Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23501 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 18/11/2016), n.23501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 18268/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.Al.T. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 16,

presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Natola, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente –

contro

Equitalia Gerit S.p.A.;

– intimata –

e

INPS;

– intimato –

e

INAIL;

– intimato –

e

Comune di Roma;

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/34/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 17 maggio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Maria Laura Cherubini, per la ricorrente;

udito l’Avv. Giuseppe Natola, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 61/34/10 depositata il 17 maggio 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – pronunciando sugli appelli proposti da Equitalia Gerit S.p.A. e Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 501/36/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da S.AL.T. S.r.l. contro l’iscrizione ipotecaria n. 0972006000237855 “rilevando la mancata deduzione ed allegazione relative al compiuto rispetto della procedura di comunicazione delle cartelle dalle quali era scaturito il provvedimento” – dichiarava “l’estinzione del procedimento” per intervenuto “condono” con riferimento ai tributi portati nelle prodromiche cartelle accertando che la contribuente aveva addirittura “versato un importo superiore” a quello previsto per la definizione agevolata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis.

L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso.

Gli altri intimati non si costituivano.

Diritto

1. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – ma da esaminarsi per primo per il suo carattere logico giuridico preliminare – l’Ufficio deduceva che la CTR era incorsa nella lamentata violazione di legge “in quanto, essendo pacifico che l’ultima rata era stata pagata oltre il termine del 30/11/2004 fissato dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1, il versamento non era idoneo a perfezionare la definizione”.

Il motivo è inammissibile perchè con lo stesso non viene censurata una erronea interpretazione o applicazione di legge.

In effetti la CTR non ha accolto il ricorso della contribuente sostenendo che il D.Lgs. n. 289 cit., art. 9 bis consentisse la definizione agevolata anche in caso di ritardato pagamento delle imposte, bensì ha stabilito che le imposte erano state versate secondo quanto ex lege previsto e anzi in misura “superiore” a quanto dovuto. E così compiendo un accertamento “in fatto” che è stato qui in modo inammissibile denunciato come violazione di legge (Cass. sez. 1 n. 1646 del 2014; Cass. sez. 6 n. 3164 del 2012).

2. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio denunciava “Omessa, oppure, in subordine, insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, in sintesi esponendo che la contribuente “aveva presentato due dichiarazioni di condono ai sensi del citato 9 bis”, che con riguardo alla seconda che qui interessava le imposte dovute per la definizione agevolata non erano state integralmente pagate, nella sostanza addebitando alla CTR di non aver adeguatamente spiegato il rigetto dell’eccezione formulata dall’Ufficio con la trascritta memoria e provata a mezzo della pure trascritta “Certificazione dei ritardati od omessi versamenti”, eccezione secondo cui le somme prese in considerazione dalla CTR erano state pagate in relazione alla prima dichiarazione di condono” e non in relazione alla seconda dichiarazione di “condono”.

Il motivo è fondato perchè la CTR non ha spiegato le ragioni per le quali doveva essere disattesa l’eccezione formula dall’Ufficio – che a sostegno aveva prodotto la “Certificazione dei ritardati od omessi versamenti” – secondo cui i tributi portati dalle cartelle presupposto dell’iscrizione ipotecaria non erano stati “condonati” in quanto le somme considerate dalla ridetta CTR erano state versate in relazione alla prima dichiarazione.

3. Alla cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinge il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia come in motivazione alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che in altra composizione dovrà decidere la controversia e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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