Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23497 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18834-2019 proposto da:

I.O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO CEPPI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 3977/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 6 maggio 2019 il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da I.O.O., cittadino nigeriano proveniente dall'(OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, una volta ritenuto inattendibile il racconto del migrante (il quale aveva spiegato di essersi allontanato dal proprio paese di origine dopo essere stato arrestato e trattenuto in carcere per sei giorni perchè il fratello, di cui si era reso garante, era scappato in Germania e dato che non era in grado di pagare l’ingente somma da questi dovuta), reputava di conseguenza che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, tenuto conto delle condizioni di sicurezza esistenti nello Stato di origine;

infine il Tribunale riteneva che non potesse essere riconosciuta neppure la protezione umanitaria, in assenza di una condizione di vulnerabilità e di integrazione in Italia;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia I.O.O. al fine di far valere quattro motivi di impugnazione; l’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in quanto il Tribunale avrebbe considerato il racconto del migrante non credibile senza però applicare i criteri di procedimentalizzazione legale previsti da tale norma;

3.2 il motivo è inammissibile;

la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del citato art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019);

la norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019);

il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante nelle varie sedi, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo non risultavano plausibili in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata ed erano contraddittorie rispetto alle generalità di volta in volta indicate;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

4.1 il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione della Convenzione di Ginevra 18 luglio 1951, ratificata con la L. n. 722 del 1954, in quanto la vicenda narrata dal migrante, arrestato e trattenuto in carcere senza aver commesso un reato in completa violazione dei suoi diritti umani fondamentali, doveva essere ricondotta alla disciplina sullo status di rifugiato;

4.2 il terzo motivo di ricorso assume la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, e art. 14, lett. b) e c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè il Tribunale avrebbe negato il riconoscimento della protezione sussidiaria a dispetto del rischio per il ricorrente di subire un’ingiusta detenzione in caso di rimpatrio per un reato commesso da una terza persona; peraltro la situazione di violenza diffusa esistente in Nigeria avrebbe dovuto indurre il collegio di merito a riconoscere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);

4.3 i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili;

essi infatti muovono dal presupposto della credibilità delle dichiarazioni del migrante e in tale prospettiva intendono nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

ai fini poi del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione in (OMISSIS) risalenti agli anni 2017 e 2018;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

5.1 il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e art. 32, comma 3, e T.U.I., art. 5, comma 6, in quanto il Tribunale, nel rigettare la domanda di protezione umanitaria, non avrebbe compiuto il giudizio comparativo a cui era tenuto fra la situazione attuale del paese di origine e la situazione di integrazione socio-economica del migrante in Italia, nè avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente era divenuto padre nel 2018;

5.2 il motivo è inammissibile;

il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese d’origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili; in questa prospettiva è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili (Cass. 4455/2018);

una simile comparazione è stata tuttavia effettuata dal giudice del merito, il quale, una volta esclusa la veridicità del racconto del migrante, da una parte ha constatato come questi non avesse conseguito una condizione di integrazione, dall’altra, laddove ha rimarcato le condizioni di sicurezza esistenti nell'(OMISSIS), ha reputato che la situazione esistente del paese d’origine non consentisse di ritenere che un eventuale rimpatrio avrebbe compromesso la titolarità e l’esercizio dei diritti umani al di sotto del loro nucleo ineliminabile;

a fronte di tale giudizio di fatto, incensurabile in questa sede, la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

analogo vizio investe il profilo di censura riguardante la mancata valutazione dei vincoli genitoriali nel frattempo verificatisi, dato che il Tribunale ha ritenuto che il soggetto indicato come padre nel certificato di nascita prodotto sia persona diversa dal ricorrente;

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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