Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23504 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 05/04/2017, dep.09/10/2017),  n. 23504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13216-2015 proposto da:

M.R. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO ARNO’, GABRIELLA

MARIANI CERATI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SCS AZIONINNOVA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA

UBALDINI DUGATO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

M.R. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO ARNO’, GABRIELLA

MARIANI CERATI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1509/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/12/2014 R.G.N. 9/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato RICCARDO ARNO’ in proprio e per delega Avvocato

GABRIELLA MARIANI CERATI;

udito l’Avvocato ALBERTO BOER per delega verbale Avvocato MARIA

TERESA UBALDINI DUGATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 22.12.2014 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda di M.R. di condanna della società SCS Azioninnova s.p.a. al pagamento dell’importo variabile della retribuzione (c.d. bonus) pari a Euro 15.507,61, confermando per il resto la pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla legittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 9.2.2004 ed alla esattezza del trattamento di fine rapporto liquidato.

2. La Corte ha, in sintesi, ritenuto esente da vizi formali il procedimento disciplinare avviato dalla società (con particolare riguardo alla tempestività di alcuni degli addebiti contenuti nella lettera di contestazione ed alla irrilevanza dell’affissione del codice disciplinare per chiaro disvalore sociale della condotta tenuta) ed ha considerato proporzionale il provvedimento espulsivo intimato al dirigente M. che, in occasione della riunione organizzata il 14.11.2003 alla presenza della totalità dei vertici aziendali, aveva rivolto critiche ingiustificate e volgari nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione e dei soci, concernenti anche un argomento che non rientrava nelle sue competenze (la chiusura/accorpamento di alcuni settori di attività della società), e tali da determinare la chiusura della riunione stessa.

3. Per la cassazione della sentenza il M. ha proposto ricorso affidato a un articolato motivo. La società ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale relativo alla tempestività di tutti gli addebiti contenuti nella lettera di contestazione disciplinare; ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico, articolato, motivo si denuncia “violazione/falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o/e, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla violazione degli elementi essenziali di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per carenza di illogicità e di non contraddittorietà delle ragioni di fatto di diritto della decisione e alla violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla pronuncia con extra petizione sui capi A e C della lettera di contestazione di addebiti, poichè pretermessi dal giudice di primo grado (aspetto non appellato) e alla violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’estromissione del doc. 42 prodotto dal ricorrente o/e violazione/falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione al vizio di capacità/attendibilità dei testimoni escussi C. e Ma. ed in relazione al doc. 42 del ricorrente”.

In sintesi, il ricorrente deduce di aver eccepito tempestivamente l’incapacità e comunque l’inattendibilità del teste C. (proprietaria di alcune azioni della società), mossa da evidente risentimento e disistima nei confronti del M., non essendo credibile che un manager di alte funzioni quale il M. abbia potuto proferire, nel corso di un comitato di direzione alla presenza del Presidente e dell’Amministratore delegato (nonchè di una decina di dirigenti aziendali), frasi offensive e volgari nei confronti del management e contrastando, la deposizione della stessa, con quella di altro testimone ( Mo.). Lamenta, inoltre, il ricorrente che il giudice di prime cure ha ridotto la lista testimoniale, che la Corte territoriale non ha consentito la produzione del doc. 42 (in quanto tardiva) nonostante si trattasse di dichiarazione resa il 7.1.2008 (ossia dopo la sentenza di primo grado) che avrebbe consentito di dimostrare la falsità delle dichiarazioni dei testi Ma. e C. (smentendo il turpiloquio attribuito al M.); che, inoltre, la Corte distrettuale ha trascurato che il M. non aveva mai parlato di chiusura bensì di accorpamento di settori aziendali e che i capi A e C della lettera di contestazione disciplinare non sono stati oggetto della sentenza di primo grado nè sono stati appellati, conseguendone il passaggio in giudicato (ossia la definitiva inutilizzabilità ed illegittimità degli addebiti) ed una pronuncia di ultrapetizione sul punto.

2. Con controricorso la società, nelle conclusioni del proprio atto, chiede rigetto del ricorso principale e “previo, occorrendo, accoglimento dell’appello incidentale o comunque riconoscimento che la contestazione 2.1.2004 non era tardiva, così eventualmente modificando la parte motiva della sentenza della Corte di appello di Bologna sopra indicata”.

3. Il ricorso principale deve ritenersi inammissibile.

Preliminarmente, le censure sono prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dell’eccezione di inattendibilità del teste C., fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726). Del pari, non soddisfano il principio di specificità dei motivi la censura relativa al passaggio in giudicato dei profili di illegittimità di alcuni addebiti disciplinari, non essendo stato trascritto (nemmeno per estratto) nè la lettera di contestazione disciplinare, nè la sentenza di primo grado.

Ulteriore profilo di inammissibilità va rinvenuto nella mancata esposizione dei fatti di causa, non avendo il ricorrente accennato all’oggetto della pretesa, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non consentendo, così, alla Corte l’esatta individuazione della materia del contendere (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16628/2009).

Le censure appaiono, inoltre, inammissibilmente formulate, per avere ricondotto sotto l’archetipo della violazione di legge censure che, invece, attengono alla tipologia del difetto di motivazione ovvero al gravame contro la decisione di merito mediante una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale. Deve rimarcarsi che in tema di ricorso per cessazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394. Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque un vizio motivo da valutare alla stregua del novellato

art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (trattandosi di sentenza depositata dopo l’11.9.2012), che lo circoscrive all’omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. sez. un. 22 aprile 2014, n. 19881), riducendo al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez.un. 7 aprile 2014, n. 8053.

La sentenza impugnata ha ampiamente esaminato i fatti controversi ed accertato che – dovendosi ritenere tempestivi gli addebiti specificati nella lettera di contestazione disciplinare sotto le lettere A, B e C (ed afferenti ad episodi avvenuti durante il meeting aziendale del 14/11/2003) e consistenti essenzialmente in critiche ingiustificate e volgari nei confronti dei vertici della società e dei suoi azionisti – il M. proferì delle espressioni “forti”, cui seguirono “momenti di discussione vivaci” che determinarono la chiusura della riunione. La suddetta condotta (come ricostruita attraverso la prova testimoniale) e il concorso di ulteriori elementi (sia desunti dagli atti, ossia l’importanza del meeting e l’improvvida anticipata chiusura dei lavori, sia confermati dalle stesse allegazioni del lavoratore, ossia l’assenza di qualsiasi autorizzazione e competenza specifica in ordine all’argomento affrontato dal M. e relativo alla chiusura o accorpamento di alcuni settori dell’azienda) hanno consentito alla Corte distrettuale di ravvisare l’interruzione del vincolo fiduciario con il proprio dirigente “che non solo critica, con le modalità sopra riportate, i vertici aziendali e gli azionisti ma anche esorbita, senza alcuna autorizzazione, dalle sue competenze, per di più affrontando un argomento così rilevante ed importante quale quello della ipotizzabile chiusura/accorpamento degli altri settori in cui SCS operava”. La Corte distrettuale ha, inoltre, aggiunto – ai fini dell’apprezzamento del profilo della proporzionalità della sanzione adottata – che la grave condotta tenuta dal M. al meeting di novembre 2003 era seguita ad amichevoli suggerimenti dell’Amministratore delegato (forniti in occasione delle ferie del 2003) di tenere un comportamento meno aggressivo e più rispettoso nei confronti dei dipendenti della società, rappresentando, quindi, una pervicace determinazione di opposizione ai vertici aziendali.

La Corte territoriale ha, pertanto, valutato, alla luce dei parametri dell’intensità dell’elemento intenzionale, del grado di affidamento richiesto dalle mansioni affidate al lavoratore ed alla gravità della condotta e all’intensità dell’elemento intenzionale, la proporzionalità della sanzione espulsiva adottata nei confronti del ricorrente ed è pervenuta alla conclusione della sussistenza di tale proporzionalità. Si tratta di una valutazione di merito che in quanto basata su valutazione sufficiente ed esente da vizi logici è insindacabile in sede di legittimità.

4. Il ricorso incidentale della società concernente la tempestività della contestazione degli addebiti disciplinari deve ritenersi assorbito dall’accertamento dell’infondatezza del ricorso principale.

5. In conclusione, i ricorsi principale e incidentale vanno rigettati. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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