Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23503 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di NOTO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo

studio dell’avvocato CANNAS LUCIANA, che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HELIOS HOTELS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 74/16/2008 della commissione TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 29/05/08,

depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Il Comune di Noto ricorre contro la società Helios Hotel spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento ICI 1995 per la nullità della relativa notifica.

La sentenza gravata è motivata con i seguenti passaggi:

a) La notifica dell’atto impositivo è nulla perchè non è stata effettuata presso la sede legale della società;

b) l’ipotesi che il luogo dove è stata effettuata la notifica coincida con la sede effettiva della società non può essere esaminata, in assenza di specifica eccezione del Comune impositore;

c) la nullità della notifica non è stata sanata (per raggiungimento del suo scopo) dal tempestivo ricorso proposto dalla società avverso l’atto impositivo, giacchè detta sanatoria è intervenuta in data successiva alla scadenza del termine di decadenza dell’ente impositore dalla potestà accertativa.

Il ricorso del Comune si fonda su quattro motivi.

Col primo motivo (art. 360 c.p.c., n. 3) si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 degli artt. 145 e 149 c.p.c. e dell’art. 46 c.c. e si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale non abbia ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento effettuata nel luogo dove la società destinataria aveva la propria sede effettiva; al termine dell’esposizione del motivo si pone alla Corte il quesito se sia valida la notifica effettuata a mezzo posta ad una società presso la sua sede effettiva, ossia nel luogo ove la stessa svolge la propria attività, essendo stato ritirato il plico postale da persona addetta al ricevimento della posta. Il motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata, la quale non basa la propria decisione su una interpretazione diversa da quella ritenuta corretta dalla ricorrente della disciplina della notifica presso la sede effettiva di una società, bensì sull’assunto di non poter prendere in esame l’ipotesi che il luogo dove è stata effettuata la notifica dell’atto impositivo coincida con la sede effettiva della società, perchè in proposito non è stata sollevata una specifica eccezione dell’Ente impositore.

Col secondo motivo (art. 360 c.p.c., n. 3) si deduce la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. e si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale non abbia ritenuto che l’affermata nullità della notifica dell’avviso di accertamento fosse stata in ogni caso sanata, per il raggiungimento del suo scopo, dalla tempestiva opposizione della contribuente. Il motivo è inammissibile, perchè il quesito che lo conclude è disancorato dalla fattispecie, in quanto non da conto della circostanza (sulla quale si basa la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, la cui ratio deciderteli risulta quindi non attinta dal mezzo in esame) che la sanatoria è intervenuta dopo la scadenza del termine di decadenza dell’ente impositore dalla potestà accertativa.

Col terzo motivo (art. 360 c.p.c., n. 5) si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale – affermando che il Comune non avrebbe sollevata specifica eccezione in ordine alla coincidenza del luogo della notifica dell’atto impositivo con la sede effettiva della società destinataria dell’avviso – avrebbe ignorato il passaggio dell’atto di appello del Comune (testualmente riprodotto a pag. 6 del ricorso per cassazione) in cui si precisa che “l’avviso di accertamento è stato notificato nell’immobile di (OMISSIS), sede dell’attività alberghiera volta dalla società”. Il motivo è inammissibile. Al riguardo va premesso che con il motivo in esame, ancorchè intitolato all’art. 360 c.p.c., n. 5 si deduce in sostanza l’error in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4) in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale omettendo di pronunciarsi sulla domanda di accertamento incidentale (funzionale alla statuizione sulla validità della notifica dell’atto impositivo) della coincidenza tra il luogo di detta notifica e la sede effettiva della società. Ciò posto, l’inammissibilità discende dalla mancanza del quesito di diritto (sulla necessità del quesito anche per il motivi con cui si deducano errores in procedendo, vedi Cass. 4329/09, Cass. 4146/11). In ogni caso, quand’anche si mantenesse ferma la qualificazione del motivo effettuata dal ricorrente (vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5), se ne dovrebbe egualmente dichiarare l’inammissibilità per mancanza del momento di sintesi, che, come insegna la costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere esposto in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata e circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (per tutte, SSUU 20603/2007).

Col quarto motivo (art. 360 c.p.c., n. 3) si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il duplice profilo consistente nel:

1) non essersi la Commissione Tributaria Regionale pronunciata sul motivo di appello con cui il Comune -censurando la statuizione di primo grado sulla mancata applicabilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. alla notifica dell’atto impositivo – aveva sottolineato che la contribuente non aveva sollevato alcuna questione sulla decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento;

2) avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato la decadenza del Comune dal potere di accertamento in difetto di eccezione sul punto da parte della contribuente.

Il motivo si conclude con la formulazione del quesito che per comodità di lettura si trascrive di seguito, nel suo tenore letterale:

“Se il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare e decidere il motivo di appello con il quale il Comune di Noto aveva dedotto l’omessa eccezione di decadenza da parte del contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado come specifico vizio e se il giudice di appello avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado con la quale ex officio in assenza di specifica eccezione da parte del contribuente la CTP di Siracusa aveva ritenuto inapplicabile la sanatoria per intervenuta decadenza.” Il motivo va giudicato inammissibile, perchè il quesito di diritto che lo correda non è conforme al paradigma fissato dall’art. 366 bis c.p.c. per tre ragioni:

a) In primo luogo, i termini di formulazione del quesito (“il giudice di appello… avrebbe dovuto esaminare e decidere il motivo di appello… avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado) non sono tali da porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al medesimo con l’enunciazione di una regula juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. un., n. 28054 del 2008, cit.;

n. 26020 del 2008; n. 18759 del 2008; n. 3519 del 2008; n. 7197 del 2009).

b) In secondo luogo, nel quesito risultano proposte cumulativamente due distinte questioni, ossia quella se il giudice di appello dovesse esaminare e decidere uno dei motivi di appello dedotti dal Comune e quella se il giudice di appello dovesse riformare la sentenza di primo grado; tale formulazione del quesito contrasta col principio della inammissibilità dei quesiti multipli (giurisprudenza costante:

vedi, tra le tante, Cass. 1906/2008: Il quesito di diritto che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. deve essere proposto in modo tale che la Corte possa rispondervi semplicemente con un si o con un no. Ne consegue che è inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell’ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate; conformi le sentenze 5471/2008, 17064/08, SSUU 5624/2009.

c) In terzo luogo, il quesito è scollegato dalla fattispecie concreta, perchè, come si rileva dalla trascrizione della sentenza di primo grado che si trova alle pagg. 4 e 5 del ricorso per cassazione, la Commissione Tributaria Provinciale aveva “ritenuto inapplicabile la sanatoria” non “per intervenuta decadenza” (come si legge nel quesito), ma perchè aveva escluso l’applicabilità del disposto dell’art. 156 c.p.c. agli avvisi di accertamento tributario, trattandosi di atti amministrativi e non di atti processuali. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso.”;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle particelle la società resistente non si è costituita.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che le argomentazioni svolte nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, depositata dal ricorrente non introducono elementi in grado di orientare il Collegio verso conclusioni diverse da quelle proposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va rigettato, per l’inammissibilità dei relativi motivi;

che, non essendosi costituita la resistente, non vi è luogo a regolazione di spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA