Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2350 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14209-2011 proposto da:

TOWER WATSON ITALIA S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del Consigliere

Delegato e Legale Rappresentante C.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio

dell’avvocato LUCA VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ALBERTO CAJOLA, ROBERTO CORDINI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1137/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato LUCA VIANELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’Università degli Studi di Padova propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Watson Isso s.r.l. per il pagamento del corrispettivo di Lire 66.695.400, in forza di contratto per la realizzazione di un progetto organizzativo per l’apparato amministrativo dell’Ateneo, adducendo che tale contratto difettava della forma scritta o, comunque, della valida volontà a contrarre dell’organo deliberante.

Nel costituirsi in giudizio l’opposta Watson Waytt Isso s.r.l. contestò la pretesa attorea e, in subordine, sostenne il fondamento della propria domanda in base al principio dell’apparenza in tema di rappresentanza o, comunque, sulla scorta dell’ingiustificato arricchimento dell’Università opponente.

L’adito Tribunale di Venezia accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo.

2. – Avverso tale decisione proponeva gravame la Watson Waytt Italia s.r.l. (già Watson Waytt Isso s.r.l.), che la Corte di appello di Venezia rigettava con sentenza resa pubblica il 18 maggio 2010.

2.1. – La Corte territoriale ribadiva che, in base al regolamento di Ateneo (artt. 7.1, 7.7 e 7.9), il Direttore amministrativo non aveva i poteri di stipulare il contratto inter partes, non potendo neppure ravvisarsi una ratifica del suo operato da parte dell’Università sulla scorta di pagamenti di fatture anteriori e successive a quelle rimaste inevase, giacchè non provenienti dall’organo (il Consiglio di amministrazione) cui spettava, per statuto, il potere di ratifica.

2.2. – Il Giudice di appello escludeva, altresì, la sussistenza della buona fede della società opposta ai fini dell’utile evocazione del principio dell’apparenza del diritto, essendo la stessa in grado di valutare la reale consistenza dei poteri rappresentativi del Direttore amministrativo.

2.3. – Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento, la Corte territoriale, ritenutala non nuova, osservava, comunque, che la stessa non era proponibile ai sensi dell’art. 2042 c.c., per essere stata rigettata l’azione contrattuale proposta principalmente, altresì evidenziando che neppure era ravvisabile il riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte dell’Università.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Tower Watson Italia s.r.l. (già Watson Waytt Italia s.r.l.) sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso l’Università degli Studi di Padova.

A seguito di ordinanza pronunciata all’udienza del 28 ottobre 2014, la società ricorrente ha provveduto al rinnovo della notifica del ricorso e a depositare memoria in prossimità dell’udienza del 28 aprile 2015.

La causa è pervenuta all’udienza odierna a seguito di rinvio disposto, con ordinanza n. 18002 del 2015, al fine di attendere la decisione delle Sezioni Unite civili sulla questione del riconoscimento dell’utilitas della prestazione nell’azione di arricchimento contro la P.A..

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio relativo alla presunta carenza di poteri rappresentativi del Direttore Amministrativo”.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso, con motivazione contraddittoria, che gli artt. 7.1., 7.7 e 7.9 del Regolamento di Ateneo non consentissero al Direttore amministrativo dell’Università degli Studi di Padova di stipulare il contratto intercorso tra le parti, in quanto si trattava di accordo da concludere in base a trattativa privata e per prestazioni di consulenza sulla organizzazione e gestione delle risorse umane dell’ufficio cui era preposto l’anzidetto Direttore, il quale, peraltro, aveva potere di stipula in ragione del suo autonomo potere organizzativo, siccome affidato ai direttori generali dal D.Lgs. n. 29 del 1993, applicabile anche agli ordinamenti universitari.

Il giudice di appello avrebbe, altresì, omesso di motivare in ordine alla dedotta irrilevanza della delibera autorizzativa dell’Ente nei confronti del terzo contraente di buona fede (là dove, peraltro, l’art. 7.1 del citato Regolamento prevedeva solo una “delega” al Direttore amministrativo), quale mero atto interno della amministrazione e non incidente sulla validità del contratto stipulato in forma scritta ad substantiam, come avvenuto nella specie.

1.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E’ infondato là dove postula l’irrilevanza della Delib. autorizzativa del Consiglio di amministrazione dell’Università ai fini della stipulazione del contratto inter partes, giacchè l’atto negoziale posto in essere dal legale rappresentante di un ente pubblico non è inesistente o nullo, ma annullabile, per incompetenza relativa all’organo, solo ad istanza dello stesso ente pubblico e, in ogni caso, suscettibile di ratifica attraverso la dichiarazione dell’organo che sarebbe stato competente o di convalida ad opera di quello cui spetta di manifestare la volontà dell’ente al riguardo (tra le altre, Cass., 14 aprile 2006, n. 8876; Cass., 9 maggio 2007, n. 10631).

E’ inammissibile quanto ai restanti profili di doglianza, giacchè, a fronte di una plausibile interpretazione del Regolamento di Ateneo fornita dalla Corte territoriale nell’ambito dei poteri ad essa riservati (avendo il giudice di appello posto in risalto la necessità, anche nella trattativa privata, di una delega da parte del Consiglio di amministrazione dell’Università alla stipulazione del contratto da parte del Direttore amministrativo), la società ricorrente propone una diversa ed alternativa lettura di detto Regolamento, che, come tale, non è rispondente al paradigma del dedotto vizio di motivazione e, al contempo, viene a sollecitare questa Corte ad interpretare, essa stessa, il portato regolamentare e, dunque, a surrogarsi, in modo non consentito, in un potere rimesso esclusivamente al giudice del merito.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1399 c.c. e prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio “relativo all’intervenuta ratifica da parte dell’Università di Padova”.

La Corte di appello avrebbe contraddittoriamente motivato là dove, per un verso, esaminando la domanda ex art. 2041 c.c. contro la P.A., ha evidenziato la necessità di impegni di spesa soltanto “sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi competenti e sottoposte agli organi di controllo”, mentre, per altro verso, “pur avendo ben presente il complesso meccanismo di pagamento proprio degli enti pubblici” (nella specie, gli artt. 3.6, 3.7 e 3.8 del Regolamento di Ateneo), ha escluso che “il pagamento di fatture anteriori e successive” a quelle rimaste insolute implicasse “ratifica dell’intero operato” e/o comunque non implicasse “l’esistenza di un valido impegno a monte e quindi di una delibera autorizzativa”.

2.1. – Il motivo è infondato.

E’ principio consolidato che l’accertamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza o meno della ratifica di un contratto posto in essere da rappresentante senza poteri costituisce accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici (tra le tante, Cass., 1 settembre 2003, n. 12750).

Nella specie, la Corte di appello, assumendo che il pagamento delle fatture non proveniva dall’organo (Consiglio di amministrazione dell’Università) al quale, per statuto, spettava il potere di ratificare il contratto inter partes, bensì dagli organi, diversi da quello, “addetti al pagamento” delle fatture non è incorsa nè in un error in iudicando, nè in uno scrutinabile vizio motivazionale, stante la coerenza logica di detta affermazione, là dove la tesi prospettata dalla ricorrente si fonda non solo su una personale interpretazione del Regolamento di Ateneo (come tale inammissibile), ma, segnatamente, postula come reale un esito (quello della necessaria previa esistenza di una delibera autorizzativa del contratto) soltanto ipotetico e tutto da dimostrare processualmente.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c. e dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio “con riferimento al principio dell’apparenza del diritto”.

La Corte territoriale avrebbe errato non solo ad escludere la sussistenza della buona fede di essa società contraente (evidenziata dalla circostanza che il Direttore amministrativo “era il soggetto legittimato a stipulare contratti di diritto privato”), ma addirittura a ravvisarne la mala fede, mancando altresì di motivare in ordine al profilo della condotta colposa del rappresentato, derivata non solo dal fatto della stipula del contratto da parte di soggetto legittimato, ma anche dall’essersi l’esecuzione del relativo rapporto svolta interamente presso l’Università.

3.1. – Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha evidenziato che la società opposta non poteva invocare la buona fede del terzo contraente in quanto “era fin dal primo momento in grado di valutare perfettamente la reale consistenza dei poteri rappresentativi del Direttore Amministrativo, sulla base del Regolamento di Ateneo pacificamente in suo possesso”.

L’assunto – di per sè privo di intrinseche aporie e che si presta, nella sua evidente portata, ad essere apprezzato anche ai fini dello scrutinio sulla ragionevolezza dell’affidamento del terzo – è assorbente dell’ulteriore profilo sulla condotta del rappresentato e risulta armonico con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il principio dell’apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicchè il giudice (le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie; ciò che, nella specie, è, per l’appunto, da escludere) deve procedere all’indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l’obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall’osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (Cass., 5 aprile 2016, n. 6563).

4. – Con il quarto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 c.c. e ss., nonchè prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio “relativo alla domanda di arricchimento senza causa”.

Il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto, con motivazione contraddittoria, improponibile la domanda ai sensi dell’art. 2042 c.c., giacchè ha rigettato l’azione contrattuale per non essere esistente “un contratto valido tra le parti”.

La Corte territoriale avrebbe, altresì, errato ad escludere che vi fosse un implicito riconoscimento dell’utilità della prestazione, posto che il rapporto contrattuale inter partes si è svolto presso la stessa Università e di esso ne era a conoscenza il Rettore.

4.1. – Il motivo è fondato in tutta la sua articolazione.

4.1.1. – In primo luogo, la Corte territoriale ha falsamente applicato il principio, consolidato, per cui la proponibilità dell’azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell’ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell’azione proposta (tra le tante, Cass., 5 agosto 1996, n. 7136; Cass., 13 marzo 2013, n. 6295). Ipotesi, quest’ultima, che è da ravvisare nel caso di specie, ossia di contratto concluso da ente pubblico e ritenuto invalido per difetto di previa delibera autorizzativa alla stipula (in tale prospettiva, v. anche Cass., 17 maggio 2007, n. 11461).

4.1.2. – Inoltre, il giudice di appello, là dove ha escluso che sussistesse, quale condizione imprescindibile” dell’azione ex art. 2041 c.c. contro la P.A., “il riconoscimento dell’utilità della prestazione” da parte della Università opponente, ha violato il principio ribadito (a composizione di contrasto giurisprudenziale sul punto) da Cass., sez. un., 26 maggio 2015, n. 10798, secondo cui il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicchè il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto”.

5. – Vanno, quindi, rigettati i primi tre motivi di ricorso ed accolto il quarto.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà a delibare la domanda di arricchimento ingiustificato proposta, ai sensi dell’art. 2041 c.c., dalla Tower Wyatt Italia s.r.l., facendo applicazione del principio enunciato al p. 4.1.2., che precede.

Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE:

accoglie il quarto motivo e rigetta i primi tre motivi del ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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