Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23501 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1249-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.W.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 85/50/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 12.10.07, depositata il 23/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza del 23 novembre 2007 la CTR – Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti di R.W., confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento per IRPEF/1994 perchè tardivamente notificato il 3 gennaio 2001.

Con atto consegnato all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica il 31 dicembre 2008, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, l’Agenzia delle entrate; il contribuente non si è costituito.

Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto la sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002, dichiarando illegittimo il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, benchè emessa specificamente in tema di notifica di atti giudiziari, esprime un principio generale, in virtù del quale la notificazione, purchè andata a buon fine, si perfeziona, per il notificante, non alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, bensì a quella, antecedente, di consegna all’ufficiale giudiziario.

Lo stesso principio generale vale, quindi, per la notificazione degli avvisi di accertamento tributari: atti di natura amministrativa, non processuale nè specificamente funzionale al processo, ai quali risultano tuttavia applicabili, in tema di notifica, principi e regole propri del diritto processuale (S.U. n. 19854/2004).

Sicchè deve ritenersi tempestiva la notificazione di essi, eseguita per posta, se ne fu effettuata in termini la consegna all’organo deputato per l’esecuzione della notifica (Cass. n. 1647/2004 e n. 15298/2008).

Nel caso di specie, pertanto, devesi ritenere tempestiva, la notificazione, eseguita con il messo comunale, dell’avviso di accertamento dell’IRPEF/I994, poichè l’atto pervenne all’organo notificatore il 20 dicembre 2000 (sent. CTR, pag. 2) in tempo utile, cioè entro il 31 dicembre 2000, non essendo contestato che esso fu ricevuto dal contribuente il 3 gennaio 2001, ossia pochi giorni dopo il compimento di tale termine.

La sentenza d’appello si è discostata da tali principi e va, dunque, cassata con rinvio.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che vi è in atti prova dell’avvenuta rituale notifica del ricorso e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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