Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23502 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4323-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

contro

L.R., nella qualità di erede di L.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI VRENNA, rappresentata e difesa dall’avvocato

BRUNO ANTONIO IANNICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Inps impugnava la sentenza n. 558/2018 con la quale il tribunale di Crotone aveva rigettato il ricorso con il quale l’Istituto aveva impugnato l’ATPO, relativo a L.R., accertativo delle condizioni utili alla indennità di accompagnamento ed aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.930,00 oltre accessori.

Avverso tale statuizione, con riguardo alle spese liquidate, l’Inps proponeva ricorso affidato ad un motivo cui resisteva la L. con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione sollevata dalla L. di inammissibilità del ricorso non tempestivamente proposto.

Deduce la controricorrente che la sentenza non notificata è stata pubblicata il 13.7.2018. A fronte di tale cadenza temporale il ricorso è stato notificato il 23.1.2019 e dunque successivamente alla scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.. Il ricorso proposto oltre tale termine è inammissibile.

A riguardo questa corte ha chiarito che “L’art. 327 c.p.c., opera un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poichè l’ampiezza del termine (nella specie semestrale, secondo la formulazione della norma vigente “ratione temporis”) consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicchè lo spostamento del “dies a quo” dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata “ex officio” (Cass. n. 26402/2014).

Gli esposti principi determinano l’inammissibilità del ricorso con assorbimento di ogni altra questione proposta.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione al procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA