Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23496 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18823-2019 proposto da:

(OMISSIS) TRUST, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 11011/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 7 maggio 2019 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da (OMISSIS) Trust, cittadino della Nigeria proveniente dall'(OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il richiedente asilo aveva raccontato, a suffragio della propria domanda, di essere fuggito per sottrarsi ai tentativi dello zio di eliminarlo per divenire re del villaggio in sua vece;

il Tribunale, fra l’altro, rilevava che per l'(OMISSIS) il rischio di attacchi terroristici non raggiungeva un livello di gravità tale da determinare una situazione di pericolo diffuso e generalizzato, rilevante agli effetti dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), o da compromettere in maniera apprezzabile i diritti fondamentali e irrinunciabili della persona;

nel contempo il Tribunale reputava che non potesse essere riconosciuta neppure la protezione umanitaria, non essendo stati allegati dalla parte nè, con riferimento al paese di origine, fatti diversi da quelli posti a fondamento della domanda di protezione internazionale, nè circostanze idonee a consentire una valutazione comparativa tra la condizione di integrazione raggiunta in Italia e la situazione esistente nel paese di origine;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia (OMISSIS) Trust al fine di far valere due motivi di impugnazione;

l’amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il secondo motivo di ricorso – da esaminare in via preliminare per ragioni di priorità logico-giuridica – denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto il Tribunale avrebbe negato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza acquisire informazioni sulla situazione esistente nel paese e nella regione di provenienza e malgrado l’intero territorio della Nigeria fosse caratterizzato da una allarmante situazione di violenza indiscriminata;

3.2 il motivo è inammissibile;

ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate offerte dal Ministero degli Esteri e dall’UNHCR sulla situazione esistente nell’intera Nigeria e nell'(OMISSIS);

il motivo è generico laddove critica questa valutazione, perchè una simile contestazione doveva avvenire tramite l’indicazione di COI che, rispetto alle specifiche condizioni dell'(OMISSIS) e alla condizione attuale dell’area, in tesi, ove fossero state esaminate dal giudice di merito, avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio;

la censura in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

4.1 il primo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e l’esame non attento dei fatti storici posti a base della richiesta di concessione della protezione umanitaria: il Tribunale non avrebbe adeguatamente apprezzato il fatto che il migrante era fuggito da una condizione di minaccia e si trovava in una condizione di dipendenza economica assoluta;

il collegio di merito inoltre non avrebbe tenuto conto che la temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese o della zona di origine giustificavano il riconoscimento della protezione umanitaria;

il Tribunale infine non avrebbe operato il giudizio di bilanciamento a cui era tenuto, senza tenere conto che la lesione patita impediva al richiedente asilo di lavorare;

4.2 il motivo è inammissibile;

4.2.1 il Tribunale ha esaminato tanto la situazione del paese di origine quanto le vicende personali del ricorrente e le ha ritenute irrilevanti, l’una perchè non di gravità tale da compromettere i diritti fondamentali e irrinunciabili della persona, le altre perchè non credibili;

a fronte di questo accertamento il mezzo si limita a deduzioni astratte e di principio, che non scalfiscono la ratio decidendi e si limitano a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda;

4.2.2. è ben vero che in materia di protezione umanitaria, nel regime previgente applicabile alla fattispecie concreta, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., Sez. U., 29459/2019, Cass. 4455/2018);

una simile valutazione presuppone tuttavia l’allegazione della realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale in Italia e del fatto che l’eventuale rimpatrio sia in grado determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto dello standard minimo costitutivo dello statuto della dignità personale; allegazione che competeva al richiedente asilo, in quanto la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018);

nel caso di specie il giudice del merito ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato fattori meritevoli di protezione diversi da quelli esaminati per il riconoscimento delle altre forme di tutela richieste nè la sua situazione di integrazione; di conseguenza, in mancanza di alcuna allegazione idonea a fondare il giudizio di comparazione di cui si lamenta l’omessa esecuzione, il Tribunale non era affatto chiamato a compiere alcuna valutazione nel senso voluto dall’odierno ricorrente, in applicazione del principio dispositivo;

il motivo non coglie la ratio della decisione impugnata, lamentando l’omissione di un giudizio di bilanciamento che era precluso dalla mancanza delle allegazioni che a tal fine il migrante era chiamato a fare;

4.2.3 il ricorrente assume infine che la patologia alla caviglia gli impedisca di lavorare;

il decreto impugnato non fa il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dal ricorrente; nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che il richiedente asilo, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato di trovarsi in condizioni di non poter lavorare;

sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 13/3/2018 n. 6089, Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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