Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23500 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 04/04/2017, dep.09/10/2017),  n. 23500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22201-2015 proposto da:

L.M. VED. B. C.F. (OMISSIS), B.N. C.F. (OMISSIS),

e B.R. C.F. (OMISSIS), in qualità di eredi del Sig.

B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GHERA, rappresentati e

difesi dagli avvocati DOMENICO GAROFALO ed EMILIO BALLETTI, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “A. VOLTA” IN LIQUIDAZIONE (GIA’

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “A. VOLTA” S.R.L.) P.IVA (OMISSIS), in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato CIRO

INTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE PINTO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1959/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/09/2014, R. G. N. 4305/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PATRIZIA SCAPPATURA per delega DOMENICO GAROFALO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bari in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dall’Istituto Tecnico Commerciale “A. Volta s.r.l.” ad B.A. in data (OMISSIS).

2. Il giudice di appello, rigettata l’eccezione di nullità del recesso per violazione dell’art. 59 del c.c.n.l. di settore sul rilievo che il più favorevole termine di dieci giorni per la presentazione delle giustificazione sarebbe applicabile solo alle sanzioni conservative espressamente richiamate dalla norma, ha, poi accertato che la condotta contestata e risultata provata in giudizio era così grave da giustificare la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro.

3. Per la cassazione della sentenza ricorrono gli eredi di B.A. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso l’Istituto Commerciale “A. Volta” in liquidazione, già Istituto Tecnico Commerciale “A. Volta s.r.l.” ulteriormente illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 59 del c.c.n.l. per gli Istituti di educazione ed istruzione privati. Sostiene la parte ricorrente che la Corte territoriale senza indicare l’iter seguito avrebbe arbitrariamente ed immotivatamente escluso il licenziamento dai provvedimenti disciplinari per i quali opera la previsione contenuta all’art. 59 del c.c.n.l. citato ritenendo la più favorevole previsione del termine di dieci giorni per la presentazione delle giustificazioni limitata alle sole sanzioni conservative con applicazione ai licenziamenti del termine di cinque giorni previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 7. In tal modo il giudice di secondo grado ha disatteso, senza alcuna spiegazione, la tesi della natura ontologicamente disciplinare del licenziamento intimato, quale quello in esame, per giusta causa.

5. La censura è destituita di fondamento. La Corte territoriale ha correttamente interpretato la clausola contrattuale di cui si lamenta l’errata applicazione (art. 59 del contratto collettivo degli Istituti di educazione ed istruzione privati) e, esaminatala nel suo complesso, è pervenuta alla corretta conclusione che il termine convenzionale di dieci giorni, fissato dalla citata disposizione per la presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, riguardava le sole contestazioni disciplinari suscettibili di una sanzione conservativa. Ed infatti la norma collettiva invocata, nel prevedere tra l’altro un termine non inferiore a dieci giorni per la predisposizione delle difese (art. 59, comma 3, c.c.n.l.), richiama esplicitamente il richiamo verbale, quello scritto, la multa e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione mentre non contiene alcun cenno, neppure con un rinvio ad altra disposizione, alla sanzione espulsiva del licenziamento. E che con l’art. 59 si sia inteso regolare compiutamente solo il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari è confermato dall’ultimo comma della citata disposizione che definisce anche l’arco temporale (due anni) entro il quale è possibile tenere conto delle sanzioni irrogate.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.. Sostiene la parte ricorrente che la Corte avrebbe, con un malgoverno delle emergenze istruttorie, attribuito maggiore rilevanza alle testimonianze rese da alcune parti rispetto ad altre con valutazione arbitraria delle stesse.

7. La censura è inammissibile. Premesso che in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa,

inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. 30/11/2016 n. 24434 e Cass. 20/06/2006 n. 14267), va del pari rammentato che l’esame delle deposizioni dei testimoni, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’ attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cfr. recentemente Cass. 02/08/2016 n. 16056, Cass. 21/07/2010 n. 17097). Ebbene nel caso in esame, al di là della rubrica della censura ciò che si chiede è una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio già compiutamente valutato dalla Corte di appello che ha logicamente ed esaurientemente chiarito le ragioni del suo convincimento fondandolo sugli elementi acquisiti al processo con una ricostruzione aderente alle emergenze istruttorie.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente soccombente. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater dà atto della atht9 sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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