Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23503 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 18/11/2016), n.23503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5609/2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo

STUDIO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FULVIO CEGLIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

C.G., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 21/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Equitalia Sud spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 109 del 21 marzo 2011 con la quale la commissione tributaria regionale Campania, sezione staccata di Salerno, ha annullato, relativamente ai crediti di natura tributaria, l’iscrizione dell’ipoteca legale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, da essa concessionaria eseguita sugli immobili di C.G. ed M.A., nella loro qualità di coobbligati con la Mo.Co. Costruzione snc.

In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, che il ricorso dei contribuenti contro l’iscrizione ipotecaria in oggetto – tempestivamente proposto – dovesse trovare accoglimento, atteso che quest’ultima era stata effettuata in assenza di titolo esecutivo, perchè in forza di cartelle esattoriali successivamente annullate.

Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dagli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1 e art. 21, comma 1, nonchè art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo dei contribuenti avverso l’iscrizione ipotecaria, nonostante che esso fosse stato notificato il 10 aprile 2007 e, dunque, oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, in data 30 gennaio 2007, dell’iscrizione ipotecaria opposta. Contrariamente a quanto affermato dalla commissione tributaria regionale, il termine di 60 giorni non poteva, nella specie, farsi decorrere “a seguito della notificazione delle cartelle esattoriali (21 febbraio 2007) e relativa comunicazione di annullamento (2 marzo 2007), tant’è che l’oggetto del ricorso concerneva l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria in assenza di valido titolo esecutivo” (così sent. impugnata, pag. 3), dal momento che essa concessionaria non aveva mai annullato le cartelle di pagamento in questione, ma soltanto alcuni avvisi di pagamento erroneamente inoltrati al contribuente.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio; costituito dalle ragioni di asserita invalidità dell’iscrizione ipotecaria impugnata.

Con il terzo motivo di ricorso Equitalia lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; per avere la commissione tributaria regionale totalmente omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello avversario perchè privo di specifiche censure alle statuizione di primo grado.

p. 2. E’ fondato, con effetto assorbente delle altre censure, il primo motivo di ricorso.

Non vi è dubbio che i contribuenti, con il ricorso introduttivo, abbiano inteso impugnare l’iscrizione ipotecaria eseguita sui loro beni (in quanto co-obbligati in solido con la Mo.Co.Costruzioni srl) a garanzia di crediti di natura sia tributaria sia contributiva-previdenziale (aspetto, quest’ultimo, per il quale il giudice di merito ha dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria, con fissazione di termine per la riassunzione avanti al giudice ordinario).

L’esatta individuazione dell’oggetto dell’impugnazione si desume dal ricorso introduttivo, contenente appunto istanza di annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria; e trova poi conferma anche nell’atto di appello e – per quello che più conta – nella stessa sentenza qui impugnata.

In essa si chiarisce – nella parte espositiva del processo – che il C. e la M. avevano proposto ricorso (ritenuto tardivo dal primo giudice) “avverso l’iscrizione dell’ipoteca sui loro beni da parte della GEI spa D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (…)”; e che anche nel giudizio di appello gli appellanti avevano richiesto, in riforma della sentenza di primo grado, “l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria relativamente ai crediti di natura tributaria (…)”.

Premesso che, a seguito della riforma di cui al D.L. n. 223 del 2006 conv. c.m. in L. n. 248 del 2006, l’iscrizione dell’ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, rientra in effetti nel novero degli atti autonomamente impugnabili avanti al giudice tributario, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, lett. e bis), il termine di impugnazione deve individuarsi sulla base della prescrizione generale di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato).

Nel caso di specie, risulta che l’iscrizione ipotecaria venne notificata ai debitori il 30 gennaio 2007, e che il ricorso contro di essa venne notificato il 10 aprile 2007; allorquando era perciò già decorso il suddetto termine di 60 giorni.

Ferma restando l’incontroversa oggettività di tale ricostruzione fattuale (già puntualmente resa dal giudice di primo grado), la sentenza qui impugnata ha ritenuto ciò nondimeno tempestivo il ricorso, prendendo a riferimento – quale dies a quo non già la formale comunicazione di iscrizione ipotecaria, bensì la successiva “notificazione delle cartelle esattoriali (21 febbraio 2007) e la relativa comunicazione di annullamento (2 marzo 2007)”.

Ora, indipendentemente dal fatto che Equitalia contesta che il così rilevato annullamento abbia avuto ad oggetto proprio le cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria, è dirimente osservare come la tempestività del ricorso ex art. 19 cit. dovesse essere valutata con riferimento alla conoscenza legale dell’atto pregiudizievole da parte del contribuente; dunque, nella specie, proprio con riguardo alla formale comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.

Rispetto a questo dies a quo, il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato tardivo, non potendo i contribuenti essere “rimessi in termini” per il sopravvenire di un atto di annullamento della pretesa tributaria che, ove effettivamente sussistente e rilevante ai fini del giudizio, avrebbe potuto, al più, determinare la cessazione del contendere.

Il venir meno in corso di causa del titolo esecutivo sotteso all’iscrizione ipotecaria, in definitiva, doveva ritenersi ininfluente ai fini della verifica di tempestività del ricorso introduttivo; assumendo, se mai, rilevanza solo sotto il diverso profilo del sopravvenire di un ulteriore motivo di interesse o di un’ulteriore ragione di merito a sostegno della caducazione dell’atto specificamente impugnato.

La sentenza va dunque cassata. Non essendo necessari diversi accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante dichiarazione di inammissibilità, per tardività, del ricorso introduttivo dei contribuenti avente ad oggetto la pretesa di natura tributaria. Le spese del presente giudizio vengono poste a carico solidale di questi ultimi, in ragione di soccombenza; compensate le spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo dei contribuenti relativamente alla pretesa di natura tributaria;

– condanna gli intimati, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.500,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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