Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23500 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M. (OMISSIS), F.M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO 9, presso lo dell’avvocato FAVALLI GIACINTO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARRUCCIU GIULIANO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 30/1/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di VENEZIA-MESTRE del 3.11.08, depositata il 10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: Con sentenza del 10 novembre 2008 la CTR-Veneto (Mestre) ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti di F.M.A. e S. M., confermando l’annullamento degli avvisi di liquidazione che, notificati il 19 gennaio 2006 agli acquirenti, aveva revocato, per la compravendita registrata il 25 giugno 2002, le agevolazioni di “prima casa”, relative a immobile risultato, invece, essere “di lusso”.

Ha motivato la decisione ritenendo che il recupero fosse illegittimo, essendo spirato il termine triennale di decadenza dalla registrazione dell’atto e non operando, in materia di rettifica per agevolazioni fiscali, la proroga biennale introdotta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11 bis, comma 1.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, l’Agenzia delle entrate; i contribuenti resistono con controricorso.

Fondatamente l’amministrazione ricorre denunziando, con unico motivo e idoneo quesito, la palese violazione delle leggi 289/2002 (art. 11, commi 1 e 1-bis) e L. n. 212 del 2000 (art. 3), nonchè dell’art. 14 preleggi. Va data, infatti, continuità all’orientamento già espresso da questa Sezione con la decisione del 23 febbraio 2009, n. 4321. In proposito si osserva:

a. Il termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 16, decorre nella specie dal momento della registrazione dell’atto.

b. L’atto è stato registrato il 25 giugno 2002, il termine triennale ha preso a decorrere ed è stato poi prorogato di due anni dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, applicabile agli avvisi di liquidazione di maggiore imposta di registro, come quelli oggetto del presente giudizio.

c. Il condono si estende anche alle agevolazioni da prima casa come si ricava dal comma 1 bis, di detto articolo che recita: “Le violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte”.

d. Ne deriva che il 19 gennaio 2006, data di notifica dell’atto impugnato, il termine triennale di decadenza, prorogato prima della sua scadenza (25 giugno 2005) dalla L. n. 289 del 2002, non era ancora decorso. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per 1e spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Veneto (Mestre), in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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