Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23500 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35039-2018 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VALERI

1, presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

HOTEL RISTORANTE IL NIDO DI T.E.E.F. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1781/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1781/2018 aveva rigettato l’appello proposto da C.O. avverso la decisione con la quale il tribunale di Rieti aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta diretta al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con l’Hotel Ristorante il Nido. La Corte territoriale, all’esito dell’esame delle prove testimoniali raccolte, aveva ritenuto non provata la continuità del rapporto di lavoro e neppure l’osservanza dell’orario dalla stessa indicato.

Avverso detta decisione la C. aveva proposto ricorso affidato a due motivi. L’Hotel ristorante “Il Nido” era rimasto intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente ha lamentato la erronea interpretazione della domanda da parte dell’organo giudicante in quanto, sebbene questa fosse diretta all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale dal 1.7.2009 al 29.10.2011, ne era stata esclusa la fondatezza per la ritenuta assenza della continuità della prestazione, pur a fronte di risultanze testimoniali si senso contrario.

Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità. Preliminarmente è da osservarsi che pur essendo invocata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto non sono indicate quali esse siano in difetto del principio di specificazione della censura. Medesima carenza di specificazione è anche riscontrabile nella omessa indicazione nella censura del contenuto degli elementi istruttori, ed in particolare delle prove testimoniali, richiamati ed indicati come non valutati dal giudice d’appello. Il motivo risulta pertanto inammissibile.

2) Con il secondo motivo è dedotto l’omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è inammissibile, oltre che per difetto di specificazione in quanto non indicato il preciso “fatto storico” la cui decisività avrebbe determinato differente esito del giudizio, anche perchè, secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014).

Nella specie la decisione della Corte di merito, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure sia con riguardo alla assenza di prova circa la continuità della prestazione che alla conseguente occasionalità del rapporto in esame.

L’adesione del Giudice di appello rispetto al giudizio di fatto espletato dal Tribunale rende evidente come quest’ultimo costituisca il fondamento della decisione di rigetto dell’appello, rispetto alla quale alcuna differente e opposta allegazione, circa l’eventuale contrasto tra le decisioni, è stata invece formulata dal ricorrente.

Il motivo si appalesa quindi inammissibile come pure il ricorso.

Nulla per le spese poichè l’Hotel ristorante “Il Nido” è rimasto intimato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

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