Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2350 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25264-2019 proposto da:

COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LAURA ROSA;

– ricorrente –

contro

C.M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

delle MARCHE, depositata il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza n. 55/2019 la CTR delle Marche respingeva il ricorso del Comune di San Benedetto del Tronto avverso la sentenza della CTP di Ascoli Piceno con cui era stato accolto il ricorso di C.M.M. in relazione al silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso presentata dalla contribuente in ordine al versamento dell’Ici per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Il giudice di appello, -pur rilevando che la sentenza impugnata si era fondato su un presupposto errato dell’avvenuta formazione di un giudicato esterno basato sulla pronuncia nr. 77/2011 intervenuta fra le stesse parti e relativa alla medesima questione (tassabilità delle pertinenze dell’abitazione principale) stante l’autonoma tassabilità ai fini Ici delle aree pertinenziali-, ha ritenuto che la soluzione della controversia non potesse prescindere dalle risultanze di quel precedente giudizio che si era concluso in senso favorevole alla contribuente. Avverso tale pronuncia il Comune di San Benedetto del Tronto propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Nessuno si è costituito per l’intimata.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene, in particolare, che la vicenda era stata definitivamente risolta da questa Corte con sentenza n. 20506/2016 depositata in data 12.10.2016. Osserva, in particolare, che detta decisione aveva negato la sussistenza del vincolo di asservimento fra l’abitazione concessa dalla contribuente in comodato gratuito al figlio e le due pretese pertinenze.

Sottolinea che l’applicazione del giudicato esterno riferito ad anni di imposta successivi è condizionato dalla comunanza dei presupposti oggettivi che devono rimanere costanti negli anni.

Rileva che la stessa contribuente, nell’invocare in sede di redazione del ricorso introduttivo, aveva richiamato il precedente della CTR (sentenza n. 77/2011) poi riformata dalla Cassazione con sentenza su richiamata.

Con un secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, commi 1 e 2, convertito in L. del 2008, del Reg. comunale Ici, art. 11 e 12, approvato con Del. n. 151 del 1998, artt. 817 e 818 c.c., del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, nonchè art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Critica in particolare la CTR nella parte in cui ha riservato alle pertinenze lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale indipendentemente dal fatto che il Comune aveva deliberato l’estensione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze.

Rileva che ai sensi della L. n. 126 del 2008, art. 1, convertita nel D.L. n. 93 del 2008, il legislatore aveva disposto l’esclusione dal pagamento dell’Ici per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle unità ad esse equiparate dai regolamenti comunali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Osserva che nel testo normativo non vi sarebbe traccia di una assimilazione legale delle pertinenze degli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti alle pertinenze delle abitazioni principali nè questa assimilazione è stata contemplata nel regolamento comunale Ici del ricorrente Comune sicchè non sarebbe stato corretto estendere alle abitazioni concesse in comodato il regime di favore previsto per le pertinenze delle abitazioni principali.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

In termini generali, nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Sez. 5, Ordinanza n. 37 del 03/01/2019; conf. Sez. 5, Sentenza n. 25516 del 10/10/2019).

In particolare, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo (Sez. 5, Ordinanza n. 13152 del 16/05/2019).

Orbene, non è revocabile in dubbio che, essendovi identità di parti tra i due giudizi (sentenza della Cassazione 2016 nr 20506 aveva esaminato la medesima vicenda avente ad oggetto l’impugnativa del diniego di rimborso chiesto dalla stessa contribuente in riferimento a due pertinenze classificate in A/6, riferite a un appartamento ceduto in comodato gratuito al figlio della contribuente che vi aveva fissato la propria residenza e quella della propria famiglia, come quella in esame), la questione avente ad oggetto l’estensione del favorevole regime fiscale previsto per le pertinenze delle abitazioni principali anche a quelle come quelle di specie concesse in comodato gratuito rappresentasse il punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, in tal guisa precludendo il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto.

Questa Corte infatti nella richiamata pronuncia ha ritenuto che la cessione del bene in comodato gratuito al figlio che vi ha fissato la propria residenza e quella della sua famiglia aveva fatto cessare il vincolo pertinenziale, sia dal punto di vista soggettivo (la volontà da parte del titolare di un bene di destinarlo a servizio o ornamento di un altro) che da un punto di vista oggettivo (rapporto funzionale con il bene principale) e conseguentemente fatto venir meno le condizioni per applicare lo stesso regime fiscale agevolativo riservato dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, alle pertinenze delle abitazioni principali e ciò, a prescindere dal regolamento comunale con il quale, ai sensi del D.L. n. 98 del 2008, art. 1, comma 2, i comuni potevano assimilare all’abitazione principale, altre unità immobiliari, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’Ici.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., va rigettato l’originario ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese della fase di merito vanno compensa in ragione dell’evolversi della vicenda.

Nessuna determinazione in punto spese di legittimità stante la mancata costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensa le spese del giudizio di merito; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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