Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 235 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 09/01/2020), n.235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20740/2018 proposto da:

J.E., elettivamente domiciliato in Milano, presso gli

avv. Tiziana Aresi e Massimo Carlo Seregni, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1822/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2019 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 10 aprile 2018, che ha respinto l’impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorrente ha omesso di depositare la sentenza impugnata, onde il ricorso si palesa improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2;

– che a ciò si aggiunga la mancanza di qualsiasi esposizione del fatto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè il tentativo di confutare la valutazione di non credibilità del richiedente da parte della corte del merito;

– che, in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile, per la prima assorbente ragione;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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