Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23497 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 04/04/2017, dep.09/10/2017),  n. 23497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20593-2015 proposto da:

ELPE GLOBAL LOGISTICS SERVICES AGENZIA PER IL LAVORO S.C.P.A. P.IVA

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, GASA

SOC. COOP. P.IVA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 49,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che le

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO BAUDINO e

MARCO ANDREA BAUDINO BESSONE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

B.S.K. C.F. (OMISSIS), S.V. C.F. (OMISSIS),

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

SILVIA ROSSOTTO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

MICHELIN ITALIA SAMI S.P.A., CEVA LOGISTIC ITALIA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 312/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/05/2015, R. G. N. 645/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO per delega orale MARCO BAUDINO

BESSONE;

udito l’Avvocato LUCIANA CANONACO per delega SILVIA ROSSOTTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 312/2015, depositata il 14 maggio 2015, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento del gravame di B.S.K. e di S.V. nei confronti della sentenza di primo grado del Tribunale di Torino, condannava la società cooperativa GA.SA. ad assumere gli appellanti con decorrenza dall’1/11/2012 e con inquadramento e condizioni contrattuali ed economiche pari a quelle già in essere con la precedente esecutrice delle attività di gestione dei servizi di logistica nello stabilimento Michelin di (OMISSIS), nonchè a pagare – in solido con Elpe Global Logistics Services s.c.p.a., quale subentrante nel contratto di subappalto relativo a tali attività – le retribuzioni loro dovute con la medesima decorrenza.

La Corte di appello osservava, sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, come il contratto di subappalto, in occasione del subentro di Elpe e della sua consorziata, fosse rimasto inalterato rispetto al precedente, quanto a contenuti, modalità e prestazioni, così da determinare l’applicazione della disposizione di cui alla lett. a) dell’art. 4 CCNL Multiservizi Confapi, applicato dalla cooperativa, e la conseguente assunzione di tutti i lavoratori che fossero risultati addetti all’appalto; nè, d’altra parte, poteva ritenersi, ancora sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, che gli appellanti rientrassero tra i lavoratori “indiretti e qualificabili come preposti della cooperativa”, come tali esclusi dall’assunzione in virtù della previsione dell’accordo del 29/10/2012, che aveva concluso la procedura di confronto sindacale.

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandosi a tre motivi, Elpe Global Logistics Services – Agenzia per il lavoro s.c.p.a. e GA.SA. soc. coop.; i lavoratori hanno resistito con controricorso.

Risultano depositate memorie illustrative da parte di Elpe HR – Agenzia per il lavoro S.p.A. (già Elpe Global Logistics Solutions – Agenzia per il lavoro s.c.p.a.) e GA.SA. soc. coop., nonchè da parte dei lavoratori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,artt. 1372 e 2069 cod. civ. per avere la Corte di merito ritenuto che la cooperativa subentrante nell’appalto fosse tenuta ad assumere alle proprie dipendenze anche i lavoratori ricorrenti, peraltro senza che fosse in tal senso configurabile alcun obbligo di legge o di fonte contrattuale, non avendo il CCNL applicato dalla cooperativa (CCNL Multiservizi Confapi) efficacia erga omnes e non ricorrendo le condizioni perchè un contratto collettivo di diritto comune, quale esso era, potesse trovare applicazione nel caso di specie.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2077 cod. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di successione di contratti collettivi di diverso livello, per non avere la Corte di merito considerato che l’accordo del 29/10/2012, con il quale si era conclusa la procedura di confronto sindacale, aveva natura integrativa e derogatoria rispetto alle previsioni dell’art. 4 CCNL Multiservizi Confapi in materia di cessazione di appalto e che, in ogni caso, i lavoratori ricorrenti non avrebbero avuto diritto di essere assunti alle dipendenze della cooperativa subentrante, posto che tale diritto all’assunzione, ove per ipotesi previsto dal CCNL, era stato espressamente escluso dal successivo accordo intervenuto a livello aziendale.

Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 4 CCNL. Multiservizi Confapi per avere la Corte di merito condannato la coop. GA.SA. ad assumere gli appellanti con inquadramento e condizioni contrattuali ed economiche pari a quelle precedentemente in essere, nonostante che la norma collettiva si limitasse a garantire l’obbligo di assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto e non imponesse anche la conservazione del trattamento, in ipotesi più favorevole, già applicato nel corso del rapporto con l’impresa cessata.

Il primo motivo risulta inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3, non essendo indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che sarebbero in contrasto con tale disposizione (Cass. n. 4777/1998 e successive numerose conformi).

Il motivo risulta altresì inammissibile nella parte in cui deduce l’insussistenza di un obbligo contrattuale all’assunzione dei lavoratori ricorrenti, attesa la inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art. 4 CCNL Multiservizi Confapi.

Al riguardo, si premette che, secondo consolidato orientamento, “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.” (Cass. n. 14086/2010).

Nella specie, le società appellate si sono invece limitate, con la memoria di costituzione nel secondo grado di giudizio, a “richiamare integralmente tutte le argomentazioni contenute nella memoria di costituzione di primo grado” (cfr. ricorso, p. 20), con un riferimento generico e indistinto che non individua in alcun modo le eccezioni effettivamente riproposte e che, di conseguenza, è da ritenersi non conforme al canone espressivo – fondato sui requisiti di chiarezza, precisione e univocità – richiesto dalla giurisprudenza citata.

Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, presentano profili di improcedibilità.

Le ricorrenti, infatti, nell’inosservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non hanno prodotto il CCNL Multiservizi Confapi, cui è fatto riferimento in entrambi i motivi in esame, nè hanno specificato il luogo in cui esso venne depositato nei gradi di merito (Sez. U, n.25038/2013).

Il secondo motivo difetta, in ogni caso, di riferibilità alla decisione impugnata, la quale, con accertamento di fatto non oggetto di censura, ha escluso che i ricorrenti potessero essere considerati lavoratori “indiretti e qualificabili come preposti dalla cooperativa”, secondo le previsioni dell’accordo 29/10/2012, così da poter essere destinatari, allo stesso modo degli altri lavoratori addetti all’appalto, dell’obbligo di riassunzione da parte della cooperativa subentrante. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, di cui Euro 1.000,00 in relazione alla procedura incidentale di sospensione ex art. 373 cod. proc. civ. della sentenza impugnata, ricorrendone le condizioni di rispetto del contraddittorio (presenza della controparte all’udienza: Cass. n. 21198/2015) e di rituale produzione documentale a comprova dell’attività difensiva svolta (Cass. n. 19544/2015); oltre rimborso spese generali e accessori come per legge e con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. a favore dell’avv. Silvia Rossotto, limitatamente ai compensi del presente giudizio di cassazione, come da sua dichiarazione e richiesta.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Silvia Rossotto, nonchè al pagamento delle spese relative alla procedura ex art. 373 cod. proc. civ., liquidate in Euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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