Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23502 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 18/11/2016), n.23502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4772/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., in proprio e quale legale rappresentante della

EXPO 92 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso

lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato PICCIAREDDA che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 84 del 15 novembre 2011, con la quale la commissione tributaria regionale di Bologna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto estinta per prescrizione decennale la pretesa impositiva da essa vantata nei confronti di Expo 92 srl in forza di avviso di liquidazione notificato, nell’ottobre 2008, per Invim, imposta di registro, ipotecaria e catastale, in conseguenza di accertamento di maggior valore; pretesa già precedentemente affermata con avvisi di accertamento e liquidazione notificati nel luglio 93 e fatti oggetto, nell’ottobre 93, di un giudizio di impugnazione poi estintosi, nel giugno 2008, per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio (sent. Cass. 10358/07).

Secondo la commissione tributaria regionale, la prescrizione era qui maturata in base al principio per cui l’estinzione del processo, pur non facendo venir meno l’effetto interruttivo “istantaneo” della prescrizione riconducibile all’atto di impugnazione originario, ne travolgerebbe invece l’effetto interruttivo “permanente” in corso di causa; con la conseguenza, ex art. 2945 c.c., comma 3, che la prescrizione riprenderebbe a decorrere dalla domanda introduttiva del processo estinto, e non dalla definitività dell’atto impositivo conseguente all’estinzione medesima.

Resiste con controricorso la Expo 92 srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e art. 393 c.p.c.; per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che: – l’estinzione del giudizio comporta la definitività dell’atto impositivo, stante la natura impugnatoria del giudizio stesso ed il carattere amministrativo e non processuale dell’atto impositivo medesimo; – la prescrizione decennale deve pertanto farsi decorrere dalla definitività di quest’ultimo, coincidente con l’estinzione del giudizio, in quanto titolo ormai inoppugnabile del credito tributario.

Con il secondo ed il terzo motivo per cassazione, l’agenzia delle entrate deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, commi 1 e 3; nonchè insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ciò per non avere la commissione tributaria regionale considerato che – in pendenza del giudizio poi estintosi – l’amministrazione finanziaria non avrebbe potuto procedere alla riscossione dell’imposta (nè suppletiva nè complementare), posto che l’esito delle sentenze intermedie di merito (favorevoli alla contribuente) precludeva la riscossione frazionata del tributo D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 56.

p. 2.1 I tre motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati. In base all’art. 2945 c.c., comma 3: “se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo ed il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo”.

Questa disposizione è riferita, genericamente, ad ogni ipotesi di estinzione del processo e, pertanto, anche a quella prevista dall’art. 393 c.p.c., per il caso di estinzione per mancata riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio.

Il problema del rapporto tra decorrenza della prescrizione e pendenza del giudizio ordinario ha trovato soluzione nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che: – la domanda giudiziale comporta sia un effetto interruttivo istantaneo (art. 2943 c.c., comma 1 e art. 2945 c.c., comma 1), sia un effetto sospensivo (o “interruttivo permanente”), con la conseguenza che “la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” (art. 2945, comma 2); – la ratio legis è finalizzata ad evitare che il tempo necessario all’accertamento giurisdizionale del diritto possa produrre effetto estintivo in pregiudizio della parte alla quale il diritto sia infine riconosciuto con sentenza passata in giudicato; – nel caso di estinzione del giudizio, resta fermo l’effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (per cui, dalla data della domanda si inizia un nuovo periodo di prescrizione), non anche quello sospensivo in pendenza di causa; giacchè in tanto la suddetta ratio legis è meritevole di attuazione, in quanto la parte che essa vorrebbe tutelare dimostri di avere concreto interesse all’accertamento giurisdizionale, coltivando con diligenza il processo; – al contrario, qualora il giudizio si estingua per inerzia della parte, non vi è ragione di preservare quest’ultima dagli effetti estintivi riconducibili alla durata della lite, sicchè si mantiene il solo effetto interruttivo istantaneo; con la conseguenza che la prescrizione decorre non già dalla data di estinzione del giudizio, ma dall’originario atto interruttivo, vale a dire dalla domanda giudiziale (art. 2945, comma 3).

Questa soluzione interpretativa si rinviene nella sentenza SSUU 15756/07, la quale ha stabilito il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 50 c.p.c., comma 2, che può essere dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero, “incidenter tantum”, da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell’atto introduttivo del primo giudizio ha soltanto effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poichè quest’ultimo è operante, ai sensi dell’art. 2945 c.c., solo se l’estinzione del giudizio viene evitata”. Si legge in motivazione che: “La conseguenza ulteriore da trarre era che la notificazione dell’atto introduttivo del primo giudizio aveva avuto soltanto un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, non anche quello sospensivo che il Tribunale superiore delle acque pubbliche le ha attribuito: effetto, quest’ultimo, che si sarebbe potuto riconoscere operante, a norma dell’art. 2945 c.c., soltanto se l’estinzione del processo fosse stata evitata, mediante la tempestiva riassunzione della causa”. Il principio è stato poi ripreso da Cass. 5570/10, secondo cui: “L’estinzione del processo comporta, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 3, il permanere dell’effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l’effetto permanente dell’interruzione previsto dal comma 2 dello stesso articolo; tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio”.

Più contrastata si rivela l’evoluzione giurisprudenziale del principio con riguardo all’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; alla luce di quanto stabilito dell’art. 653 c.p.c., comma 1, secondo cui: “se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”.

Il punto di equilibrio tra mantenimento dell’efficacia del decreto ingiuntivo a seguito di estinzione del giudizio di opposizione ex art. 653 cit., ovvero estinzione dell’intero giudizio ed inefficacia del decreto per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio ex art. 393 cit., è stato infine individuato da SSUU n. 4071 del 22/02/2010, secondo cui occorre distinguere a seconda che l’estinzione ex art. 393 c.p.c., sia successiva ad una pronuncia di merito di accoglimento dell’opposizione, ovvero di rigetto; posto che, nel primo caso, per effetto dell’estinzione del giudizio il decreto ingiuntivo diventa inefficace; mentre, nel secondo caso, esso acquista efficacia esecutiva ex art. 653 cit..

p. 2.2 L’evoluzione giurisprudenziale fin qua tratteggiata non ha preso in esame la specificità del processo tributario, in ordine al quale si è recentemente formato un orientamento di legittimità opposto a quello maturatosi con riguardo al processo ordinario (salvo, in parte, quanto si è evidenziato per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo): “nel giudizio tributario, l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2 e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, sicchè il termine di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione” (così Cass. 556/16; nello stesso senso: Cass. 19476/16 e Cass. 15480/16).

In sostanza, le ragioni che giustificano, nel processo tributario, la deviazione dalla regola generale di cui all’art. 2945, comma 3 (così come su interpretato dalla S.C.) vanno individuate nei seguenti elementi di specialità: – la natura impugnatoria del medesimo e, in particolare, la natura amministrativa, e non processuale, rivestita dall’atto impositivo, il quale costituisce non atto di impulso del processo, ma il suo oggetto (Cass. 21143/15; 16689/13; 5044/12); – la conseguente definitività che deriva all’atto impositivo dall’estinzione del giudizio di impugnazione contro di esso proposto dal contribuente; – l’irrazionalità di una soluzione che, ritenendo applicabile anche al processo tributario il disposto generale di cui all’art. 2945, comma 3, verrebbe a far decorrere la prescrizione, a carico dell’amministrazione finanziaria, da una data (l’introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell’atto impositivo che realizza (“incorpora”) la pretesa tributaria medesima; con la conseguenza paradossale che il titolo dell’imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perchè estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo; – l’insussistenza, nel processo tributario, della ratio ispiratrice l’art. 2945, comma 3, dal momento che, proprio per la sua natura impugnatoria e per la definitività che l’atto impositivo assume per effetto dell’estinzione del giudizio in caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione sicchè, diversamente argomentando sulla base della regola generale, l’eliminazione dell’effetto sospensivo della prescrizione in pendenza di un giudizio tributario che poi si estingua per mancata riassunzione opererebbe a favore proprio della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione del giudizio, ha consentito che l’atto impugnato divenisse definitivo; – il regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, non è dirimente in senso contrario alla soluzione qui accolta, posto che: se è ammessa, e nei limiti in cui lo è (sentenze intermedie favorevoli all’amministrazione finanziaria), la riscossione frazionata non realizza in via definitiva la pretesa tributaria (sussistendo, in caso di diverso esito finale del giudizio, l’obbligo di restituzione al contribuente delle somme da questi medio tempore pagate), ma opera sul piano meramente anticipatorio ed interinale degli effetti di un accertamento giudiziale ancora in itinere; se, al contrario, la riscossione frazionata non è ex lege ammessa (sentenze intermedie favorevoli al contribuente), sussiste un impedimento di diritto alla realizzazione della pretesa, con conseguente mancato decorso, per regola generale, del termine prescrizionale.

In definitiva, il ricorso va accolto, posto che l’avviso di liquidazione in oggetto è stato notificato (ottobre 2008) ben prima del decennio di prescrizione, decorrente quest’ultimo dalla data di estinzione del giudizio (giugno 2008).

La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna la quale, esclusa l’estinzione della pretesa tributaria in forza del principio di diritto su esposto, valuterà gli altri profili di contestazione, decidendo anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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