Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23498 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 04/04/2017, dep.09/10/2017),  n. 23498

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2640-2016 proposto da:

S.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO

ROMEO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA NUOVA S.P.A. P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato FABIO

PISANI, rappresentata e difesa dall’avvocato AGOSTINO EQUIZZI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 916/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 15/07/2015, R. G. N. 294/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ROMEO;

udito l’Avvocato MANUELA D’URSO per delega verbale AGOSTINO EQUIZZI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per revocazione S.A. impugnava la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 298/15, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, era stata disattesa la sua domanda diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla datrice di lavoro Banca Nuova s.p.a. il 21.11.10, ed alla conseguente reintegrazione.

Il S. sosteneva l’esistenza di errori di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in ordine a più punti della sentenza.

Contestualmente chiedeva la sospensione dell’esecuzione della sentenza ai sensi degli artt. 373 e 401 c.p.c. deducendo l’esistenza di un grave ed irreparabile danno, chiedendo altresì la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione.

Resisteva la Banca Nuova s.p.a..

Con sentenza n.916/15, depositata il 15 luglio 2015, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava il ricorso e la richiesta sospensione dei termini.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il S., affidato a due articolati motivi.

Resiste la Banca con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 365 c.p.c. (recte: art. 395), comma 4.

Lamenta che la sentenza impugnata fondò il suo convincimento su di una rappresentazione della realtà frutto di una distorta ed impropria percezione degli atti di causa e di fatti che sono risultati nuovi perchè in larga parte contenuti in una relazione interna della Banca, entrata a far parte degli atti del giudizio solo in modo “residuale” e senza una formale acquisizione da parte del giudicante.

Lamenta ancora che la sentenza impugnata valutò erroneamente le dichiarazioni rese dal ricorrente in data 23.7.10 e nella lettera dell’11.10.10; che ritenne autografa la sigla apposta su di una autorizzazione di bonifico; che ritenne erroneamente contestatagli anche la violazione delle norme antiriciclaggio, che non era mai stata oggetto di addebito nella lettera della Banca dell’8.10.10; che parimenti era incorsa in errore di fatto circa una presunta contestazione di mancata segnalazione, da parte del ricorrente, alla centrale allarme interbancaria; in ordine all’emissione di assegni circolari su insoluti e di assegni tratti su Poste Italiane; e di tutta una serie di presunte contestazioni disciplinari non contenute nella lettera di addebiti dell’8.10.10, ed in particolare circa i rapporti con tal G..

1.1- Il motivo è inammissibile in base al principio desumibile dall’art. 403 c.p.c., secondo cui “Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunziata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione”. Ne consegue che nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall’art. 360 cod. proc. civ., e, in particolare, non sono denunciabiliò vizi revocatori ex art. 395 cod. proc. civ., non rilevando in contrario la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione (Cass. n. 15386 del 28/06/2010, Cass. n. 6441 del 19/03/2007).

Nella specie l’odierno ricorrente evidenzia inammissibilmente, ai sensi dell’art. 403 c.p.c., una serie di errori di fatto percettivi a suo avviso commessi dalla sentenza impugnata.

Deve in ogni caso evidenziarsi che il ricorrente censura nella sostanza apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, ivi compreso l’esercizio dei poteri istruttori rimessi alla sua prudente valutazione, nel regime di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5 che limita il sindacato sulla motivazione, ivi compresi l’esercizio dei poteri istruttori e la valutazione delle prove, all’omesso esame su di un “fatto decisivo” non esaminato dal giudice di merito (Cass. n.21439/15, Cass. n. 18817/15, Cass. n. 14324/15).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., comma 2 e dell’art. 158 c.p.c., anche alla luce della nuova formulazione della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3.

Lamenta che la sentenza impugnata è affetta da nullità in quanto il collegio era costituito da due giudici che avevano preso parte alla precedente decisione oggetto di revocazione.

Evidenzia che tale principio è stato rafforzato dalla citata norma costituzionale (che statuisce il principio di un giudice terzo ed imparziale) e dalla L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, in tema di responsabilità civile dei magistrati che ha aggiunto al riguardo esplicitamene l’ipotesi di travisamento del fatto o delle prove.

2.1- Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che, salvo che nell’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 6 (dolo del giudice), secondo l’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione (Cass. n. 19498/06, Cass. n.8180/09). In tali pronunce, che il Collegio condivide, si è affermato che è ben vero che la revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 398 c.p.c.) – da intendersi quale stesso ufficio giudiziario – ma è possibile, tuttavia, che il collegio giudicante sia formato (in tutto o in parte) dalle medesime persone – non sussistendo, secondo l’ordinamento processuale vigente, alcuna incompatibilità, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante.

Coerentemente, per i magistrati, che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, la incompatibilità, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, appunto, sussiste – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 19498/2006, 2222/1987, 1624/1965, 2342/1962) – soltanto nella ipotesi in cui risulti denunciato, nel caso concreto, il vizio revocatorio del dolo del giudice Fonti del diritto processuale, infatti, sono, essenzialmente, il codice di procedura civile, leggi speciali e principi fondamentali della Costituzione (quali gli artt. 24, 25 e 111), nella stessa materia (arg. ex art. 1 c.p.c.), mentre gli atti amministrativi, che sogliono disciplinare il rito nei suoi aspetti organizzativi, e le consuetudini valgono – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 23543/2006) – solo se richiamati dal codice di rito o da legge speciale (vedi, ad esempio, l’art. 531 c.p.c., comma 1). Tanto basta per ritenere irrilevante la prassi prospettata, anche a volere prescindere dalla palese differenza, che corre – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 1018/2006, 12869/2002, 12507/1999, 4231/1975, 713/1974, 1079/1972, 1226/1970) – tra prassi, appunto, e consuetudini, che costituiscono fonti di diritto.

A prescindere dalle superiori argomentazioni – peraltro assorbenti – la eventuale incompatibilità di uno o pù componenti di qualsiasi collegio giudicante – che, per quanto siè detto, non ricorre, tuttavia, nella specie – in nessun caso, costituisce causa di nullitìdella sentenza – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 5030/2007) – costituendo, semmai, la stessa circostanza elemento da valutare ai fini della astensione del giudice oppure della sua ricusazione ad opera delle parti (ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.).

hè rileva, poi, il principio costituzionale del “giusto processo”, invocato dal ricorrente, secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale, fornendo il quadro normativo in materia di incompatibilità ed eventuale ricusazione una adeguata garanzia circa l’imparzialità del giudice in ipotesi di giudizio di revocazione.

Nè può condurre a diverse conclusioni, in ordine alla composizione del collegio giudicante nel giudizio di revocazione, l’invocata disciplina in tema di responsabilitàcivile dei magistrati di cui alla L. n. 117 del 1988 (oveè prevista l’ipotesi del travisamento del fatto o delle prove), posto che essa, accanto alla possibilità di ricusazione del giudice, contribuisce a rafforzare e ad ulteriormente garantire l’imparzialità del collegio giudicante, e certamente comunque non imponendo che esso debba essere mutato qualora debba giudicare della revocazione, basata su di un dedotto errore percettivo e non valutativo.

3.-Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte di atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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