Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 235 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.09/01/2017),  n. 235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6108/201 proposto da:

SANTUARIO DELLA BEATA MARIA VERGINE DI VALLE DI POMPEI, C.F.

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

PERNAZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CECCARELLI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 418/2013 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 19/07/2013 e depositata il

30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

a) E’ impugnata la sentenza n. 418 del 30 settembre 2013 della Corte di appello di Lecce, che ha rigettato gli appelli proposti in via principale e in via incidentale avverso la sentenza non definitiva 1093/04 e avverso la sentenza definitiva 1507/08 del Tribunale di Taranto, proposti da B.L., Santuario della Bata Vergine di Valle di Pompei e da P.G..

Il ricorso è stato proposto dal Santuario della Bata Vergine di Valle di Pompei e non è stato resistito da alcuna delle parti indicate in sentenza.

Nell’atto risulta indicato come controparte il solo P.G..

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Ha proposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

La relazione preliminare ha il seguente tenore:

“Preliminarmente va rilevato che non risulta ritualmente formato il contraddittorio:

il ricorso risulta infatti notificato a mezzo posta al solo P., soggetto che peraltro non è indicato nell’epigrafe della sentenza impugnata, n. 418/2013 della Corte di appello di Taranto.

In ricorso non viene giustificata tale omissione.

2) Inoltre non è stato prodotto l’avviso di ricevimento della notifica al P. (Cass. 627/08).

3) Il ricorso appare comunque inammissibile.

Esso infatti è alquanto carente quanto all’esposizione sommaria dei fatti di causa, indispensabile ex art. 366, n. 3 (Cfr. tra le tante Cass. 6140/15; 22860/14; 23528/15; SU 26644/08).

4) In secondo luogo il ricorso è del tutto carente quanto al requisito della specificità.

Dopo un riassunto dello svolgimento del processo, a pag. 4 il ricorso afferma che parte ricorrente non è soddisfatta del rigetto dell’appello incidentale autonomo con il quale aveva chiesto che il santuario fosse qualificato legatario e non erede del de cuius Dr L., “con ogni conseguenza in ordine alla esclusione alla successione dell’Ente Pompeiano nei debiti e nelle responsabilità professionali del notaio L.”.

5) A pag. 5 (dal settimo rigo) e 6 fino a sei righe dalla fine) viene riportato il testo della parte della sentenza di appello che viene qui impugnata.

6) Nelle 18 righe successive il ricorso indica due elementi che dovrebbero essere valorizzati in favore della tesi del legato: 1) l’attribuzione di beni determinati; 2) l’attribuzione di “una quota dell’intero patrimonio, con esclusione di qualsiasi forma designazione”.

Seguono la riaffermazione della censura avverso la qualificazione “quale erede ovvero institutio ex re certa” e un’apodittica e incomprensibile affermazione: il P. non avrebbe “saputo dare spiegazione sul fatto di avere usato espressioni che confliggono con gli interessi del Santuario”.

7) Il ricorso non enuncia, con una idonea rubrica del motivo, quale sarebbe la violazione di legge addebitata alla sentenza impugnata; non riporta il testo del testamento cui si riferisce; non illustra con proposizioni e concetti giuridici specifici il perchè ciò che ha stabilito la Corte di appello sia “falso e frutto di iter logico-giuridici del tutto errati”.

8) Il ricorso è quindi del tutto privo dell’indicazione degli atti processuali su cui si fonda, della sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte), e della loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, indicazioni indispensabili al fine di renderne possibile l’esame.

9) Esso è del tutto privo di specificità, privo di una enucleazione comprensibile sia degli elementi di fatto su cui poggia la tesi sostenuta, sia delle ragioni di diritto poste a base dell’impugnazione.

Si conclude significativamente con un quesito di diritto in cui genericamente si invita la Corte a chiarire “la differenza tra eredità e legato, specificandone le caratteristiche e la disciplina”.

10) E’ dunque per ogni aspetto un ricorso da considerare inammissibile, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. da SU 2178/67 a Cass. 16900/15)”.

b) Il Collegio condivide la proposta del relatore, anche alla luce della brevissima memoria depositata, la quale non risolve alcuno dei profili evidenziati.

Nel secondo paragrafo di essa, intitolato “sulla integrazione del contraddittorio”, parte ricorrente afferma che il contraddittorio in parte viziato può essere sanato e rende la domanda ammissibile e procedibile, chiedendosi di rinotificare il ricorso a tutti i soggetti del giudizio”.

Inoltre parte ricorrente dice di “insistere per ripetere la procedura di notifica a mezzo posta per evitare vizi del processo”.

Essa non ha però prodotto l’avviso di ricevimento attestante la riuscita della notifica ad almeno uno dei litisconsorti (si può ipotizzare il P.), condizione indispensabile per applicare l’art. 331 c.p.c., in tema di integrazione del contraddittorio.

Giova chiarire che in caso, come nella specie, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ad almeno uno di essi, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

La sentenza 627/08 delle Sezioni Unite, che era stata richiamata nella relazione preliminare, ha aggiunto che il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.

Nella specie non può operare la concessione di termini per il deposito dell’avviso, perchè non è stata dimostrata alcuna diligenza nella produzione del primo avviso o altra ragione di nullità della notificazione dovuta a condotta incolpevole. La mancata dimostrazione dell’adempimento di quanto è doveroso compiere per la notificazione pone infatti il notificante nella condizione di incorrere nell’inammissibilità descritta dalle Sezioni Unite nella sentenza citata, peraltro successiva a quella di sezione semplice (n. 1069/07) in cui si ammetteva la concessione di termine per il rinnovo di notificazione nulla.

Mancano quindi i presupposti per la concessione di termine ex art. 331 c.p.c..

Del tutto apoditticamente la memoria si limita ad affermare che risultano osservati “i requisiti di specificità dei motivi e della autosufficienza del ricorso”.

c) Nella prima parte della memoria, altrettanto apoditticamente si afferma che il testatore voleva qualificare la fattispecie come legato e che l’intenzione del testatore non può che essere questa per le vicende dell’appartamento e per “il carattere religioso del testatore”.

In tal modo non vengono confutate le plurime ragioni di inammissibilità rilevate, ma ci si limita a esporre opinioni contrapposte al ragionamento decisorio dei giudici di appello, invocando così un riesame pieno da parte della Corte di Cassazione, alla quale è precluso un nuovo giudizio di merito, potendo pronunciarsi solo su eventuali profili di illegittimità nell’ermeneutica negoziale o su gravi vizi motivazionali.

d) Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva di ogni controparte.

Ratione temporis è applicabile il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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