Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23498 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12893/2018 R.G. proposto da:

A.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Carlini, con

domicilio in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Torino n. 756/18, depositato il 6

marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto la dichiarazione

d’inammissibilità, l’accoglimento, il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che A.O., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto emesso il 6 marzo 2018, con cui il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 11, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, censurando il decreto impugnato per aver rigettato l’istanza di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, avente carattere obbligatorio, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nel caso in cui, come nella specie, non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale;

che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, nel giudizio d’impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’Autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio;

che la predetta interpretazione trova conforto non solo nella lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, i quali distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche nella valutazione delle intenzioni del legislatore, il quale, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale, ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, avente la finalità di consentire al Giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, ivi compresi quelli non verbali (cfr. Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717);

che non può dunque condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui, pur dando atto dell’indisponibilità della videoregistrazione, ha escluso la necessità della comparizione, in virtù dell’avvenuta acquisizione del verbale del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale e della mancata introduzione in giudizio di ulteriori temi d’indagine o dell’allegazione di fatti nuovi rispetto a quelli dedotti nella fase amministrativa;

che il motivo va pertanto accolto, restando tuttavia impregiudicata la questione riguardante la necessità di dar corso all’audizione del richiedente, dal momento che, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria in sede d’interpretazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/CE del 26 luglio 2013, l’obbligo di consentire al richiedente di sostenere un colloquio personale, prima di decidere sulla domanda di protezione internazionale, grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame della stessa, e non si applica quindi nei procedimenti d’impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717, cit.; 13/12/2018, nn. 32318 e 32319);

che, infatti, l’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall’art. 46, par. 3, della direttiva dev’essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura d’impugnazione e quella di primo grado che la precede, nel corso della quale dev’essere consentito al richiedente di sostenere il colloquio personale, con la conseguenza che il giudice può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale svoltosi in occasione del procedimento di primo grado (cfr. Corte di Giustizia UE, 26/07/2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko);

che il decreto impugnato va quindi cassato, restando assorbito l’altro motivo d’impugnazione, riflettente la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla mancata acquisizione di riferimenti aggiornati in ordine alla situazione socio-politica del Paese di provenienza del ricorrente, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Torino, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato; rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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