Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2350 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2350 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: AMBROSI IRENE

ORDINANZA

Cron.

sul ricorso 21621-2013 proposto da:
OLIVETTI VALENTINA LVTVNT83B68H501K,

Rep. ev.ì

elettivamente

Ud. 22/11/2017

domiciliata in ROMA, VIA G. DE LEVA 39, presso lo cc
studio dell’avvocato GRAZIA FIERMONTE,

che

la

rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

GENERALI ITALIA SPA nuova denominazione di INA
ASSITALIA SPA, a mezzo della propria mandataria e
rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A.
in persona di PASCOLI VITTORIO e DIGITO GIOVANNI
quali procuratori speciali di, elettivamente

1

3, 5

Data pubblicazione: 31/01/2018

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo
studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –

MAMMOLITI VALERIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3387/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. IRENE
AMBROSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;

4

2

nonché contro

n. R.G. 21621/2013
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 18 maggio 2004, Valentina Olivetti
citò in giudizio risarcitorio Valerio Mammoliti e la società

verificatosi il 26 agosto 1997. Il Tribunale di Roma respinse la
domanda, ritenendo prescritto il diritto. La Corte d’appello di
Roma, nel respingere l’appello della Olivetti, ha ritenuto: – che è
applicabile alla fattispecie il termine biennale di cui al secondo
comma dell’art. 2947 c.c. e non quello più lungo previsto dal
terzo comma della disposizione stessa, correlato alla prescrizione
del fatto costituente reato, siccome nella specie non risulta
proposta la querela; – che nel caso di specie il diritto al
risarcimento del danno è prescritto tenuto conto che la tra la
raccomandata in data 27 settembre 1999 e quella in data 7
novembre 2001 erano certamente trascorsi più di due anni, né
poteva essere condivisa la tesi della appellante che facendo
decorrere il termine dal 26 novembre 1997 (90 giorni dopo il
sinistro del 28 agosto 1997) considerava ulteriori due anni fino al
26 novembre 1999 (poiché la raccomandata in data 27 settembre
1999, avendo efficacia interruttiva, avrebbe determinato il
decorso di un nuovo biennio).
Propone ricorso per cassazione la Olivetti attraverso tre
motivi. Risponde con controricorso la Generali Italia s.p.a.
Quest’ultima ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Ha

assicuratrice Assitalia con riferimento all’incidente stradale

n. R.G. 21621/2013
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

depositato le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero ex
art. 380 bis 1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione

Il primo motivo con cui si lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2947 c.c. è fondato.
Esso fa riferimento al principio sancito da Cass. Sez. U,
18/11/2008 n. 27337, secondo cui, nel caso in cui l’illecito civile
sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non
sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della
querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato,
si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il
giudice civile accerti,

incidenter tantum,

e con gli strumenti

probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza
di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i
suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi e la prescrizione
stessa decorre dalla data del fatto (tra le successive conformi, cfr.
Cass. Sez. 3, 25/11/2014 n. 24988; Cass. Sez. 3, 21/06/2016 n.
12738).
Nella specie, è incontroverso che il fatto illecito s’è verificato
il 26 agosto 1997 ed integri un reato perseguibile a querela, che
la ricorrente ha interrotto il termine di prescrizione con
raccomandata 27 settembre 1999 e che la citazione introduttiva è
stata notificata il 18 maggio 2004; sicché, non risulta decorso il
4

4-Th

in forma semplificata.

n. R.G. 21621/2013
AC. 22.11.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

termine prescrizionale di cui alla prima parte del terzo comma
dell’art. 2947 c.c.
La sentenza impugnata – la quale, come s’è detto, ha
ritenuto inapplicabile alla fattispecie il più lungo termine

c.c. in ragione della mancata proposizione della querela – deve
essere cassata, con rinvio ad altro giudice che farà applicazione
dell’enunciato principio di diritto.
Il secondo e il terzo motivo (concernenti, rispettivamente,
violazione di legge e motivazione insufficiente in merito alla
pretesa rinuncia tacita alla prescrizione desunta dal
comportamento della controparte e l’erronea interpretazione in
ordine alla decorrenza dei termini prescrizionali) rimangono
assorbiti dall’accoglimento del primo.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione,
anche perché provveda sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione
Civile il 22 novembre 2017.
Il Presidente
Giacomo Tr vaglino
5

prescrizionale della prima parte del terzo comma dell’art.2947

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