Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23499 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 04/04/2017, dep.09/10/2017),  n. 23499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3605-2016 proposto da:

O.H. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO SAULLE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO MORELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LILLO S.P.A. (ora MDM S.P.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ZUCCHINALI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO COLLIA

e GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 394/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/12/2015, R. G. N. 269/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PATRIZIA SCAPPATARA per delega orale FRANCESCO

SAULLE;

udito l’Avvocato GUIDO CHIODETTO per delega verbale PAOLO ZUCCHINALI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 707/15 il Tribunale di Brescia respingeva l’opposizione proposta da Lillo S.p.A. (incorporante per fusione la LDD s.p.a.) avverso l’ordinanza L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 49, che aveva accolto l’impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato il 18.12.2013 a O.H.A., e condannato la società alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, nel limite di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi dovuti per legge.

A fondamento della decisione la sentenza ha affermato che: – seppure era stata provata l’esistenza delle irregolari operazioni di cassa contestate alla lavoratrice (ossia, aver compiuto 21 operazioni di “vendite sospese” per mancato pagamento del prezzo, senza conservare i relativi scontrini, in violazione delle procedure aziendali), era tuttavia mancata la prova dell’ammanco di cassa contestato alla lavoratrice; – il fatto come contestato era quindi insussistente; – la violazione delle procedure aveva natura colposa e non fraudolenta; – in ogni caso, anche ammettendo la sussistenza del fatto, questo risultava punito dal c.c.n.l. con una sanzione conservativa; – l’insussistenza del fatto, e in ogni caso la sua punibilità con sanzione conservativa ai sensi del c.c.n.l., non consentiva neppure la conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

La società proponeva reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, deducendo l’erroneità della decisione. Resisteva la lavoratrice.

Con sentenza depositata il 3.12.15, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza impugnata, respingeva l’impugnazione del licenziamento proposta dalla lavoratrice, ritenendo provato l’addebito contestato, idoneo a configurare una giusta causa di licenziamento.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la O., affidato a cinque motivi.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione nullità della sentenza e del procedimento, per violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, artt. 100,112,324,329,342,346 e 434 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); il tutto, con riferimento alla mancata statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell’atto di reclamo proposto dalla Lillo S.p.A..

Lamenta che la sentenza impugnata omise di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del reclamo, proposto dalla O., per difetto del requisito di specificità dell’impugnazione, quale evincibile dal nuovo testo dell’art. 434 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Non v’è infatti dubbio che la disciplina dell’atto introduttivo del reclamo è quella propria dell’art. 434 c.p.c. (ancorchè novellato), norma che non presenta alcun profilo di incompatibilità con le finalità e la struttura peculiare del procedimento regolato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi da 48 a 68 essendo anch’essa finalizzata a rendere il processo rapido ed efficace e che è in grado di integrare in maniera compiuta ed, ad un tempo, omogenea la disciplina di tutte le fasi dello speciale procedimento, secondo uno schema che, dalla fase della opposizione a quella del reclamo, realizza, attraverso una devoluzione chiara ed puntuale, i principi del giusto processo e della sua durata ragionevole (art. 111 Cost.).

L’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede tuttavia che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell’impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il “quantum appellatum” e di circoscrivere l’ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.

Sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate, devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte (cfr. in argomento la recente Cass. n. 17863/16).

Occorre però considerare anche che, come evidenziato da questa Corte (Cass. S.U. n.5700/2014 e 9558/2014), non può prescindersi dai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU in via di interpretazione dell’art. 6, p.1 della CEDU, di cui il giudice italiano deve fare applicazione, a norma dell’art. 117 Cost.(Corte Cost. sentt. n. 368 e 369 del 2007; Cass. 5720/2012).

La Corte CEDU, pur sottolineando che ad essa non compete un sindacato sulla interpretazione e sull’applicazione della regola emessa a livello nazionale, ammette poi le limitazioni all’accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., ex plurimis, Omar c. Francia, 29 luglio 1998; Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995), affermando, in particolare, che ritenere l’irricevibilità di un ricorso non articolato con la specificità richiesta configura un eccessivo formalismo (tra le altre, Walchi c. Francia, 26.7.2007; Dobric contro Serbia 21.6.2011).

Deve ancora precisarsi che con la reiterata locuzione “indicazione”, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto, nè ha adottato una logica di riproposizione del noto (ed oggi superato) requisito del “quesito di diritto”: il legislatore ha solo statuito che i contenuti critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente.

Quanto detto non esclude che il ricorso in appello possa riproporre anche le argomentazioni già svolte in primo grado, purchè esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata.

Occorre, a questo punto, rilevare che con il motivo di ricorso si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito, vizio che è pertanto ricompreso nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, hanno definitivamente chiarito che, ove i vizi del processo si sostanzino nel compimento di un’attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, così come avviene nel caso, ricorrente nella fattispecie in esame, che si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale di introduzione del giudizio, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda.

Affinchè questa Corte possa riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, è necessario, comunque, che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (ex plurimis, Cass. 16167/2015, 16534/2015, 24481/2014, 8008/2014, 896/2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, cit.).

Ed, infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione nel caso di deduzione di un “error in procedendo”, non esonera la parte dal riportare, in seno al ricorso per cassazione, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare nei suoi termini esatti, e non genericamente, il vizio processuale, in modo da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 2143/2015, 4928/2013, 23420/2011, 20405/2006).

Il ricorso in esame non rispetta i richiamati canoni di specificità, considerato che non vengono riportati i contenuti degli atti del giudizio di merito occorrenti ai fini della comprensione della vicenda processuale (art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3) e dei denunciati vizi di ordine processuale.

Non sono stati, infatti, riportati nel ricorso, seppur nelle parti salienti, e nemmeno descritti, i passaggi della sentenza gravata; del pari, non è riportato il contenuto dell’atto di reclamo, limitandosi il ricorrente a sostenerne la ritualità.

E’, dunque, precluso a questa Corte di comprendere la portata della doglianza, violativa dell’art. 366 c.p.c., e di accedere all’esame diretto degli atti imposto dalla censura così come formulata.

Il motivo, inoltre ed infine, finisce per censurare apprezzamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata (quali l’effettivo contenuto della contestazione disciplinare), nel regime di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5.

2.-Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 1324,1362,1363,1366 e 1367 c.c., in relazione alla lettera di contestazione disciplinare del 6.12.2013 e agli atti processuali della Lillo S.p.A., nonchè della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4. Nullità della sentenza, per violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); il tutto, con riferimento al fatto disciplinare contestato alla lavoratrice e integrato anche dall'(insussistente) “ammanco di cassa”.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne che la contestazione alla O. riguardava solo la violazione della procedura aziendale di sospensione degli scontrini e non anche un ammanco di cassa (peraltro in contrasto con le deposizioni testimoniali raccolte).

2.1- Il motivo presenta ampi profili di inammissibilità, laddove diretto ad un diverso apprezzamento delle circostanze di causa da parte del giudice di merito nel vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nuovo n. 5 ed è per il resto infondato.

Con lettera 6.12.2013 l’azienda contestò alla lavoratrice, cassiera presso il negozio di (OMISSIS), di aver compiuto nel periodo 26.8.2.11.2013 n. 21 operazioni di vendita con transazioni sospese non più riprese e per le quali non sono stati consegnati gli scontrini a giustificazione delle stesse, contrariamente a quanto previsto dalle procedure aziendali… (segue l’elenco delle operazioni, con indicazione di data, orario, numero vendita e relativo importo)… Al riguardo va opportunamente precisato che il giorno 1.9.13 alle ore 13,02, Lei, attuata la procedura aziendale degli scontrini sospesi per la transazione n. (OMISSIS), ne conservava il relativo scontrino, circostanza che comprova la conoscenza da parte sua della procedura.. Le operazioni di transazioni sospese e non riprese per le quali non sono stati conservati gli scontrini risultano particolarmente anomale e assolutamente non giustificabili ed hanno indebitamente sottratto alla chiusura di cassa la somma di Euro 325,05″.

La ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia negato, in violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e dell’art. 115 c.p.c., che con tale contestazione l’azienda avesse contestato (anche) un ammanco di cassa.

La censura è infondata. La corte bresciana ha evidenziato che l’essenza della contestazione consisteva nella reiterata e costante violazione delle regole aziendali in materia di scontrini sospesi (da riconsegnare al responsabile, riponendo quindi la merce sugli scaffali), ritenendola sussistente e grave, non potendosi altrimenti verificare effettivamente la regolarità della cassa, consentendo anche alla cassiera di consegnare al cliente, precedentemente sprovvisto di denaro, la merce e lo scontrino “sospeso” (ma non consegnato al responsabile e non contabilizzato), intascando i soldi che in tal caso non figurerebbero alla cassa senza possibilità di riscontri.

Trattasi di una interpretazione logica, non in contrasto con i principi di ermeneutica, rimessa comunque, quale giudizio di fatto, al prudente apprezzamento del giudice di merito, ed inammissibilmente in questa sede censurata anche attraverso brani delle deposizioni testimoniali, di cui viene proposta una diversa lettura.

E’ peraltro evidente che quand’anche potesse ritenersi contestato anche un ammanco di cassa, ciò non inficerebbe la sentenza impugnata che abbia ritenuto anche la sola violazione della procedura inerente gli scontrini sospesi sufficiente a sorreggere il licenziamento.

3.- Con il terzo motivo la O., denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla “mancata consegna degli scontrini sospesi” da parte della lavoratrice.

Lamenta che la sentenza impugnata non esaminò minimamente l’episodio dell’acquisto di un televisore, per cui fu sospeso lo scontrino per mancanza di fondi da parte del cliente, per il quale fu provato che lo scontrino sospeso venne riconsegnato ed il bene riposizionato in negozio.

Anche tale motivo è infondato, non inficiando la sentenza impugnata il fatto che una singola “vendita sospesa” sia stata correttamente eseguita dalla ricorrente, a fronte delle decine di episodi contestati e correttamente valutati dalla sentenza impugnata.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 1,L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 18, comma 4, della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3 nonchè degli artt. 220 e 225 CCNL di settore del 18.07.2008; ancora, violazione/falsa applicazione degli artt. 2119,2094,2104,1175 e 1375 c.c., nonchè degli artt. 220 e 225 CCNL di settore del 18.07.2008; ancora, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e alla L. n. 604 del 1966, art. 5 nonchè in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); il tutto, con riferimento alla (asserita) “giusta causa” di licenziamento.

Lamenta in sostanza che la sentenza impugnata ritenne sussistente, in relazione ai vari casi di mancata consegna degli scontrini sospesi una giusta causa di licenziamento.

Il motivo è infondato posto che, giusta la (pacifica) giurisprudenza citata dalla stessa ricorrente, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi e tenuto conto di tutti gli elementi di fatto che caratterizzano il caso concreto, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell’infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 35/11, Cass. ord. n.16283/11, etc.).

La corte di merito ha al riguardo adeguatamente motivato sul punto, evidenziando l’alto numero di operazioni irregolari contestate (circa venti); la loro assiduità o sistematicità (considerato il breve lasso temporale all’interno del quale si verificarono); le mansioni di cassiera, con connessa gestione di denaro e di beni aziendali, richiedenti un particolare vincolo fiduciario, correttamente valutando la clausola generale di cui all’art. 2119 c.c..

A questo punto le censure della ricorrente finiscono per criticare inammissibilmente le concrete modalità ed apprezzamenti con cui la sentenza impugnata ha valutato la gravità dei fatti.

Occorre infatti evidenziare che la giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell’estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto. A tale processo non partecipa invece, la soluzione del caso singolo, se non nella misura in cui da essa sia possibile estrarre una puntualizzazione della norma mediante una massima di giurisprudenza. Ne consegue che, mentre l’integrazione giurisprudenziale della nozione di giusta causa a livello generale ed astratto si colloca sul piano normativo, e consente, pertanto, una verifica di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria (ex aliis, Cass. n. 18247/09).

La sentenza impugnata ha inoltre correttamente inquadrato la fattispecie non nell’ipotesi prevista dall’art. 225 del c.c.n.l. (esecuzione negligente del lavoro affidato), bensì in quella prevista dall’art. 220 (dal primo richiamato) riguardante la grave (anche per le sue implicazioni concrete) violazione dell’obbligo di osservare in modo scrupoloso i doveri d’ufficio.

5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 2106,2119,1175 e 1375 c.c., nonchè della L. n. 300 del 1970, art. 7 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); il tutto, con riferimento all’eccezione di tardività della contestazione disciplinare.

Il motivo è infondato avendo la corte bresciana correttamente evidenziato che la contestazione del 6.12.13, inerenti fatti compiuti sino agli inizi del mese di novembre 2013, non poteva in alcun caso considerarsi tardiva, senza neppure considerare la nota relatività del concetto di tempestività.

Non può infine condividersi la censura inerente l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in tesi consistente nella deposizione della teste Vaglietti, secondo cui la società provvedeva giornalmente a verificare le transazioni sospette. Ed invero il fatto decisivo non può consistere nelle affermazioni di un teste, quanto piuttosto in una circostanza di fatto decisiva allegata dalla parte e non esaminata (ex aliis, Cass. n.14324/15).

6.-Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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