Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23501 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria rel. Consiglie – –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2466-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULII, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

contro

O.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO

GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE,

rappresentata e difesa dagli avvocati SEBASTIANO SCHIAVONE, GAETANO

IROLLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2935/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2935/2018 resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per quel che in questa sede rileva, aveva dichiarato il diritto di O.I. all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.4.2017 e condannato l’Inps a pagare i ratei così maturati. Il tribunale aveva provveduto ad espletare l’accertamento medico legale che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni medico legali utili all’indennità di accompagnamento.

Avverso detta decisione l’Inps aveva proposto ricorso affidato a un motivo.

O.I. era rimasta intimata.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art. 2697 c.c., del D.M. 19 novembre 1990, artt. 1 e 2, in relazione alla L. n. 18 del 1980, del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

L’Istituto rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto il beneficio dell’indennità di accompagnamento in mancanza di idonea certificazione allegata alla domanda amministrativa.

Deve premettersi che lo stesso Istituto ricorrente dà atto della presenza nel caso di specie di domanda amministrativa e certificazione medica, e che le censure riguardano quindi l’adeguatezza di siffatti documenti rispetto alla prestazione domandata (indennità di accompagnamento).

Questa Corte, recentemente (Cass. n. 14412/2019) ha affrontato fattispecie analoga alla presente rilevando che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.”.

La Corte ha anche soggiunto che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.” (Cass. 24896/2019).

I principi esposti, del tutto coerenti con la fattispecie all’esame in cui il medico ha “spuntato la casella “no” con riferimento alle condizioni mediche utili alla prestazione richiesta, rendono infondato il ricorso. A tale orientamento, ribadito in molteplici successive decisioni (Cass. n. 6972/20; Cass. n. 4192/20; Cass. n. 315/20), deve essere data continuità, atteso che odierne argomentazioni di parte ricorrente non pongono questioni differenti rispetto a quelle già in precedenza esaminate.

Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione ai procuratori antistari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

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