Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23504 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 27/10/2020), n.23504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 759-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimato –

Nonchè da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI MARONGIU,

ANGELO CONTRINO;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 66/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 09/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso

incidentale.

 

Fatto

PREMESSO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 66/06/11, depositata il 9.11.2011 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto da R.M., aveva riconosciuto le ragioni del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio sulla richiesta di rimborso di Euro 127.915,20. L’istanza di rimborso era stata inoltrata dal contribuente con riguardo alle ritenute alla fonte eseguite dalla società AVIO spa, di cui era dipendente, per la tassazione di operazioni di assegnazione di azioni a seguito dell’esercizio di una stock option.

La vicenda traeva origine dal conseguimento nell’anno 2004 di diritti di opzione, non cedibili, per l’acquisto di azioni della società lussemburghese AERO Invest spa, controllante dell’AVIO, al prezzo corrispondente al valore delle azioni al momento dell’offerta della stock option, ossia Euro 74.375,00, con possibilità di esercizio del suddetto diritto ad una certa scadenza. Nel corso dell’anno 2005 il contribuente, con apposita perizia di stima, aveva provveduto anche alla rivalutazione del valore delle azioni inerenti il diritto di opzione, riconosciuto ai fini fiscali in Euro 144.780,00 (ai sensi della disciplina prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 5, e del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 4, conv. in L. n. 248 del 2005).

Il 15.12.2006, in occasione del trasferimento del pacchetto di maggioranza della AERO Invest ad un terzo, il R. aveva esercitato l’opzione sulle azioni, vendendole contestualmente al prezzo di Euro 432.284,39 (pari al valore delle azioni al momento di esercizio del diritto di opzione).

Il datore di lavoro aveva assoggettato l’operazione al regime fiscale più rigoroso vigente a quella data, ossia al D.L. n. 262 del 2006, con conseguente applicazione dell’aliquota Irpef al reddito di lavoro dipendente del R.. Aveva dunque eseguito le ritenute, versate poi all’Erario, sull’importo di Euro 357.909,39, corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni al momento del conseguimento delle stock option, e quello al momento della loro cessione a terzi dopo l’esercizio dell’opzione.

Il contribuente, che sosteneva invece l’applicabilità del meno rigoroso regime fiscale antecedente – previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 2, lett. g), – e dunque l’esenzione dalla tassazione della differenza di valore tra il prezzo versato al momento dell’esercizio del diritto d’opzione e dell’assegnazione delle azioni (oggetto dell’esercizio del diritto d’opzione) e il valore effettivo delle azioni al momento dell’assegnazione medesima, nonchè l’applicazione dell’aliquota del 12,50% sulle plusvalenze conseguite al momento della successiva cessione a terzi, quali capital gains, aveva chiesto il rimborso delle imposte. Era tuttavia seguito il silenzio rifiuto dell’Agenzia ed il conseguente contenzioso.

La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 60/23/09, depositata il 2.07.2010. La pronuncia era stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva accolto parzialmente l’appello con la sentenza oggetto del presente ricorso. In particolare il giudice regionale aveva ritenuto applicabile la disciplina introdotta dal D.L. n. 262 del 2006, aveva rilevato la carenza delle condizioni – più restrittive – da questa richieste, aveva affermato pertanto che non spettasse l’esenzione prevista dal cit. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, ma aveva considerato che tali conseguenze avessero riguardo al solo valore della opzione alla data di assegnazione, e, ancora più nello specifico, alla differenza tra il valore attribuito alle azioni al momento della concessione del diritto di opzione ed il valore effettivo al momento dell’esercizio del diritto di opzione. Sull’importo corrispondente ad Euro 74.375,00 aveva pertanto applicato l’aliquota del 44,43% gravante sul contribuente, quale lavoratore dipendente, per l’anno d’imposta 2006. Quanto invece alla plusvalenza realizzata con la contestuale cessione di quelle azioni a terzi (determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita a terzi, Euro 432.284,40, e il valore rivalutato, Euro 144.780,00), riconducendo questa operazione nell’alveo delle operazioni finanziarie, aveva applicato l’aliquota del 12,50%, tenendo conto anche della rivalutazione esercitata nel 2005 ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, ordinando in conclusione il rimborso di Euro 85.988,00.

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale piemontese l’Agenzia ha formulato due motivi di ricorso:

con il primo per violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 2, lett. g) bis, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente riconosciuto una “scissione” nella formazione della fattispecie impositiva, tra differenza di valore delle azioni al momento del riconoscimento del diritto di opzione e quello al momento dell’esercizio della stock option, con assegnazione delle azioni, e tra quest’ultimo momento e la cessione a terzi, cesura inesistente nella disciplina impositiva prevista dalla normativa invocata;

con il secondo per falsa applicazione dell’art. 81 TUIR (ora art. 67) comma 1, lett. c, e dell’art. 81 TUIR (ora art. 67), comma 1, lett. c) bis, e della L. n. 448 del 2001, art. 5, 11 quaterdecies, del D.L. n. 203 del 2005, comma 4, conv. in L. n. 248 del 2005, per aver erroneamente riconosciuto la rivalutabilità delle stock option previo pagamento di imposta sostitutiva.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza con ogni conseguenza.

Si è costituito il contribuente, contestando i motivi del ricorso avverso, del quale ha chiesto il rigetto. Con ricorso incidentale ha a sua volta impugnato la sentenza, censurata con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 1, e della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, secondo periodo, per aver erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 2, lett. g) bis, come modificata con il D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006.

L’Ufficio ha contestato il motivo con controricorso, chiedendone il rigetto.

E’ stata depositata memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Per ordine logico, e al pari di altri omologhi precedenti (cfr. sent. n. 9604/2019) vanno trattati unitariamente il primo motivo di ricorso proposto dalla Agenzia, ed il motivo del ricorso incidentale spiegato dal contribuente. In entrambi i casi le censure sono infatti dirette alla individuazione della normativa applicabile al caso concreto ed alla interpretazione data dalla Commissione regionale.

L’Agenzia delle Entrate si duole dell’errore di diritto commesso dal giudice d’appello nel ritenere scindibili i due momenti, quello dell’acquisto delle azioni, mediante l’esercizio dell’opzione concessa dalla AVIO spa, quello della rivendita del medesimo pacchetto azionario a terzi, seppur temporalmente contestuale all’esercizio della stock option ed all’assegnazione delle azioni. A tal fine ritiene che manchi un riscontro normativo su cui fondare un diverso regime impositivo, atteso che l’art. 51 TUIR, comma 2, lett. g) bis, e l’art. 51 TUIR, comma 2 bis, come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, era finalizzato ad incentivare l’opera svolta dal dipendente per la società, sottoponendo il reddito derivante dalla acquisizione del pacchetto azionario – previo esercizio dell’opzione attribuitagli dalla società medesima mediante la concessione delle stock option – a tassazione ordinaria per redditi da lavoro dipendente, salvo la deroga premiale prevista dalla disciplina al verificarsi di determinate condizioni.

Secondo la prospettazione della difesa del contribuente invece sarebbe applicabile tout court la disciplina anteriore alla introduzione del D.L. n. 262 del 2006, meno restrittiva quanto ai vincoli prescritti per fruire del trattamento agevolato, e ciò perchè la regolamentazione introdotta con il cit. D.L. n. 262 del 2006, sarebbe applicabile per le operazioni compiute dall’anno d’imposta 2007, successivo a quello di entrata in vigore del suddetto D.L., in forza dei principi contenuti nella L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 1, e nella L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, secondo periodo.

Perimetrate le critiche mosse da entrambe le parti alla sentenza, è fondata quella formulata dalla Agenzia mentre non trova accoglimento quella del contribuente.

Deve innanzitutto rappresentarsi che la disciplina agevolativa in materia fu originariamente introdotta con il D.Lgs. n. 505 del 1999, art. 13. Intervennero poi modifiche all’art. 48 (ora art. 51 TUIR), TUIR e in particolare, per quanto qui interessa, due modifiche normative sul trattamento fiscale di tale tipologia di operazioni: la prima introdotta con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, (art. 36, comma 25), conv. con modificazioni in L. n. 248 del 2006; a distanza di breve tempo quella introdotta con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (art. 2, comma 29), conv. con modificazioni in L. n. 286 del 2006; con esse si aggiungeva l’ art. 51, comma 2 bis, che restringeva l’area applicativa della disciplina agevolativa, richiedendo requisiti più rigorosi per la sua applicazione alle operazioni di stock options (per mera completezza il D.L. n. 112 del 2008, art. 82, comma 23, conv. in L. n. 133 del 2008, ha definitivamente abrogato il regime agevolato).

Nello specifico, anteriormente alle modifiche introdotte al cit. art. 51, TUIR, dai due D.L. nel 2006, il regime agevolativo prevedeva l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’incremento di valore delle azioni verificatosi tra il momento di attribuzione delle stock options e l’esercizio delle stesse con assegnazione delle azioni. Solo con la successiva vendita della azioni a terzi l’incremento era tassato con l’aliquota del 12,50% quale capital gain. Per fruire tuttavia dell’esenzione dalla tassazione al momento dell’esercizio della opzione erano necessarie due condizioni: a) che il prezzo versato dal titolare della opzione fosse non inferiore al valore che le azioni avevano al momento in cui era attribuita la stock option; b) che le partecipazioni possedute dal beneficiario, considerando anche le azioni acquistate con l’esercizio dell’opzione, non superassero il 10% della percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, o di partecipazione al capitale o al patrimonio sociale (art. 51 TUIR, comma 2, lett. g bis).

Con l’introduzione delle novelle del 2006 le condizioni per mantenere il regime agevolato sono divenute più stringenti e in particolare, senza riportare quelle del D.L. n. 223 del 2006, poi superato dal D.L. n. 262 del 2006, alle due già riportate se ne sono aggiunte altre tre: c) l’esercizio della opzione non prima di un triennio dalla sua attribuzione; d) l’esercizio dell’opzione nel momento in cui la società risultasse quotata in mercati regolamentati; e) il mantenimento da parte del beneficiario per almeno un quinquennio, successivo all’esercizio del diritto di opzione, di un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

Sul piano soggettivo inoltre il regime agevolativo introdotto con l’art. 51 TUIR, comma 2 bis, ne prevedeva l’applicabilità alle sole azioni emesse dall’impresa, della quale il contribuente fosse dipendente, o da società in rapporto di controllo con quella datrice di lavoro del contribuente.

Le modifiche introdotte nel 2006 sono state considerate in dottrina come un mutamento delle finalità perseguite. In particolare si è detto che l’esenzione originariamente introdotta (nel ‘99) perseguiva la finalità di stimolare i dipendenti al miglioramento produttivo della azienda, così che, collegando mediante le stock options parte della retribuzione ad una componente variabile che si incrementava con la crescita di valore della azienda stessa, trovava causa nel maggior impegno profuso dal dipendente, incentivato dalla prospettiva di maggiori guadagni; con i DD.LL. del 2006 le finalità perseguite dal legislatore si identificavano invece nella fidelizzazione del dipendente (di qui l’introduzione dei requisiti più stringenti sotto il profilo della tipologia di società cui applicare la disciplina, e, soprattutto con le modifiche del D.L. n. 262 del 2006, la previsione di tempi minimi per l’esercizio del diritto di opzione nonchè per la cessione delle azioni medesime).

Ebbene, a fronte della disciplina posta a presidio della concreta fruizione del regime agevolativo delle stock options attribuite ai lavoratori dipendenti delle società emittenti o loro controllate, e rispetto alla opposta posizione difensiva assunta dalle parti in causa in ordine alla applicabilità o meno al caso concreto dell’art. 51, TUIR, come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, il giudice regionale ha ritenuto che l’operazione trovasse disciplina nell’art. 51 TUIR, come da ultimo modificato, e, mancando le condizioni per la fruizione della esenzione, ha sostenuto che l’assegnazione delle azioni con l’esercizio del diritto di opzione fosse sottoposta alla aliquota marginale del 43% (oltre la percentuale per imposte regionali e comunali) applicata al reddito di lavoro del dipendente beneficiato della attribuzione dell’opzione. Tuttavia, quanto alla successiva cessione delle azioni a terzi, peraltro contestuale all’esercizio dell’opzione, ha ritenuto che trattavasi di operazioni finanziarie assoggettabili all’aliquota del 12,50% sulle plusvalenze, riconducendole nell’alveo dei capital gain.

Tale interpretazione è del tutto errata.

Con riguardo alla vecchia norma del TUIR che disciplinava la materia pur dopo l’introduzione del regime agevolato nel ‘99, questa Corte ha evidenziato che in tema di IRPEF, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lett. g – bis), (nella numerazione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003), relativa ai criteri di tassazione delle cd. stock options, prevedeva la regola generale dell’assoggettamento del valore conseguito dal lavoratore mediante l’esercizio del diritto di opzione al regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente, salva l’esclusione dal reddito imponibile, nell’ipotesi in cui al lavoratore medesimo l’opzione fosse stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell’offerta, perseguendo il legislatore l’obiettivo di evitare che, con l’attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato delle azioni, fossero corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione (da ultimo cfr. Cass., ord. n. 19393/2018). La disciplina lascia infatti impregiudicata la riconduzione del reddito così conseguito nel regime di tassazione ordinaria, salva la evenienza di specifiche e circoscritte condizioni, che sono state ritenute, sino al 2008, meritevoli di un regime agevolato per il dipendente che, concessa la partecipazione al piano societario di stock option, eserciti l’opzione d’acquisto di azioni al prezzo corrispondente al valore che quei titoli avevano al momento dell’offerta (delle stock option), mentre tale valore è superiore al momento dell’acquisto. Perchè il dipendente possa fruire del regime agevolato era tuttavia necessario che le condizioni indicate nell’art. 51 TUIR, sia quelle già previste dall’art. 51 TUIR, comma 2, lett. g bis), sia quelle ulteriori introdotte con l’art. 51 TUIR, comma 2 bis, fossero tutte rispettate. Diversamente la differenza tra il minor prezzo delle azioni, al momento della offerta e concessione delle stock option, ed il maggior prezzo al momento in cui il diritto di opzione veniva esercitato con l’acquisto dei titoli, era ricondotto nel regime di tassazione ordinario.

Pertanto nel caso di specie la commissione regionale, ritenuta applicabile la novella introdotta con il D.L. n. 262 del 2006, e ritenuto che talune delle condizioni non si fossero verificate, doveva riconoscere solo l’applicazione del regime ordinario, con l’aliquota marginale applicata al contribuente (evidentemente il 43% oltre le percentuali derivanti dalle addizionali regionali e comunali), in ordine alla differenza del minor prezzo pagato rispetto al valore delle azioni acquistate e poi rivendute a terzi. Era questa l’operazione che l’Agenzia chiedeva di tassare, evidentemente perchè non osservate le prescrizioni dettate dal cit. art. 51 TUIR.

Il giudice regionale ha invece ritenuto di scindere le due operazioni, riconducendo nell’alveo delle plusvalenze i maggiori guadagni conseguiti dal contribuente con la cessione delle medesime azioni opzionate a terzi e applicando a questi l’aliquota del 12,50%. Sennonchè le operazioni di esercizio del diritto di opzione, di acquisto delle azioni e di cessione delle stesse a terzi erano state contestuali. Le azioni, acquistate al prezzo di valore al momento dell’offerta della stock option – Euro 74.375,00 -, valevano al momento della assegnazione Euro 432.284,39 ed a tale prezzo sono state poi cedute contestualmente a terzi. Dunque non vi era plusvalenza da tassare con riguardo alla cessione a terzi. Quello che invece andava tassato era proprio la differenza di valore ottenuta dal contribuente nel versamento di un prezzo inferiore – fissato al momento della offerta del diritto di opzione – al valore che le azioni avevano – al momento dell’esercizio della opzione con contestuale rivendita a terzi -. Ed andava tassato perchè il contribuente non aveva rispettato le condizioni previste nel citato art. 51 TUIR, quanto meno quelle previste nell’art. 51 TUIR, comma 2 bis, lett. a) e c).

Risulta pertanto corretto il rifiuto da parte della Amministrazione, del rimborso d’imposta invocato dal R., perchè correttamente è stato tassato, secondo l’aliquota applicabile al reddito del contribuente, l’importo corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni al momento della loro assegnazione con contestuale cessione a terzi, e l’ammontare corrisposto dal dipendente per l’esercizio del diritto di opzione (pari al valore attribuito alle azioni al momento della offerta di partecipazione al piano di stock option).

Le conclusioni non mutano con l’esame del ricorso incidentale.

Con unico motivo il contribuente ha sostenuto che non dovessero trovare applicazione le modifiche introdotte dal D.L. n. 262 del 2006, le quali hanno previsto un regime più rigoroso, restringendo l’area applicativa delle agevolazioni all’epoca riconosciute per le stock option. Egli fonda le proprie ragioni sul principio contenuto nella L. n. 212 del 2000, art. 3, secondo il quale “relativamente ai tributi periodici le modificazioni introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.”. Secondo la prospettazione difensiva del R., entrato in vigore il D.L. n. 262 del 2006, il 3 ottobre 2006, la disciplina poteva applicarsi a partire dall’anno d’imposta 2007, mentre i diritti di opzione erano stati esercitati e l’assegnazione delle azioni era avvenuta entro il 15 dicembre 2006. Lamenta a tal fine il ricorrente incidentale che l’inosservanza della cit. L. n. 212 del 2000, art. 3, viola il principio di affidamento del diritto, presidiato proprio dalla norma dello statuto del contribuente, nè la disciplina del D.L. n. 262 del 2006, conteneva alcuna deroga espressa al principio, come invece contenuta sia nel D.L. n. 223 del 2006, sia nel D.L. n. 112 del 2008.

Ebbene, a parte che la difesa si rivela insufficiente perchè non dimostra, nè indica gli atti difensivi, relativi anche ai pregressi gradi di merito, dai quali desumere la ricorrenza in capo al contribuente degli altri requisiti già richiesti nel testo originario della disciplina e necessari per l’applicazione del regime agevolato, in ogni caso va qui evidenziato che, quand’anche il principio possa riguardare modifiche normative introdotte in materia di esenzione da imposta, resta fermo che il presupposto applicativo sia la periodicità. Ebbene, nel caso che ci occupa all’oggetto della disciplina – la regolamentazione fiscale delle stock options nell’ambito dei redditi delle persone fisiche – è del tutto estraneo il carattere della periodicità, nè all’agevolazione regolamentata dal cit. art. 51 TUIR, può attribuirsi il carattere della pluriennalità.

Quanto al primo aspetto, la natura periodica di un tributo non può certo ricondursi alla mera astratta circostanza che il contribuente sia obbligato alla dichiarazione annuale e al pagamento dell’imposta sull’imponibile dichiarato. La struttura periodica di una prestazione derivante da obblighi fiscali richiede infatti connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, per essere tenuto l’utente al pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi (cfr. sent. n. 4283/2010; 26013/2014; 9604/2019). Non è questo il caso dell’imposta sulla persona fisica, posto che per l’insorgenza dell’obbligo tributario occorre il venire ad esistenza del presupposto d’imposta, ossia la percezione di un reddito, che costituisce un fatto incerto e non periodico.

Anche in riferimento al secondo aspetto, è indiscutibile che una fattispecie impositiva, quale la percezione di un reddito derivante dalla cessione delle azioni assegnate mediante il meccanismo delle stock options, non assume alcun carattere di periodicità, nè tanto meno di pluriennalità, avendo anzi carattere eminentemente episodico. E ciò investe non solo la specifica fonte di reddito, ma il reddito nel suo complesso, e con esso l’intera imposta.

Nè è utile invocare, come energicamente espresso nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c., la periodicità dell’imposta sui redditi, rimandando alla diffusa ed autorevole dottrina.

Ciò perchè, se è vero che il concetto di “periodicità” nella dottrina tributaria rappresenta una categoria descrittiva di taluni tributi, da contrapporsi a quelli istantanei, è altrettanto vero che, sempre in dottrina, con stessa autorevolezza si è anche avvertito che “una medesima imposta può dare luogo ora ad una obbligazione periodica, ora ad una obbligazione istantanea, secondo il modo in cui si concreta, nei singoli casi, la situazione di fatto che ne forma l’oggetto.” (si fa il caso dell’imposta mobiliare sui redditi professionali, normalmente periodica, e che tuttavia, quando rapportata alla occasionalità dei predetti redditi, smette i panni della periodicità, per vestire l’obbligazione del carattere della istantaneità). Il che rende quanto meno non scontata, neppure in dottrina, la collocazione delle imposte dirette nella categoria descrittiva della “periodicità”, soprattutto con riguardo a ipotesi nelle quali l’evento generativo di reddito, cui specificamente è destinata la nuova norma modificativa della pregressa regolamentazione fiscale, sia riconducibile a fenomeni occasionali.

A maggior ragione, tenendo conto che il concetto di “periodicità” richiama necessariamente la “successione o ripetizione a intervalli regolari di un evento”, la ratio dello Statuto del contribuente, art. 3, comma 1, secondo periodo, che rinvia al periodo d’imposta successivo l’applicazione delle disposizioni tributarie, modificative introdotte, striderebbe con una interpretazione che, a fronte d’una manifestazione di ricchezza occasionale e non più ripetibile, quale quella rappresentata dal caso oggetto di controversia, consentirebbe la loro definitiva inapplicabilità.

Può allora ritenersi che il concetto di periodicità dell’imposta, riconducibile nell’alveo del citato Statuto del Contribuente, art. 3, non sia sovrapponibile, o non sia del tutto sovrapponibile, a quello descrittivo invocato dalla difesa della ricorrente, diverse essendo le esigenze e la ratio della norma rispetto alle classificazioni elaborate dalla dottrina, cui pertanto maggiormente si adegua e si adatta il discrimine segnato dalla giurisprudenza citata.

Deve dunque escludersi che la fattispecie per cui è causa fosse collocabile nel perimetro della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, seconda parte.

In ogni caso e in conclusione possono anche aggiungersi talune osservazioni. Non trova infatti condivisione l’affermazione secondo cui con l’applicazione della disciplina introdotta dal D.L. n. 262 del 2006, sarebbe stato violato il principio di affidamento.

Già con riferimento al diritto di opzione – a cui di certo non può ricondursi il fatto rilevante ai fini della vicenda impositiva (cfr. Cass., cfr. sent. n. 18917/2018) -, che nello spazio temporale della attesa che maturino le condizioni di vantaggio per il suo esercizio può assicurare una speranza di conseguimento di una ricchezza ma alcuna certezza in tal senso, deve escludersi che il contribuente possa aver fatto affidamento sulla cristallizzazione di una disciplina agevolativa. Se non vi era certezza nell’incremento di valore delle azioni al momento della offerta del diritto di opzione risulterebbe incomprensibile anche quale danno sarebbe ascrivibile al mutamento di disciplina rispetto ad una situazione che, tanto in punto di diritto quanto in termini economici, costituiva una speranza di incremento di valore e null’altro.

Se poi si attribuisse importanza alla disciplina fiscale favorevole vigente all’epoca in cui il contribuente aderì al piano di attribuzione di azioni con l’offerta gratuita del diritto di opzione, questo attiene alla sfera dei motivi della scelta assunta, irrilevante anche nei confronti della controparte e ancor più rispetto alla disciplina erariale.

A margine, è appena il caso di rammentare come la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale sia sempre più attenta a vagliare la costituzionalità di una disciplina, quand’anche sia denunciato che con essa possa essere stato violato il valore del legittimo affidamento, riposto dal cittadino in una normativa poi abrogata, e che trova copertura costituzionale nell’art. 3 Cost., in un quadro complessivo che tenga conto dei principi di equilibrio del bilancio, di cui all’art. 81 Cost., affermando che “il valore del legittimo affidamento non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici “anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti”, purchè ciò avvenga alla condizione “che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica”. (cfr. C. Costituzionale, sent. n. 149 del 2017).

Nel caso che ci occupa nè ci sono diritti soggettivi perfetti riconoscibili, nè le successive modifiche alla disciplina dettata in materia di agevolazioni nel trattamento fiscale delle stock options appare irrazionale e irragionevole. Con il che va escluso anche qualunque dubbio sulla legittimità costituzionale della disciplina.

Il motivo va dunque rigettato.

E’ fondato infine anche il secondo motivo del ricorso, con il quale l’Agenzia si duole della falsa applicazione dell’art. 81 TUIR (ora art. 67), comma 1, lett. c), e dell’art. 81 TUIR (ora art. 67), comma 1, lett. c) bis, della L. n. 448 del 2001, art. 5, e del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 4, conv. in L. n. 248 del 2005, per aver erroneamente riconosciuto la rivalutabilità delle stock options previo pagamento di imposta sostitutiva.

Ai fini della applicazione della disciplina prevista dal citato art. 51 TUIR, è proprio la fattispecie presa in esame ad escludere l’accesso alla procedura di rivalutazione della partecipazione all’offerta di stock option. Se infatti oggetto della disciplina era la regolamentazione impositiva di una voce di reddito, esonerata dalla tassazione quale reddito da lavoro dipendente qualora ricorrenti le specifiche condizioni previste dall’ art. 51 TUIR, comma 2, lett. g bis), e dall’ art. 51 TUIR, comma 2 bis, deve escludersi che quella voce fosse associabile al concetto stesso di plusvalenza, regolata dall’art. 67, TUIR. Ne consegue che la partecipazione al piano di stock option concessa gratuitamente al dipendente non poteva nè doveva essere rivalutata ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 5, come integrata dal D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 4, conv. in L. n. 248 del 2005. D’altronde ciò è coerente con la peculiarità del diritto d’opzione concesso, incedibile e relativo ai peculiari rapporti correnti tra il dipendente e la società sua datrice di lavoro. Anche in questo caso vi è stata da parte del giudice regionale una confusione dei piani tra oggetto della disciplina contenuta nell’art. 51 TUIR, comma 2, lett. g bis, e la cessione a terzi delle azioni assegnate – dalla quale poteva anche conseguire una plusvalenza -, che qui rilevava non già come operazione disciplinata dalla norma, ma come condizione al cui verificarsi veniva meno l’esonero dalla tassazione del reddito ricavato dal dipendente e corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni al momento della assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente quale prezzo versato per l’assegnazione medesima.

Anche il secondo motivo va dunque accolto.

In conclusione il ricorso della Agenzia va accolto e quello incidentale del contribuente va rigettato.

La sentenza deve essere pertanto cassata.

Rilevato peraltro che la causa non necessita di ulteriori accertamenti di fatto, essa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa anche nel merito.

A tal fine, mancando i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimborso, va rigettato il ricorso introduttivo del R. avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate alla richiesta di ripetizione dell’importo di Euro 127.915,20.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell’Agenzia nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso principale; rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle entrate, che si liquidano in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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