Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23497 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24639/2018 r.g. proposto da:

E.P., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Federico

Lera, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sarzana,

Via 8 marzo n. 3.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata in

data 3.4.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/6/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova – decidendo sull’appello proposto da E.P., cittadino della Nigeria, avverso la ordinanza emessa in data 17.4.20017 dal Tribunale di Genova (con la quale erano state respinte le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e le richieste di protezione sussidiaria ed umanitaria) – ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando, pertanto, l’appello.

La corte del merito ha ritenuto intrinsecamente inattendibile il racconto del richiedente in ordine alle ragioni che lo avevano spinto ad abbandonare il suo paese: il ricorrente aveva infatti raccontato di aver ucciso colposamente una donna nel corso di una colluttazione insorta con altra personale per i danni materiali causati ad una motocicletta, in seguito ad un sinistro stradale; ha infine ritenuto lo stato di provenienza del richiedente (Delta State) regione relativamente tranquilla e non interessata da violenze generalizzate e incontrollate, concentrandosi le azioni terroristiche del noto gruppo di Boko Haram solo negli stati del nord est della Nigeria; ha dunque ritenuto che il richiedente non poteva essere considerato un soggetto perseguitato e dunque suscettibile di protezione internazionale; ha inoltre evidenziato che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non fosse credibile il pericolo di persecuzione per motivi religiosi e che, inoltre, non potesse neanche ipotizzarsi un pericolo di ritorsioni da parte dei familiari della donna uccisa in ragione della non volontarietà dell’omicidio di quest’ultima; ha infine ritenuto infondata anche la ulteriore domanda gradata di protezione umanitaria, in quanto il richiedente non si trovava in una condizione di particolare vulnerabilità personale e il solo svolgimento di una attività lavorativa non giustificava neanche la concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non potendosi neanche positivamente apprezzare a tal fine l’allegata patologia in quanto latente e curabile anche nel paese di origine.

2. La sentenza, pubblicata il 3.4.2018, è stata impugnata da E.P. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 – si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Si denuncia l’omesso esame, anche tramite l’attivazione dei poteri officiosi normativamente previsti, delle condizioni di trattamento delle persone nel sistema carcerario nigeriano e delle reali condizioni di pericolosità del paese di provenienza del richiedente e, comunque, l’erroneità della decisione che aveva negato il diritto alla reclamata protezione sussidiaria sulla base della sola valutazione di non credibilità soggettiva del richiedente.

2. Con il secondo motivo si denuncia invece violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo di censura è inammissibile, in relazione alle ipotesi di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), perchè non coglie la ratio decidendi della motivazione impugnata, che fonda la decisione di diniego della richiesta protezione sul rilievo preliminare della non credibilità soggettiva del richiedente, rendendo dunque ultronea (ed inutile) ogni ulteriore deduzione sul mancato approfondimento istruttorio officioso delle condizioni carcerarie nigeriane.

In ordine, poi, alle censure che si appuntano sulla valutazione giudiziale della situazione di pericolosità interna del paese di provenienza, va osservato come le doglianze attingano il merito dello scrutinio giudiziale della sussistenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione sussidiaria, profilo quest’ultimo sul quale, peraltro, la corte di merito ha argomentato in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, evidenziando come il pericolo di violenza indiscriminata e generalizzata si concentri in Nigeria solo nelle regioni del nord est.

3.2 Il secondo motivo è inammissibile in ragione della sua genericità.

La censura si compone invero di una lunga (e inutile) elencazione di fonti normative di riferimento e di principi giurisprudenziali affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, senza alcun riferimento all’applicabilità degli stessi alla fattispecie concreta oggi ancora sub iudice, allegando solo la circostanza della frequentazione di corsi di preparazione in Italia, che si per sè sola non può certo legittimare la richiesta di protezione umanitaria.

Non pertinente risulta poi il richiamo ai principi espressi dal noto arresto giurisprudenziale di questa Corte nella sent. n. 4455/2018, in assenza di allegazioni riguardanti il possibile percorso di integrazione del richiedente nella realtà sociale italiana.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità per la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Non è neanche dovuto il pagamento del doppio contributo in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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