Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2350 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2350 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 3648-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
DI BARI ANTONIA, FIERMONTE MARISA, FACENDOLA
MICHELE;

– intimati –

Data pubblicazione: 03/02/2014

avverso la sentenza n. 182/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI
del 10.1.2011, depositata il 14/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 03648 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

scritti.

r.g.n. 3648/2012 Inps c/Di Bari Antonia + 2
oggetto: operai agricoli a tempo determinato; riliquidazione indennità di disoccupazione; decadenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione

dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “Di Bari Antonia, Fiermonte Marisa e Facendola Michele, operai
agricoli a tempo determinato, convenivano in giudizio l’Inps
chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione per l’anno 1999 non calcolato,
dall’INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto
dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva
provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto
spettante e quanto percepito;
3. la Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza del primo
giudice, accoglieva la domanda;
4. avverso detta sentenza l’INPS ricorre con tre motivi;
s.

le parti intimate non hanno resistito;

6. la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 47, terzo comma,
del d.p.r. 639/1970 e successive modifiche) e rileva che
erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile la regola
della decadenza alla richiesta di riliquidazione di prestazioni
previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente
previdenziale;
7. il motivo è manifestamente infondato, alla stregua di quanto deciso
da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 7245/2012 che ha
confermato quanto già ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte,
con la precedente sentenza n. 12720/2009, affermando il principio
r.g. n. 3648/2012

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12

di diritto secondo cui: “La decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. 30
aprile 1970 n. 639 – come interpretato dall’art. 6 d.l. 29 marzo 1991
n. 103, convertito, con modificazioni, nella 1. 1° giugno 1991 n. 166
– non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda
giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del

l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo
inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto
previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate
interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una
componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite
che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”;
8.

l’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite
della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente
dallo stesso legislatore che, da ultimo, con l’art. 38, primo comma,
lett. d) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge n. 111 del
medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un ultimo comma, del
seguente tenore: “Le decadenze previste dai commi che precedono
si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il
pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di
decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione
ovvero dal pagamento della sorte”, precisando al quarto comma
che: “Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e) e d) si applicano
anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in
vigore del presente decreto”, depongono, in definitiva, per
l’inapplicabilità dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima
delle integrazioni apportate citato art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, al
caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo
parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale;
2

r.g.n. 3648/ 2012

diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo

9. con gli altri due motivi di ricorso l’Istituto ricorrente, lamentando
violazione degli artt. 18,co.18 del d.l. 98/2011 convertito in 1.
111/2011 e degli artt. 44,49 e 53 del CCNL operai agricoli e
florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del
d.lgs. n. 314/97 e all’art.3 d.l. n.318 del 1996 conv. in legge n.402
del 1996, nonché in relazione agli arti. 1362, 2120 cod. civ. ed

incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota
di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva
natura di retribuzione differita;

10. i motivi sono manifestamente fondati, alla stregua di quanto deciso
da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da
numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente
principio: «Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente
sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione
di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale,
da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4
del D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del
trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente affermato che,
sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di
TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del
27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di
disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti
stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di
cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29
luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la
retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
3
r.g.n. 36481 2012

all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82, censura la sentenza per avere

individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi
stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa
rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile
alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva»;
ii.

l’ interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo

98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che: “L’art. 4
del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del D.L. 10
gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione,
utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli
operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce
del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva”.
12. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.
13. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
manifestamente fondato il ricorso che va, pertanto, accolto, con la
conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito
e rigettarsi la domanda.
14. Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta,
che ha definitivamente consentito di superare i contrasti
interpretativi esistenti nella materia, ricorrono giusti motivi per
compensare le spese dell’intero processo.

4
ng.n. 364812012

avallata dal legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda di inclusione della quota
TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione per il

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013
RESIDENTE

settore agricoltura. Compensa le spese dell’intero processo.

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