Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23504 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 18/11/2016), n.23504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11960/2012 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 20,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE LANDOLFI, rappresentato e

difeso dall’avvocato TOMMASO MAGLIONE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Responsabile pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso lo

studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 16/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

M.N. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 129/45/11 del 16 marzo 2011 con la quale la commissione tributaria regionale Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima – tra le altre, non più oggetto di contestazione – la cartella di pagamento n. 7014/50, emessa a suo carico a seguito di iscrizione a ruolo per Iva ed addizionali Irpef 2001; cartella in realtà mai notificatagli, e della quale egli aveva avuto conoscenza in maniera del tutto casuale.

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto infondata la contestazione basata sull’asserita mancata notifica della cartella in questione, dal momento che nella relata di notifica, in atti, l’ufficiale giudiziario aveva attestato l’avvenuta consegna del plico a persona di famiglia (tal M.P., qualificatosi cugino del destinatario); e questa attestazione non era stata fatta oggetto di querela di falso.

Resiste con controricorso Equitalia Sud spa. Il M. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso il M. deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, insito nella “dedotta e comprovata circostanza che la cartella era stata consegnata in luogo non coincidente con la propria residenza a soggetto estraneo alla propria famiglia ed a sè sconosciuto” (ric. pag. 20).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 139 c.p.c., come richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; non risultando che la notifica in questione fosse stata eseguita nel luogo di residenza (vista anche la mutata numerazione civica della zona, come riferito dal Comune di Napoli con attestato in atti), ed a persona rientrante nella sua sfera familiare (viste le risultanze del proprio stato di famiglia anagrafico, e le autocertificazioni prodotte).

p. 2. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro intima connessione, sono infondati.

In forza del richiamo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la notificazione della cartella esattoriale in oggetto è avvenuta ex art. 139 c.p.c., comma 2, secondo cui “Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.

Dalla relata riportata in ricorso, emerge che la cartella in questione venne consegnata il 2 ottobre 2006 in (OMISSIS), a mani di tal M.P., che ha sottoscritto l’avvenuta consegna del plico a proprie mani, qualificandosi “cugino” del destinatario M.N..

Ora, va qui ribadito il principio più volte affermato per cui, in tema di procedimento di notifica di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria. (da ultimo: Cass. 26501/14; Cass. 12181/13).

Contrariamente a quanto affermato dalla commissione tributaria regionale, la qualità di persona di famiglia di chi ha ricevuto l’atto non è soggetta, in caso di contestazione, alla proposizione di querela di falso; non si tratta infatti di dichiarazione assistita da fede privilegiata, dal momento che oggetto di contestazione non è quanto attestato dall’ufficiale giudiziario circa il fatto di aver effettivamente raccolto determinate dichiarazioni rese dal consegnatario, bensì la veridicità di quanto a lui da quest’ultimo dichiarato.

Tale veridicità è assistita, come indicato dall’orientamento di legittimità testè riportato, da una presunzione juris tantum connessa al reperimento della persona all’interno dell’abitazione del destinatario; in quanto tale, essa è suscettibile di essere superata mediante prova contraria da parte di quest’ultimo.

Ed è sotto questo profilo che la sentenza qui impugnata – ancorchè necessitante di correzione in punto di diritto – deve trovare conferma nel suo decisum.

Va infatti considerato che, per quanto concerne il “luogo” della notificazione, si tratta di contestazione del tutto nuova, perchè non dedotta dal contribuente nel ricorso introduttivo (riportato in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6); in tale ricorso, anzi, il M. stesso dava atto di risiedere effettivamente, da anni, all’indirizzo specificato nella cartella; come d’altra parte attestato sia dal certificato di residenza storico prodotto, sia dall’esito positivo di altre notificazioni di cartelle esattoriali eseguite al medesimo indirizzo oggi contestato. Così è accaduto nei successivi atti difensivi, nei quali il M. ha lamentato – con riguardo alla specifica cartella ancora oggetto di contestazione l’inesistenza del rapporto di parentela, ovvero convivenza, con il sedicente consegnatario Pasquale M., ma non la corrispondenza del luogo di consegna del plico alla propria residenza (anagraficamente posta in (OMISSIS)). E’ dunque evidente come di tale aspetto non possa tenersi qui alcun conto.

Per quanto concerne invece l’identità del consegnatario e la sua qualità di familiare (cugino) del destinatario, non poteva il M. provare il proprio assunto mediante la produzione di certificato integrale di stato di famiglia; giacchè la ricostruzione anagrafica del proprio nucleo familiare non era evidentemente tale da provare l’inesistenza del meno stretto rapporto di parentela dichiarato all’ufficiale giudiziario da chi si trovava presso l’abitazione del destinatario: “In tema di notificazioni, la dimostrazione dell’insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell’atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un’attestazione che non è frutto della diretta percezione dell’ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela” (Cass. ord. 3906/12; in termini, Cass. 21362/10 ed altre). Nè il giudice di merito avrebbe potuto ammettere la prova mediante “autocertificazioni” negative rilasciate da alcuni congiunti del contribuente (riportate anch’esse in ricorso), posto che: “L’attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, giacchè finirebbe per introdurre nel processo tributario – eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale – un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo” (Cass. 6755/10; 1663/13).

Ne segue l’inidoneità dei mezzi offerti dal contribuente al fine di superare la suddetta presunzione di effettiva rispondenza a verità di quanto dichiarato all’agente notificatore – in ordine al rapporto di parentela con il destinatario, presso la cui abitazione si trovava – dal consegnatario.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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