Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23505 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CASA di CURA VILLA PINI D’ABRUZZO SRL (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato CIPRIETTI SABATINO,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Direzione Generale), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/10/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA dell’11/06/08,

depositata il 06/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“La Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo ricorre contro L’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto fondata la ripresa a tassazione IRPEG e ILOR di reddito imponibile per gli anni 1996/97 per circa L. 21 miliardi.

Il ricorso si fonda su quattro motivi, tutti riferiti all’art. 360 c.p.c., n. 5 e tutti denuncianti insufficienza o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia.

Preliminarmente si rileva che la presente lite fiscale non può essere definita secondo la procedura agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011, essendo la stessa, in considerazione dell’ammontare dell’imponibile accertato con l’atto impositivo impugnato, di valore superiore a Euro 20.000,00.

Ciò posto, si rileva che tutti e quattro i motivi di ricorso devono giudicarsi inammissibili a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, 6.8.08), perchè nella formulazione dei motivi la ricorrente non ha assolto all’onere di offrire, come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. Tale indicazione infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve emergere da un momento di sintesi esposto in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata e che circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (per una efficace sintesi dei principi elaborati in proposito da questa Corte, vedi Cass. 27680/2009).

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza nel quesito del momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.”;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che la resistente Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che pertanto il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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