l’illeggibilità della firma di ricezione, il soggetto consegnatario, del tutto estraneo alla società. Di tali elementi, la commissione tributaria regionale non aveva dato conto alcuno.

Con il secondo motivo di ricorso la Caffè Trombetta lamenta omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, poichè la commissione tributaria regionale non avrebbe motivato alcunchè sull’eccezione da essa opposta in appello, circa l’inammissibilità della produzione in tale grado, da parte dell’agenzia delle entrate, di copia dell’avviso di ricevimento allegato alla cartella asseritamente notificata.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; per non avere la commissione tributaria regionale motivato sulla sua eccezione di violazione del principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 17, dal momento che soltanto nel corso del giudizio di appello essa aveva potuto avere piena contezza degli esatti termini della pretesa impositiva di cui alla cartella di pagamento impugnata.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77; per non avere la commissione tributaria regionale considerato – a fronte di uno specifico motivo di doglianza in sede di gravame – che l’iscrizione dell’ipoteca era stata eseguita, nella specie, per un importo inferiore a quello di legge (Euro 8000).

p. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato, con effetto assorbente della seconda e terza censura.

La commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado che aveva ravvisato l’irregolare notificazione della cartella di pagamento. La decisione di riforma, tuttavia, è stata motivata in maniera del tutto incongrua ed insufficiente, con la seguente affermazione: “detta cartella, come documentato dall’ufficio anche in primo grado e non contestato dal contribuente in entrambi i gradi di giudizio, è stata regolarmente notificata in data 18 dicembre 2005”.

Tale affermazione non dà innanzitutto adeguatamente conto del fatto che l’avvenuta irregolarità della notificazione, lungi da non essere stata contestata dalla società contribuente, aveva costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria; e su questo punto qualificante si era sviluppato il contraddittorio di primo grado, poi definito dalla commissione tributaria provinciale di Roma proprio nel senso della mancata prova della notificazione da parte dell’ufficio. Anche in grado di appello, il tema decisionale e di prova continuò a vertere, tra il resto, sulla preliminare verifica della regolarità della notificazione in questione; tanto che l’agenzia delle entrate, a tal fine, si risolse a produrre in giudizio la copia dell’avviso di ricevimento.

Quanto sostenuto nella sentenza qui impugnata non trova dunque riscontro nelle risultanze processuali; con la conseguenza che il giudice di merito non poteva trarre argomento di prova circa la regolarità della notificazione dalla (inesistente) “mancata contestazione”, in entrambi i gradi di giudizio, da parte del contribuente.

Va poi considerato che, sgombrato il campo da quest’ultima fonte di convincimento, la commissione tributaria regionale non esplicita in alcun modo come l’ufficio avesse a suo giudizio “documentato” (più esattamente, dovrebbe dirsi “provato”) la regolarità della notificazione. Circostanza, questa, che il giudice regionale si limita a dare per assodato, tra l’altro apoditticamente assumendo che la prova fosse stata fornita già nel primo grado di giudizio, senza però indicare le contrapposte ragioni che deponevano per riformare la sentenza di primo grado che tale prova aveva invece escluso.

Nè sussistono, nella sentenza impugnata, elementi idonei a ritenere che il giudice di appello abbia preso in esame i profili di invalidità della notificazione della cartella specificamente dedotti dalla società contribuente.

Concernenti il fatto che nell’avviso di ricevimento risultasse indicato un numero civico vicino, ma pur sempre diverso da quello dove la società destinataria aveva la propria sede e, inoltre, privo di qualsivoglia collegamento con quest’ultima; nonchè il fatto che l’illeggibilità della firma del consegnatario precludesse la possibilità di identificare quest’ultimo, attribuendolo con certezza alla sfera organica ed organizzativa della società destinataria.

E’ vero che, per quanto attiene alla illeggibilità della firma del consegnatario sull’avviso di ricevimento, è principio costante di legittimità quello secondo cui: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.” (Sez. U, n. 9962/10; v. anche Cass. ord. 16289/15).

Va però considerato che quanto così affermato presuppone che l’atto sia stato consegnato all’indirizzo del destinatario, e non altrove. Ove ciò non accada – come nella specie – non può dirsi che l’avviso di ricevimento provi l’effettiva consegna al destinatario fino a querela di falso di quanto in esso dichiarato dall’ufficiale giudiziario o dall’agente postale. Ciò a maggior ragione allorquando facciano difetto, nella relata di notifica o avviso di accertamento, elementi dimostrativi di qualsivoglia collegamento del luogo di consegna con il destinatario, residente ad un indirizzo diverso.

p. 4. Parimenti fondato è il quarto motivo di ricorso.

Risulta infatti che l’iscrizione ipotecaria in oggetto, prodromica all’espropriazione, sia stata eseguita per un importo (Euro 7250,02) inferiore alla soglia minima di 8.000,00 Euro, di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77; nell’interpretazione datane da SSUU 4077/10 (così Cass. 5771/12).

p. 5. Per le indicate ragioni, la sentenza impugnata va quindi cassata; con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio la quale – ferma restando l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria – riconsidererà la legittimità, ad ogni altro effetto, della cartella di pagamento opposta, sotto il profilo della conformità o difformità della sua notificazione ai suddetti principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il 1^ ed il 4^ motivo di ricorso, assorbiti il 2^ e 3^;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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