Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2350 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. I, 03/02/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 03/02/2020), n.2350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19308/2018 proposto da:

T.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Esposito Marco,

giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 03/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/10/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 1874/2018 pubblicato il 3-5-2018 e comunicato a mezzo pec in data 8-5-2018, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di T.E., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto, nell’ordine in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria. Esaminando nel merito le domande, il Tribunale ha ritenuto che non fossero credibili, in ragione di plurime incongruenze e contraddizioni, i fatti narrati, anche nel corso dell’audizione all’udienza di comparizione, dal richiedente, il quale riferiva di esser fuggito perchè accusato di essere omosessuale. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Neppure ha ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, avuto riguardo alla situazione generale e politico-economica del Gambia, descritta dettagliatamente nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 12383/2019 è stata disposta l’acquisizione a cura della Cancelleria di copia conforme all’originale del decreto impugnato n. 1874/2018, atteso che detto decreto non era rinvenibile, neppure in copia, nel fascicolo d’ufficio e in quello di parte, pur risultando l’attestazione della relativa produzione nella nota di deposito, nonchè della documentazione attestante la comunicazione a mezzo pec al difensore del ricorrente del citato decreto.

4. All’esito della trasmissione da parte della Cancelleria del Tribunale di Milano della documentazione richiesta, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Violazione e/o falsa applicazione per violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla richiesta di “protezione internazionale sussidiaria”, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non aver valutato l’esistenza dei gravi motivi individuali di vulnerabilità, in relazione alla richiesta subordinata di “protezione umanitaria”, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), per manifesta illogicità e mancanza della motivazione, che si è concretizzata nell’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione alla mancata motivazione in merito al diniego della “protezione umanitaria”, ed all’omesso esame comparativo tra la situazione di vulnerabilità nel paese di origine e lo stato di integrazione raggiunto in Italia”. Richiamando le argomentazioni della sentenza n. 26921/2017 di questa Corte in relazione all’onere probatorio attenuato per i richiedenti asilo politico, il ricorrente denuncia un travisamento dei fatti da parte del Tribunale di Milano, che ha ritenuto non sussistente la situazione di vulnerabilità, non avendo il richiedente indicato quali erano i beni giuridici che rischiavano di essere compromessi in caso di rientro in patria, e considerando la Guinea (rectius il Gambia) un luogo sicuro. Il ricorrente aveva rappresentato innanzi alla Commissione territoriale di temere per la propria vita, in caso di rimpatrio, dato che era stato accusato di essere omosessuale, era stato trattenuto in carcere e picchiato, ed infine era riuscito a scappare grazie all’aiuto di un poliziotto che era stato corrotto da sua moglie. La corruzione diffusa tra le autorità di polizia locali in Gambia rende, ad avviso del ricorrente, il ricorso alla giustizia del tutto inefficace e la situazione di elevata vulnerabilità era esistente. Secondo la prospettazione del ricorrente, da numerosi rapporti internazionali di Amnesty International e di altre organizzazioni internazionali emerge la situazione di instabilità, illegalità e corruzione diffusa in tutto il Gambia. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non ha approfondito gli aspetti di vulnerabilità evidenziati, in violazione del dovere di integrazione istruttoria d’ufficio. Lamenta altresì che non sia stata disposta la sua convocazione personale in Camera di consiglio (pag. n. 7 ricorso), anche al fine di valutare l’attendibilità delle sue dichiarazioni, e che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente il suo stato di integrazione in Italia, raggiunto mediante la frequenza di corsi di formazione, come documentato in causa.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Le doglianze, sotto distinti ma collegati profili, involgono il giudizio di credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente e la valutazione della situazione del Paese di provenienza.

Quanto al giudizio di credibilità, questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

2.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità, difforme da quella accertata nel giudizio di merito, dolendosi, peraltro, della propria mancata audizione, che è stata invece disposta dal Tribunale (pag. n. 4 decreto; testualmente sono riportate nel decreto impugnato le domande rivolte al ricorrente e le sue risposte). Il Tribunale ha ritenuto inattendibile la vicenda narrata, in riferimento all’accusa di omosessualità ed al conseguente riferito arresto del richiedente, in dettaglio dando conto delle molteplici incongruenze, illogicità e contraddizioni del suo racconto (pag. n. 7 e 8 del decreto impugnato).

Le censure svolte in ricorso sono del tutto generiche e non colgono la ratio decidendi, considerato che non è espresso alcun specifico riferimento al preciso e dettagliato percorso motivazionale di cui al decreto impugnato, con cui è esplicitato compiuto esame di tutti i fatti allegati dal richiedente.

2.3. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 11 decreto impugnato), ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente.

2.4. Ugualmente inammissibile è la doglianza riferita al diniego della protezione umanitaria.

Il ricorrente assume che il Tribunale abbia fatto riferimento ad una prognosi di diversa durata della situazione di vulnerabilità tutelabile con la protezione umanitaria, ed invece nessuna argomentazione in tal senso è dato rinvenire nella motivazione del decreto impugnato. Inoltre il ricorrente si limita a richiamare la pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, dolendosi dell’inadeguata valutazione del suo stato di integrazione in Italia, raggiunto mediante la frequenza di corsi di formazione. Il Tribunale ha motivatamente escluso ogni profilo di vulnerabilità, anche per motivi di salute (pag. n. 12 decreto impugnato), ed ha valutato l’inserimento sociale del ricorrente in Italia, escludendo che fosse riscontrabile una situazione di effettivo suo radicamento nel territorio nazionale.

Precisato, per quanto occorra, che il fattore dell’integrazione diventa recessivo, in assenza di vulnerabilità, proprio in base a quanto statuito da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018, la censura, non cogliendo la ratio decidendi, risulta espressa mediante affermazioni generiche ed estranee al percorso argomentativo di cui al decreto impugnato.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, essendo rimasto intimato il Ministero.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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