Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23503 del 26/08/2021

Cassazione civile sez. I, 26/08/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 26/08/2021), n.23503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14060/2016 proposto da:

Comune di Grottaglie, nella persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso per

cassazione, dall’Avv. Giuseppe Misserini, e, unitamente a

quest’ultimo, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria,

n. 2, presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi.

– ricorrente –

contro

M.F., Mo.Fl., L.A.M., nonché

B.R., B.M. e Bo.Ma., gli ultimi tre

quali eredi di M.A., deceduta il (OMISSIS), rappresentati

e difesi dall’Avv. Giacomo Valla, e con lui elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Cosseria, n. 2, presso lo studio del

Dott. Alfredo Placidi, per mandato a margine del controricorso.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di LECCE, Sezione

distaccata di TARANTO, n. 137/2016, depositata il 17 marzo 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/05/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, pronunciando sull’appello proposto da M.F., M.A., Mo.Fl. e L.A., tutti quali eredi di C.G. e C.O., nei confronti della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione di Grottaglie, n. 162/2012 del 9 ottobre 2012, in accoglimento dell’appello, ha condannato il Comune di Grottaglie al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 54.290,54, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT dal 26 ottobre 1982 ed interessi legali, calcolati per il primo anno sulla somma originaria e gli anni successivi sulla somma via via rivalutata, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

2. Il Tribunale di Grottaglie, accogliendo la domanda di risarcimento danni proposta dagli appellanti per l’illecita acquisizione del suolo di mq. 1.261,24 (come accertato dal consulente tecnico d’ufficio), destinati alla realizzazione di un impianto sportivo e oggetto del decreto di esproprio emesso il 3 luglio 1990, aveva condannato il Comune di Grottaglie al pagamento della somma di Euro 27.759,89, oltre interessi a decorrere dall’occupazione.

3. La Corte di appello ha riconosciuto che la superficie oggetto di espropriazione era pari a mq. 2466,63, come riscontrato nell’occupazione d’urgenza eseguita nel luglio 1983 sulla base del decreto sindacale del 20 aprile 1983, pronunciato in conseguenza di Delib. Consiliare 25 ottobre 1982, di variante al progetto dell’impianto sportivo, mai peraltro contestata e graficamente rappresentata nella planimetria allegata al decreto di occupazione d’urgenza del 20 aprile 1983; che, in mancanza di appello principale ed incidentale sulla congruità dell’importo stimato dal consulente tecnico d’ufficio, stimato in Euro 22,01 al mq, e in mancanza di appello incidentale in ordine alla data dell’avvenuta occupazione usurpativa, per come individuata dal Tribunale in ragione della Delib. Consiliare 25 ottobre 1982, la somma determinata era pari ad Euro 54.290,52, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT dal 26 ottobre 1982 ed interessi legali calcolati per il primo anno sulla somma originaria e gli anni successivi sulla somma via via rivalutata.

4. Il Comune di Grottaglie ha impugnato la sentenza della Corte di appello con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

5. M.F., Mo.Fl., L.A.M., nonché B.R., B.M. e Bo.Ma., gli ultimi tre quali eredi di M.A., hanno resistito con controricorso.

6. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte di appello dichiarato l’inammissibilità dei motivi di appello che mancavano di indicare le ragioni di erroneità che si riscontravano nella consulenza tecnica di primo grado, perché i mq effettivamente occupati dovevano essere 2.466,63 e non mq 1.261,24, il metodo che il consulente tecnico avrebbe dovuto adoperare e perché questo sarebbe stato preferibile rispetto a quello effettivamente utilizzato; che era inconferente il rinvio alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2143/2015, perché nella controversia in esame il Giudice aveva comunque espressamente richiamato i vari punti dell’appello che consentivano la ricostruzione sostanzialistica della vicenda; i giudici di secondo grado, inoltre, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avevano esaminato il profilo di inammissibilità dell’autonoma eccezione proposta per non avere gli appellanti censurato l’indagine compiuta dal consulente tecnico d’ufficio, rimarcandone errori e/o omissioni e l’iter logico-giuridico osservato dal Giudicante nella formazione del proprio convincimento.

1.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

1.2 Sul punto, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass., 10 gennaio 2012, n. 86).

Invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per il principio di autosufficienza di esso (Cass., 23 dicembre 2020, n. 29495; Cass., 29 settembre 2017, n. 22880).

1.3 Ciò posto, osserva la Corte come il Comune ricorrente non abbia in alcun modo né indicato, né riportato il contenuto dell’atto di appello proposto dai M. e dalla L., di cui aveva denunciato, già in sede di giudizio di gravame, l’inammissibilità per difetto di specificità, così rendendo la doglianza generica ed irricevibile in questo giudizio di legittimità.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 14, art. 11 disp. gen., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte di appello ritenuto non contestata la superficie oggetto di espropriazione, applicando erroneamente l’art. 115 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, mentre il presente giudizio era stato introdotto con atto di citazione dell’8 aprile 2004.

2.1 Il motivo è inammissibile perché non coglie il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla “ratio decidendi”, avendo la Corte ritenuto non contestata la superfice ablata nella misura di 2.466,63 mq, non soltanto perché l’individuazione della superficie ablata indicata nell’atto di citazione non risultava mai contestata dal Comune di Grottaglie, ma anche perché ciò trovava riscontro nel decreto d’occupazione d’urgenza del 20 aprile 1983, con allegata planimetria, e nella Delib. Consiliare 25 ottobre 1982, avente ad oggetto la variante al progetto dell’impianto sportivo che la PA doveva realizzare (Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 27 luglio 2017, n. 18641; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293).

2.2 E’ utile ricordare, tuttavia, il principio statuito da questa Corte secondo cui “il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull’attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass., 26 novembre 2020, n. 26908).

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 14, art. 11 disp. gen., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte di appello, in difetto di uno specifico motivo di appello comunque riformato la sentenza di primo grado.

3.1 Il motivo è infondato.

Come si legge, nella sentenza impugnata, alle pagine 5 e 6, gli appellanti, con un unico motivo articolato sotto vari profili, si dolevano della “erroneità del convincimento del Tribunale circa la superficie “usurpata”, invero determinata (sulla base della CTU) in mq. 1261,24 e, dunque, minore di quella indicata nella citazione per mq. 2466,63″.

La Corte di appello, quindi, sulla base della specifica censura formulata dagli appellanti, ha riconosciuto che la superficie oggetto di espropriazione era pari a mq. 2466,63, come riscontrato nell’occupazione d’urgenza eseguita nel luglio 1983, sulla base del decreto sindacale del 20 aprile 1983, pronunciato in conseguenza della Delib. Consiliare 25 ottobre 1982, di variante al progetto dell’impianto sportivo, affermando che la stessa non solo non era stata mai contestata, ma che era stata anche graficamente rappresentata nella planimetria allegata al decreto di occupazione d’urgenza del 20 aprile 1983.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2699 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la Corte di appello considerato che agli atti del procedimento ablatorio aveva fatto seguito un’attività materiale che non era stata corrispondente a quanto determinato in sede amministrativa e che era stato evidenziato che in altro giudizio, conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 341/95, era stato accertato che sulla zona di mq 2.466,63 non risultavano eseguiti lavori di viabilità, ma soltanto una parte della recinzione.

5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo la decisione della Corte di appello abnorme, ove si consideri che il consulente tecnico d’ufficio del primo Giudicante aveva accertato che la porzione di terreno occupata era inferiore rispetto a quella indicata dagli allora attori e riscontrata in seno agli atti ablatori; la Corte di appello doveva, invece, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica, piuttosto che omettere l’esame dei dati istruttori ricavabili dalla consulenza tecnica d’ufficio.

5.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

5.2 La Corte di appello, contrariamente a quanto assume il Comune ricorrente, ha specificamente fondato la sua motivazione proprio sull’errore commesso dal consulente tecnico d’ufficio, atteso che questi aveva proceduto “semplicemente”, a determinare la superficie materialmente occupata dal Comune di Grottaglie con tutti i manufatti concretanti l’impianto sportivo realizzato, rilevando essere questa inferiore, dunque sulla base di un accertamento svolto “in concreto”, rispetto a quella invece scaturente dalla sommatoria delle superficie indicate nei vari atti ablatori (pag. 8 della sentenza impugnata).

I giudici di merito hanno, quindi, rilevato l’errore commesso dal consulente tecnico d’ufficio che non aveva tenuto conto degli atti acquisiti al giudizio e tra questi della planimetria allegata al decreto di occupazione d’urgenza del 20 aprile 1983.

5.3 Deve pure osservarsi che il richiamo della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 341/95, fonda proprio l’assunto dei giudici di merito circa l’errato accertamento compiuto dal consulente tecnico d’ufficio, essendo stato verificato che, in ogni caso, sulla zona di mq 2.466,63, pur non risultando eseguiti lavori di viabilità, era stata comunque realizzata una parte della recinzione.

5.4 Va, poi, osservato che il giudice non ha alcun obbligo di motivare il diniego sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio (manca peraltro nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, in quale atto del giudizio di merito questa istanza fosse stata formulata), ma è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dalla parte appellante avverso le valutazioni di contenute nella sentenza impugnata (Cass., 24 novembre 2020, n. 26709), onere di motivazione che, nel caso in esame, è stato adeguatamente assolto (pag. 8 della sentenza impugnata).

E’ giurisprudenza di questa Corte, infatti, che la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e l’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass., 24 gennaio 2019, n. 2103).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e il Comune ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dai controricorrenti e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

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