Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23498 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17508-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OLEVANO

ROMANO 208, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA ANTONELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO GHIRLANDA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 465/2018 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 465/2018, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva rigettato la domanda di F.G. diretta al riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l’assegno ordinario di invalidità.

Il tribunale aveva ritenuto, all’esito delle indagini peritali svolte nella fase dell’accertamento che, pur accertate le patologie denunciate, non fossero presenti le condizioni per la assistenza continua.

Avverso tale decisione il F. proponeva ricorso affidato a 5 motivi cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

F.G. depositava memoria successiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, per la omessa e/o errata motivazione circa la conferma delle conclusioni della ctu effettuata nella fase sommaria.

Il motivo risulta inammissibile preliminarmente per la errata sussunzione delle censure proposte, relative alla mancata motivazione del giudice sulle ragioni di condivisione della ctu, nei vizi richiamati. A riguardo questa corte ha precisato che l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. n. 7983/2014).

Deve anche osservarsi, con riferimento al vizio denunciato, che la sentenza riporta le ragioni di condivisione della ctu e il percorso logico giuridico seguito dal tribunale (sentenza pgg. 4 e 5), con ciò dovendosi escludere anche nel merito la fondatezza della censura avanzata.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato rinnovo della ctu da parte del tribunale in esito alla consulenza tecnica di parte.

Anche tale motivo difetta nella sussunzione della censura nel vizio evocato. Questa Corte ha chiarito che “il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (Cass. n. 7472/2017).

Il fatto storico che avrebbe potuto determinare l’obbligatorio rinnovo della ctu, in realtà è stato già valutato dal primo ctu e dal Tribunale. Pertanto nessuna obbligatorietà è riscontrabile nel caso in esame. Deve quindi precisarsi che l’obbligo del rinnovo degli accertamenti peritali è ipotizzabile solo nell’ipotesi di pregressa omissione, nella precedente consulenza, di un fatto storico ed è denunciabile nei modi e nelle condizioni previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale “fatto” la cui decisività assume valore assoluto in quanto determina, con certezza, un esito diverso della decisione. Fuori da tale recinto del vizio così articolato, nessun obbligo di rinnovo della ctu è evincibile nella norma in questione, poichè “il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. n. 22799/2017; Cass. n. 2103/2019).

E’ stato anche soggiunto che “Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione”(Cass. n. 21525/2019). Il motivo è dunque inammissibile.

3) Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato esercizio dei poteri istruttori. Anche tale censura, come le precedenti, difetta di una corretta sussunzione oltre che di sufficiente specificazione. Questa Corte anche di recente ha chiarito che “Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria” qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio” (Cass. n. 22268/2019). Le condizioni sopra indicate, necessarie per dare ingresso alla censura proposta, non sono presenti nel motivo in esame, rendendolo così inammissibile.

4) La quarta censura riguarda l’omesso esame di documentazione probatoria quale il certificato del (OMISSIS) e della nuova e certificazione del (OMISSIS) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Parte ricorrente lamenta che il tribunale ha valutato solo alcuni dei certificati e non tutte le certificazioni.

La doglianza è inammissibile poichè trattasi di valutazione di merito censurabile in questa sede non già sulla base di pretesi errori di diritto o di vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione ma unicamente – ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – con la specifica indicazione di un fatto storico emergente dagli atti di causa – oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo decisivo – non esaminato nella sentenza impugnata. A tale onere la parte non ha adempiuto, contrapponendo, piuttosto, alle valutazioni del ctu, fatte proprie dal giudicante, un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative (Cass. n. 7886/2019).

5) Con il quinto motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 4, e art. 429 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver, il tribunale, dato avviso alle parti della decisione della controversia in assenza di discussione delle stesse, e per non aver letto il dispositivo in udienza.

Con riguardo alla lettura del dispositivo in udienza il motivo è infondato, avendo il tribunale dato atto nello stesso dispositivo della lettura del dispositivo in “assenza delle parti”. deve ribadirsi il principio secondo cui “La lettura del dispositivo della sentenza, richiesta a pena di nullità nel rito del lavoro, non deve risultare da una esplicita e formale menzione contenuta nel verbale di udienza, ben potendo essere attestata dalla sentenza, essendo altresì irrilevante che la lettura sia avvenuta in assenza del difensore di una delle parti” (Cass. n. 16312/2002Cass. n. 19328/14).

In punto di mancata discussione deve rammentarsi che “Nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima è destinata oltrechè all’assunzione delle prove, alla discussione e quindi all’immediata pronunzia della sentenza mediante lettura del dispositivo, mentre non è prevista un’ udienza di precisazione delle conclusioni, le quali, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi, restano per l’attore quelle di cui al ricorso e per il convenuto quelle di cui alla memoria di costituzione. Ne consegue che non sussiste alcun dovere per il giudice del lavoro di invitare le parti a precisare le conclusioni, al termine dell’udienza in cui è stata trattata la causa e prima della pronunzia della sentenza (Cass. n. 19056/2003). Il motivo è infondato ed il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese, essendo presenti le condizioni per l’applicazione del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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